Incarico di coordinamento? Nessun dubbio sulla spettanza dell’indennità

In presenza di un incarico di coordinamento o di un atto formale che ne riconosca l’avvenuto concreto svolgimento, spetta la relativa indennità.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 4914 del 3 marzo 2014. Il fatto. La Corte d’Appello dell’Aquila rigettava il gravame interposto dalla ASL numero 2 di Lanciano-Vasto-Chieti contro la pronuncia con cui il Tribunale di Vasto aveva riconosciuto a una collaboratrice professionale-ostetrica il diritto di percepire l’indennità di coordinamento prevista dall’articolo 10, CCNL 20/9/2001 per il personale non dirigente del comparto sanità. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’ASL. Quando e a chi è riconosciuta l’indennità di coordinamento. La ricorrente contesta il fatto che sia stato ritenuto sufficiente il mero possesso della qualifica di collaboratrice professionale-ostetrica per ottenere l’indennità in esame, essendo necessario, invece, un atto formale di conferimento dell’incarico di coordinamento. Il motivo è privo di pregio l’articolo 10, CCNL afferma che «al fine di dare completa attuazione all’articolo 8, commi 4 e 5 e per favorire le modiche dell’organizzazione del lavoro nonché valorizzare l’autonomia e la responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato». L’indennità in questione è corrisposta anche «ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento e, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento ». Necessario il conferimento di un incarico di coordinamento. La Suprema Corte fa notare come la sentenza impugnata, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, ha rilevato non solo l’inquadramento come collaboratrice professionale-ostetrica della controparte ma anche l’attribuzione di mansioni di coordinamento per dirla diversamente, i giudici di merito hanno individuato un previo atto formale di specifica attribuzione delle mansioni di coordinamento che sono state concretamente espletate. Legittima, quindi, la corresponsione dell’indennità e il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 dicembre 2013 – 3 marzo 2014, numero 4914 Presidente Roselli – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 28.5.10 la Corte d'appello dell'Aquila rigettava il gravame interposto dalla ASL numero 2 Lanciano - Vasto - Chieti contro la pronuncia con cui il Tribunale di Vasto aveva riconosciuto a M.B., collaboratrice professionale - ostetrica presso il Presidio Ospedaliero di Vasto, il diritto di percepire dal 1°.9.01 l'indennità di coordinamento prevista dall'articolo 10 CCNL 20.9.01 per il personale non dirigente del comparto sanità. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'ASL numero 2 Lanciano - Vasto - Chieti affidandosi a tre motivi. M.B. resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 10 CCNL 20.9.01 per il personale non dirigente del comparto sanità per avere l'impugnata sentenza ritenuto sufficiente il mero possesso della qualifica di collaboratrice professionale - ostetrica per ottenere l'indennità di coordinamento prevista dalla previsione pattizia, essendo invece necessario quid pluris, vale a dire un atto formale di conferimento dell'incarico di coordinamento. Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione in ordine all'interpretazione autentica del cit. articolo 10 espressa dall'ARAN in appositi pareri e dal regolamento adottato dall'ASL. Con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale addebitato all'ASL l'onere di provare il mancato svolgimento delle mansioni di coordinamento da parte dell'attrice nonché della legittimità ed efficacia dell'attribuzione di dette mansioni ad altri dipendenti a mezzo di atto organizzativo valido ed efficace. 2. - I tre motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati. Recita l'articolo 10 co. 1 ° cit. CCNL Al fine di dare completa attuazione all'articolo 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile . Aggiunge sempre per quel che interessa la presente controversia il co. 3° dello stesso articolo 10, letto in combinato disposto con il precedente co. 2°, che in fase di prima applicazione l'indennità in discorso è corrisposta oltre che ai collaboratori professionali sanitari - caposala già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001 , anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001 . Dunque, è pur vero - come sostiene la ricorrente - che il tenore letterale della clausola innanzi riportata non lascia adito a dubbi di sorta circa la necessità o di un incarico di coordinamento o, in alternativa, di un atto formale che, previa verifica, ne riconosca l'avvenuto concreto svolgimento alla data del 31.8.01. Ma ciò è proprio quello che l'impugnata sentenza ha ravvisato, con accertamento in punto di fatto non censurabile in questa sede né la ricorrente ha formulato una censura di travisamento della prova , nel momento in cui ha affermato che con l'inquadramento come collaboratrice professionale - ostetrica la B. ha ricevuto anche l'attribuzione di mansioni di coordinamento come da delibera numero 1183 del 1994 . In altre parole, i giudici di merito hanno individuato un previo atto formale di specifica attribuzione delle mansioni di coordinamento, rispetto al quale le ulteriori circostanze del regolare inserimento della lavoratrice nella normale turnazione del personale e l'asserita mancata contestazione, da parte dell'ASL ricorrente, della legittimità dell'attribuzione delle mansioni si pongono come mere indirette conferme ancorché non necessarie del fatto che al conferimento dei compiti di coordinamento è poi seguito anche il loro concreto espletamento. Pertanto, alla controricorrente spetta l'indennità per cui è causa. 3. - In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.