No al certificato anti-pedofilia per il lavoro domestico

La certificazione del casellario giudiziale, dal quale risulti l'assenza di condanne del datore per reati connessi ad abuso e sfruttamento di minori, non servirà per il lavoro domestico, il volontariato e le attività senza destinatari preventivamente determinabili, nonché per i dirigenti e altre figure con contatto solo occasionale con i destinatari della tutela. Tutti i chiarimenti nella circolare numero 9/2014 del Ministero del Lavoro.

Dopo il Ministero della Giustizia, anche il Ministero del Lavoro, con la circolare numero 9 dell'11 aprile 2014, fornisce chiarimenti sul nuovo adempimento in vigore dal 6 aprile scorso in recepimento della normativa europea direttiva 2001/93/UE di tutela dei minori da abusi e sfruttamento. Certificato del casellario giudiziale. Ai sensi dell'articolo 2, d.lgs. numero 39/2014 che ha introdotto l'articolo 25-bis d.P.R. numero 313/2002 , coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di una attività professionale o di attività volontarie organizzate implicanti contatti diretti e regolari con minori dovranno richiedere il rilascio del certificato del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne per i reati di cui agli articolo 600 bis, ter, quater, quinquies e undecies c.p. prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, turismo sessuale con minori, adescamento di minorenni . Il Ministero, riprendendo in parte quanto già chiarito dalla circolare del Ministero della Giustizia del 3 aprile scorso, ha anzitutto definito il campo di applicazione del nuovo adempimento, premettendo che esso riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile 2014 e non invece quelli già in essere a tale data. Campo di applicazione. Secondo quanto chiarito nella circolare, rientrano nel campo applicativo della nuova disposizione le attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori come gli insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per ragazzi, istruttori sportivi, addetti alla distribuzione pasti nelle mense scolastiche . Quanto alla natura del rapporto di lavoro, viene precisato che l’adempimento riguarda i datori di lavoro nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato le attività di natura autonoma che comportino un contatto continuativo con i minori collaborazioni a progetto, associazioni in partecipazione le agenzie di somministrazione qualora dal relativo contratto di fornitura risulti evidente l’impiego del lavoratore nella attività che comportino «contatti diretti e regolari con minori». Esclusi dall’adempimento. Restano fuori dalla previsione normativa dell’articolo 2 citato i datori di lavoro domestico in caso di assunzione di baby sitter o di persone che stiano a contatto diretto con i minori il legislatore, si legge nella circolare, “ha inteso tutelare i minori quando gli stessi sono al di fuori dell’ambito familiare”, laddove invece il genitore può prendere tutte le cautele necessarie per la tutela dei figli le organizzazioni di volontariato, a meno che per lo svolgimento delle attività volontarie organizzate assumano la veste di datori di lavoro i dirigenti, i responsabili e tutte quelle figure che coordinano il lavoro degli operatori che hanno contatti diretti con il minore perché in tal caso il contatto è soltanto mediato e occasionale coloro che svolgono attività rivolte ad un’utenza differenziata nella quale è possibile - ma non certa - la presenza di minori. Aspettando il certificato. In attesa del rilascio del certificato giudiziale, che va chiesto utilizzando il modulo allegato alla circolare, è comunque possibile impiegare il lavoratore sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da esibire ad eventuali organi di vigilanza. fonte www.fiscopiu.it

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