Cocaina solo per me o per tutti? E’ il giudice a doverlo accertare

In tema di detenzione di stupefacenti, il mero dato quantitativo di superamento dei limiti tabellari, non costituisce una presunzione, sia pure relativa, sulla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, in quanto il giudice è comunque chiamato ed effettuare una valutazione diretta delle circostanze del caso che permettano di escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza numero 11900 del 12 marzo 2014. Il fatto. La Corte d’appello di Reggio Calabria, conferma la responsabilità di un uomo in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di grammi 9,5 di cocaina, riducendo però la pena ad anni 3 di reclusione. L’imputato ricorre in Cassazione sostenendo che i giudici del merito avrebbero tenuto conto del solo elemento quantitativo di sostanza stupefacente detenuto, superiore ai limiti tabellari, trascurando altre e rilevanti circostanze, che avrebbero potuto escludere che la detenzione fosse diretta ad un uso non esclusivamente personale. Superamento limiti tabellari non basta. Per il Collegio il ricorso risulta fondato. Infatti la Corte,richiamando una giurisprudenza di legittimità consolidata, ammette che «il mero dato quantitativo di superamento dei limiti tabellari, previsti dall’art.73, comma 1-bis lett. a del d.P.R. numero 309/90,come modificato dalla l. numero 49/05, non costituisce una presunzione, sia pure relativa, sulla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, in quanto il giudice è comunque chiamato ad effettuare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella disposizione normativa citata, una valutazione diretta a verifica rese le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione, né può dirsi che il superamento del dato quantitativo della sostanza detenuta determini un’inversione nell’onere della prova a carico dell’imputato in ordine alla destinazione della droga detenuta, rimanendo tale onere a carico dell’accusa». Nel caso in esame, infatti la Corte d’appello,preso atto che l’imputato deteneva un quantitativo di cocaina superiore ai limiti tabellari, ha, correttamente, operato una verifica anche in relazione ad altri parametri, che però non appaiono idonei a giustificare in maniera logica la detenzione della droga per finalità di uso personale. Per questi motivi la Cassazione accoglie il ricorso .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 novembre 2013 – 12 marzo 2014, numero 11900 Presidente Milo – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe indicate la Corte d'appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data 2 aprile 2012, ha confermato il giudizio di responsabilità di G.P. in ordine al reato di detenzione a fine di spaccio di grammi 9,5 di cocaina, riducendo la pena ad anni tre di reclusione ed euro 10.000 di multa. 2. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Con l'unico motivo dedotto censura la sentenza assumendo la violazione degli articolo 192 c.p.p. e 73 d.P.R. 309/1990, nonché il vizio di motivazione sostiene che la Corte d'appello non avrebbe preso in considerazione le argomentazioni della difesa, confermando acriticamente la tesi della sentenza di primo grado. In particolare, secondo il ricorrente i giudici avrebbero tenuto in considerazione il solo elemento del quantitativo di sostanza stupefacente detenuto, superiore ai limiti tabellari, trascurando altre e rilevanti circostanze, sia oggettive che soggettive, dalle quali si sarebbe dovuto escludere che la detenzione fosse diretta ad un uso non esclusivamente personale nessuna considerazione sulle modalità di presentazione della sostanza stupefacente, che non risultava frazionata in dosi e che è stata rinvenuta in casa, dove non vi erano bilancini di precisione, né denaro contante, tutti elementi che avrebbero dovuto fare escludere un'attività, anche rudimentale, di spaccio, riconoscendo la detenzione per un uso personale della sostanza. Nel ricorso si rileva che gli elementi valorizzati dalla sentenza, cioè il tentativo del P. di disfarsi dell'involucro, l'immotivata consistenza della scorta di stupefacente in relazione all'uso dichiarato dallo stesso imputato e la mancata dimostrazione di essere un soggetto dedito al consumo occasionale di stupefacenti, appaiono del tutto neutri, comunque inidonei ad affermare una sua responsabilità e anzi evidenziano l'illogicità e l'insufficienza della motivazione. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Secondo una giurisprudenza di legittimità consolidata, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall'articolo 73, comma Ibis lett. a del d.P.R. numero 309 del 1990, come modificato dalla legge numero 49 del 2005, non costituisce una presunzione, sia pure relativa, sulla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, in quanto il giudice è comunque chiamato ad effettuare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella disposizione normativa citata, una valutazione diretta a verificare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione, né può dirsi che il superamento del dato quantitativo della sostanza detenuta determini una inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato in ordine alla destinazione della droga detenuta, rimanendo tale onere a carico dell'accusa. Nel caso in esame, la Corte d'appello, preso atto che l'imputato deteneva un quantitativo di cocaina superiore ai limiti tabellari, ha, correttamente, operato una verifica anche in relazione ad altri parametri, che però non appaiono idonei a giustificare in maniera logica la detenzione della droga per finalità di uso non personale. In particolare, nella motivazione della sentenza, per escludere la configurabilità di una destinazione ad uso personale, si insiste molto sulla reazione dell'imputato che, in maniera fin troppo repentina si sarebbe disfatto dell'involucro contenente la cocaina, condotta questa che viene ritenuta dimostrativa della consapevolezza del carattere illecito della detenzione la motivazione appare evidentemente illogica, in quanto anche la detenzione di stupefacente per uso personale è condotta considerata illecita dalla legge, tanto è vero che viene punita con sanzioni di carattere amministrativo, anche particolarmente afflittive, sicché la reazione cui si riferisce la sentenza impugnata non può assurgere a indizio significativo circa la finalità della detenzione. Altro elemento che viene preso in considerazione è l'assenza di valida giustificazione sulla dedotta condizione di assuntore di sostanza stupefacente da parte dell'imputato si tratta di una valutazione ambigua, che sembrerebbe voler addossare, indirettamente, all'imputato l'onere probatorio di dimostrare l'uso esclusivamente personale della droga detenuta, pur dinanzi alla dichiarazione di essere consumatore saltuario di cocaina d'altra parte, non è neppure indicato quale prova l'imputato avrebbe potuto offrire circa il suo stato di consumatore occasionale, condizione che non è certo documentabile, come ad esempio può accadere per un tossicodipendente in cura preso strutture pubbliche o private. Infine, il terzo ed ultimo elemento che viene preso in considerazione dalla Corte territoriale riguarda la giustificazione fornita dall'imputato circa la detenzione del quantitativo di droga i giudici ritengono inverosimile che l'imputato abbia acquistato circa 9,5 grammi di cocaina, corrispondenti a circa 20 dosi medie singole, per costituirsi una riserva per i mesi a venire, sostenendo l'inconsistenza di tale giustificazione per l'eccessiva lunghezza del periodo di approvvigionamento che, considerata la quantità che l'imputato assumeva settimanalmente, arriverebbe a nove mesi. In questo caso, le argomentazioni contenute in sentenza appaiono frutto di mere congetture, non emergendo fatti o circostanze da cui desumere l'inverosimiglianza di un utilizzo personale della droga così prolungato nel tempo al contrario, non può escludersi che proprio la sua condizione di consumatore occasionale lo abbia determinato ad un acquisto di droga superiore al suo fabbisogno per costituire una riserva , evitando di rivolgersi con maggior frequenza al mercato degli spacciatori. In conclusione, dalla motivazione, così come rappresentata, gli elementi indiziari su cui poggia la decisione di colpevolezza non sono idonei, neppure complessivamente considerati, a dimostrare l'uso non esclusivamente personale della droga da parte dell'imputato. D'altra parte, la sentenza ha del tutto tralasciato di prendere in considerazione altri elementi rilevanti per accertare la finalità della detenzione dello stupefacente, come ad esempio le modalità di conservazione o di occultamento della droga, il luogo in cui è stata rinvenuta, la presenza in casa di bilancini o altri oggetti funzionali allo spaccio o, ancora, la disponibilità di denaro contante da parte dell'imputato. 4. Dal rilevato vizio di motivazione consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.