Lavoro intermittente, dall’INPS le regole per l’integrazione contributiva

Il lavoratore intermittente potrà richiedere annualmente l’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi della contribuzione obbligatoria entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali tali versamenti sono consentiti. L’INPS, con circolare 20 marzo 2014, numero 33, detta le regole per l’integrazione contributiva.

L’INPS, con circolare 20 marzo 2014, numero 33, detta le regole per i versamenti volontari integrativi della contribuzione obbligatoria dovuta in corrispondenza di periodi regolati da contratto di lavoro intermittente. Secondo tale disciplina, il lavoratore potrà richiedere annualmente l’autorizzazione a tali versamenti, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame. Relativamente agli anni per i quali sia già decorso il predetto termine, le richieste dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione della Circolare in oggetto. Lavoro intermittente. Il contratto di lavoro intermittente è una fattispecie contrattuale caratterizzata dalla flessibilità del rapporto di lavoro ed in cui il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le modalità ed i limiti fissati dagli artt. da 33 a 40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, numero 276 s.m.i Lo schema negoziale del lavoro intermittente prevede sia l’espresso obbligo di disponibilità, sia l’assenza di tale obbligo nella prima ipotesi il lavoratore si impegna ad accettare la chiamata del datore di lavoro ad effettuare prestazioni lavorative ed ha diritto ad un’indennità per tutto il periodo di disponibilità nei casi in cui la prestazione di lavoro non venga richiesta nella seconda ipotesi il lavoratore non ha l’obbligo contrattuale di accettare la chiamata del datore di lavoro ed ha diritto alla sola retribuzione per l’attività effettivamente prestata. Anzianità contributiva. In corrispondenza dei periodi di lavoro intermittente contrassegnati dai codici “tipo contribuzione” G0 e H0 vengono indicate le “settimane utili” ai fini del calcolo della pensione, in numero pari al rapporto ottenuto dividendo il totale delle ore retribuite nel periodo lavorato per l’orario contrattuale settimanale del tempo pieno. Laddove il lavoratore sia interessato dall’obbligo della disponibilità, il numero delle “settimane utili” ai fini del calcolo della pensione sarà presente anche in corrispondenza dei relativi periodi. Retribuzione convenzionale. L’articolo 36, comma 7, d.lgs. numero 276/2003 ha demandato ad un decreto ministeriale la definizione di una retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per determinare l’eventuale differenza contributiva da versare nei casi in cui la retribuzione percepita per i periodi di lavoro prestato o l’indennità fruita per i periodi di disponibilità sia di importo inferiore a detto valore convenzionale. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il d.m. 30 dicembre 2004 che ha definito il parametro retributivo di riferimento, identificandolo con quello disciplinato dalla l. numero 638/1983 limite minimo settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi . Integrazione contributiva. Tutti i lavoratori intermittenti che nei periodi coperti da contribuzione obbligatoria abbiano percepito una retribuzione e/o fruito di un’indennità di disponibilità di ammontare inferiore al valore della retribuzione convenzionale fissata dal D.M. 30 dicembre 2004, possono avvalersi dell’articolo 36, comma 7, d.lgs. numero 276/2003 per integrare la contribuzione obbligatoria versata in loro favore. Tale facoltà, esercitabile tramite domanda, consente agli interessati di versare, in forma volontaria, una contribuzione calcolata sulla differenza fra la retribuzione convenzionale ed il valore degli emolumenti percepiti, fino a concorrenza del predetto parametro minimo. Regole. Per consentire agli interessati di valutare se e per quali periodi non sia stato raggiunto il valore retributivo minimo necessario all’accredito dell’intera anzianità contributiva, l’autorizzazione dovrà essere richiesta annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame. Tale autorizzazione, infatti, ha un’efficacia circoscritta alla sola integrazione di periodi pregressi e dovrà essere richiesta avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali per via telematica, accedendo direttamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili sul sito INTERNET dell’Istituto www.inps.it , nella sezione “Servizi Online – Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti Volontari” mediante comunicazione telefonica al Contact Center Multicanale, identificandosi tramite PIN e codice fiscale. attraverso intermediari abilitati. Le istanze confluiscono direttamente nella procedura automatizzata dei versamenti volontari e possono essere richiamate dagli operatori di sede abilitati attivando l’opzione “gestione domanda” e selezionando il “tipo ricezione” “Cittadino OnLine” “Contact Center” “Patronato”. Nella domanda dovranno essere espressamente indicati i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i quali l’interessato intende effettuare il versamento integrativo. Le richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di lavoro intermittente e di disponibilità, relativi agli anni per i quali sia già decorso il predetto termine, dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Circolare, a pena di decadenza. L’ammontare del contributo volontario deve essere determinato distintamente per i periodi di lavoro intermittente e di disponibilità, come rilevabili dagli estratti conto. Per ciascun periodo da integrare si dovrà prioritariamente quantificare la retribuzione convenzionale di riferimento moltiplicando l’importo del minimale settimanale vigente nell’anno interessato dal versamento per il numero delle settimane utili per il diritto, relative al periodo di attività lavorativa e/o di disponibilità considerato. Dal predetto valore retributivo dovrà essere poi sottratto l’ammontare della retribuzione da lavoro intermittente ovvero l’indennità di disponibilità percepita. Il risultato così ottenuto rappresenterà la base di calcolo del contributo volontario integrativo. L’aliquota contributiva IVS da applicare è quella vigente nell’anno oggetto dell’integrazione. Il provvedimento di autorizzazione ed il bollettino MAV predisposto per il versamento volontario integrativo dovranno essere inviati al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il versamento autorizzato dovrà essere eseguito dall’interessato per l’intero ammontare, entro la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, pena la decadenza. I versamenti effettuati in ritardo saranno considerati inefficaci e verranno rimborsati, senza maggiorazione per interessi. Il lavoratore intermittente che sia stato già autorizzato alla prosecuzione volontaria potrà utilizzare tale autorizzazione solo per la copertura degli eventuali periodi intercorrenti fra un periodo lavorativo e l’altro, non interessato dall’obbligo della disponibilità. Nell’ipotesi in cui la precedente autorizzazione sia stata utilizzata per la copertura di periodi di lavoro intermittente e/o di disponibilità, la contribuzione volontaria versata dovrà essere annullata ed utilizzata per l’integrazione di detti periodi. L’eventuale somma eccedente dovrà essere restituita all’interessato. fonte www.fiscopiu.it

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