Non c’è 2 senza 3: il pietrisco sulla strada e un testimone oculare non escludono la responsabilità del conducente

Il concorso di cause può ritenersi escluso solo allorquando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica, si sia trovato per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare l’altro veicolo e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile.

È quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 18804 del 7 maggio 2014. Il caso. Il Giudice di Pace di Alessano ha assolto una donna dal’accusa di lesioni gravi a danno di un uomo. Ella, infatti, effettuava una manovra di svolta a sinistra senza concedere la dovuta precedenza, prescritta da apposito segnale, impattando con il ciclomotore della persona offesa. Secondo il Giudice di Pace non poteva affermasi senza alcun dubbio che la caduta del ciclomotore dovesse essere imputata alla donna in quanto sul luogo del’incidente era presente del pietrisco per lavori edili e un testimone forniva una ricostruzione dei fatti diversa da quella esposta. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ricorre per cassazione. Svalutati significativi elementi probatori. Secondo il ricorrente la valutazione prudenziale delle dichiarazioni della persona offesa non può escludere la considerazione di altri elementi probatori se è vero che le condizioni del manto stradale hanno inciso sul verificarsi del sinistro, le stesse avrebbero dovuto essere considerate concausa dell’evento. Fondamentale considerare tutte le cause che hanno concorso nella produzione dell’evento. Il ricorso merita accoglimento è necessario ricordare che il concorso di cause può ritenersi escluso solo allorquando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica, si sia trovato per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare l’altro veicolo e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile. Solo in tal caso l’incidente potrebbe ricondursi eziologicamente in misura esclusiva alla condotta del secondo conducente. Il pietrisco sul manto stradale e la deposizione del testimone - che ha solo percepito il rumore della caduta e visto l’auto uscire dall’incrocio – non possono bastare a sconfessare l’attendibilità della deposizione della persona offesa. Il provvedimento impugnato, quindi, deve essere annullato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 29 aprile – 7 maggio 2014, numero 18804 Presidente Brusco – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. In data 24/01/2013 il Giudice di Pace di Alessano ha assolto D.R.M. dal reato di cui all'articolo 590, commi 1 e 2, cod.penumero con riferimento all'articolo 583, comma 1 numero 1, e comma 3, cod.penumero ritenendo insufficiente la prova che l'imputata avesse commesso il fatto. All'imputata era stato contestato di aver cagionato lesioni gravi a M.G. in quanto, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché in violazione degli articolo 146 e 154 d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285, procedendo alla guida dell'autovettura Peugeot 107 su via omissis , giunta all'altezza dell'intersezione stradale con omissis , aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra senza previamente accertarsi di non arrecare pericolo od intralcio agli altri utenti della strada e senza concedere la dovuta precedenza, prescritta da apposito segnale, ai veicoli in transito, intersecando la sua traiettoria con quella del ciclomotore Yamaha condotto dal M. , che proveniva dalla sua destra e che, al fine di evitare l'impatto, era stato costretto a spostarsi repentinamente verso la sua destra, perdendo il controllo del veicolo e rovinando a terra. 2. Il Giudice di Pace, premesso che il sinistro si era verificato senza impatto tra i mezzi, ha ritenuto che l'istruttoria espletata non avesse dimostrato con certezza che la caduta del ciclomotore fosse dovuta alla condotta di guida dell'imputata, sia perché sul luogo era presente pietrisco per lavori edili, sia perché un testimone, che si trovava a circa 40 metri dal luogo in cui era caduta la persona offesa, aveva sostenuto di aver percepito il rumore della caduta dopo aver visto la Peugeot uscire dall'incrocio di via omissis , immettersi nella corsia di destra e riprendere la marcia. Tali emergenze imponevano, ad avviso del giudice di merito, di valutare le dichiarazioni della parte offesa cum grano salis. 3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce denunciando erronea applicazione dell'articolo 41 cod.penumero e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Secondo il ricorrente, l'esigenza di valutazione prudenziale delle dichiarazioni della persona offesa non può tradursi necessariamente nella loro svalutazione agli effetti probatori, dovendosi ricercare quegli elementi che dimostrino un intendimento calunnioso ovvero la inattendibilità soggettiva dell'interessato. Nel caso di specie, si assume, si versa in ipotesi di mera difformità tra le dichiarazioni della parte offesa e quelle di u testimone oculare che, tuttavia, non ha avuto percezione congrua della dinamica del sinistro trovandosi a distanza di circa 40 metri ed essendo stato allertato solo dalla percezione del rumore della caduta. Il Procuratore ricorrente sostiene che, senza svilire il contributo causale delle condizioni del manto stradale, le stesse avrebbero dovuto al più essere considerate concausa dell'evento, una volta escluso che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa potesse essere sconfessata dalla sola deposizione del testimone richiamato nella sentenza, avendo M.G. sin dal primo momento dichiarato di essere stato costretto dalla condotta di guida dell'imputata ad una brusca frenata che, anche in ragione delle condizioni del manto stradale, aveva comportato la perdita di controllo del mezzo. 4. Con memoria depositata il 18/04/2014 D.R.M. ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo che il Giudice di Pace avesse motivato la pronuncia assolutoria con logica analisi della prova testimoniale e che nel ricorso fosse stato dedotto un inammissibile travisamento del fatto. Considerato in diritto 1. Deve, in primo luogo, rilevarsi l'ammissibilità dell'impugnazione, proposta dal pubblico ministero in base a quanto previsto, per le sentenze del giudice di pace che non consistano in pronunce di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria, dall'articolo 36, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, numero 274. 2. Nel merito, il ricorso è fondato. 3. La censura concernente la violazione dell'articolo 41 cod.penumero risulta correttamente proposta, posto che la sentenza impugnata ha del tutto pretermesso di valutare il caso concreto alla luce del principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso di cause indipendenti, in base al quale il concorso di cause può ritenersi escluso solo allorquando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica Sez. 4, numero 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248355 , si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare l'altro veicolo e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente in misura esclusiva alla condotta del secondo conducente, avulsa totalmente dalla condotta del primo ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima Sez. 4, numero 32303 del 02/07/2009, Concas, Rv. 244865 . 4. In merito al vizio di motivazione, è opportuno ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno affrontato il tema dei limiti del sindacato di legittimità in diverse sentenze che costituiscono il quadro di riferimento per la valutazione di ammissibilità del ricorso che denunci il vizio di motivazione. In particolare, con una pronuncia del 1995 Sez. U, numero 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv.203428 si è ritenuto che il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre nel 1996 Sez. U, numero 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621 si è affermato il principio che, poiché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica. E nel 1997 Sez. U, numero 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 si è anche ritenuto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nel 2000 Sez. U, numero 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 l'ambito di valutazione è stato ulteriormente messo a punto nel senso che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, e, nel 2003 Sez. U, numero 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 si è puntualizzato che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'articolo 606 cod. proc. penumero , comma 1, lett. e è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi. 4.1. Ed il ricorso in esame si conforma alle predette direttive del giudizio di legittimità perché individua fratture argomentative della motivazione che la rendono in sé illogica e contraddittoria. 4.2. Secondo quanto si evince dal testo della sentenza impugnata, infatti, il giudice di merito ha desunto l'insufficienza delle acquisizioni istruttorie ai fini del giudizio di colpevolezza ritenendo che la presenza di pietrisco sul manto stradale e la deposizione di un testimone, che aveva percepito il rumore della caduta del ciclomotore dopo aver visto la Peugeot uscire dall'incrocio di via Caduti sul lavoro, immettersi nella corsia di destra e riprendere la marcia, mettessero in dubbio la dichiarazione della persona offesa, che aveva sostenuto che la caduta fosse avvenuta per evitare l'impatto con l'autovettura. Nella sentenza si legge, inoltre, che il testimone ha attribuito la causa dell'evento alle condizioni del manto stradale, senza alcuna giustificazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di merito a ritenere tale valutazione idonea a sconfessare l'attendibilità della deposizione della persona offesa. 4.3. Trattasi di motivazione palesemente illogica, sia perché i dati istruttori sopra elencati, per come esposti nel provvedimento impugnato, non risultano tra loro incompatibili, sia perché la presenza di pietrisco sul manto stradale non integra, di per sé, in difetto di specifica analisi del comportamento dell'automobilista, ragione sufficiente per escludere il nesso di causalità tra detto comportamento ed il sinistro. 5. Conclusivamente, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Alessano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Alessano per nuovo esame.