L’accordo sindacale è chiaro i lavoratori passati alla società del servizio mensa hanno il diritto di essere considerati per primi nel caso di nuove assunzioni, anche senza una previa risoluzione del nuovo rapporto. Per chiedere l’accertamento di tale diritto è irrilevante l’eventuale vantaggio patrimoniale che ne potrebbe derivare l’interesse ad agire sussiste quando mira ad eliminare una situazione di incertezza obiettiva e pregiudizievole.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 6779, depositata il 19 marzo 2013. Violata la prelazione di assunzione dei lavoratori esternalizzati. Una società chimico-farmaceutica decide che è più conveniente esternalizzare il servizio mensa per i dipendenti, appaltandolo ad una società esterna. Vari addetti al servizio vengono quindi trasferiti alla società appaltatrice, ma l’accordo sindacale prevede una clausola specifica nel caso nella società farmaceutica si creino nuove opportunità di assunzione, i lavoratori trasferiti hanno diritto ad essere considerati per primi, anche se per posizioni diverse, con un’eventuale riqualificazione, se necessaria. La società non mantiene la parola. I lavoratori chiedono quindi al Tribunale che venga accertato il loro diritto. La Corte d’Appello accoglie la domanda respinta dal precedente grado di giudizio. C’era l’interesse ad agire? E non doveva prima essere risolto l’altro nuovo rapporto? La società farmaceutica ricorre per cassazione, sostenendo che non sarebbe stato specificato il vantaggio patrimoniale che avrebbe portato a ritenere sussistente l’interesse ad agire in giudizio e chiedendo se la richiesta di riassunzione non dovesse essere esperita previa risoluzione del rapporto di lavoro con la società appaltatrice del servizio mensa. L’interesse ad agire. La S.C. ricorda che l’interesse ad agire, condizione dell’azione,deve essere apprezzato «in relazione alla prospettazione della parte, prescindendo dalla sua fondatezza». L’interesse ad agire consiste «nell’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice». Quindi, nel caso di un’azione di accertamento, l’incertezza obiettiva e pregiudizievole deve incidere su diritti soggettivi. Nel caso di specie i lavoratori hanno pieno interesse l’accertamento del loro diritto soggettivo attuale, vista «la contestazione mossa dalla controparte in ordine all’esistenza di tale diritto, a prescindere dalla identificazione dei possibili vantaggi di carattere economico che possano derivare da tale accertamento». L’interpretazione del contratto. In sede di legittimità non può essere prospettata una mera differente interpretazione giuridica rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, ma solo un eventuale vizio di logicità. Nel caso specifico la corte territoriale «ha dato un’interpretazione delle norme contrattuali seguendo un percorso argomentativo che risulta rispettoso dei criteri di ermeneutica contrattuale e che non è irragionevole sul piano logico». Corretta quindi la considerazione che «il diritto alla precedenza nell’assunzione, fatto valere dai lavoratori, non fosse condizionato alla previa risoluzione del loro rapporto di lavoro» con la società fornitrice del servizio mensa. Per queste ragioni la Corte di Cassazione respinge il ricorso, confermando il diritto dei lavoratori ad essere riassunti, «previo esito positivo dell’eventuale necessaria riqualificazione».
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 gennaio – 19 marzo 2013, numero 6779 Presidente Miani Canevari – Relatore Filabozzi Svolgimento del processo Con distinti ricorsi successivamente riuniti, N.M. e altri lavoratori, già dipendenti della Wyeth Lederle spa e passati alle dipendenze della Sodexho Italia spa, alla quale era stato affidato lo svolgimento del servizio mensa della Wyeth Lederle spa, hanno chiesto che venisse accertato il loro diritto alla riassunzione da parte della Wyeth Lederle spa in base ad un accordo sindacale che, nel disciplinare il passaggio dei dipendenti della Wyeth Lederle addetti al servizio mensa, come erano appunto i ricorrenti, alla ditta che avrebbe ottenuto l'appalto dello stesso servizio, aveva previsto, a favore degli stessi, il diritto di prelazione in caso di nuove assunzioni da parte della Wyeth Lederle anche per mansioni diverse da quelle in atto svolte, previo esito positivo della eventuale necessaria riqualificazione . Il Tribunale di Catania ha rigettato la domanda con sentenza che è stata riformata dalla Corte d'appello della stessa città, che, accogliendo l'appello dei lavoratori, ha dichiarato che gli stessi avevano il diritto di essere assunti dalla Wyeth Lederle spa a far tempo dal 22.6.2201 data in cui i lavoratori avevano manifestato la loro disponibilità alla assunzione , previo esito positivo dell'eventuale necessaria riqualificazione, a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'accordo sindacale del 4 giugno 1998. A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta considerando che la clausola dell'accordo attribuiva ai lavoratori un diritto di prelazione nell'assunzione presso la Wyeth Lederle, condizionato solo al superamento di un corso di riqualificazione, da ritenere necessario, peraltro, solo nel caso in cui si fosse dimostrato che la società intendeva procedere a nuove assunzioni per mansioni che avessero richiesto professionalità del tutto eterogenee rispetto a quella degli appellanti. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Wyeth Lederle spa affidandosi a due motivi di ricorso cui resistono con controricorso i lavoratori. La società ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, individuato nella eccepita carenza di interesse ad agire da parte dei lavoratori, osservando che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare la sussistenza in capo ai lavoratori di non meglio specificati vantaggi patrimoniali che sarebbero loro derivati in conseguenza della ri assunzione da parte della Wyeth Lederle spa. 2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articolo 1362, 1363 e 1366 c.c., nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le clausole dell'accordo aziendale, che avevano previsto, a favore degli ex dipendenti della Wieth Lederle spa, un diritto di prelazione in caso di nuove assunzioni, non presupponessero la necessità della preventiva risoluzione del rapporto di lavoro instaurato dagli stessi lavoratori con la società Sodexho, e chiedendo a questa Corte di stabilire se il lavoratore esternalizzato che, in base ad un accordo sindacale, chieda, al fine di essere riassunto dalla società appaltante, di partecipare ad un corso di riqualificazione per lo svolgimento di mansioni diverse da quelle svolte in precedenza deve risolvere, preventivamente, il suo rapporto di lavoro con la ditta appaltatrice . 3.- Il primo motivo è infondato. Invero, l'interesse ad agire articolo 100 c.p.c. è una condizione dell'azione - da apprezzare in relazione alla prospettazione di parte, prescindendo dalla sua fondatezza - e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, con la conseguenza che, nelle azioni di mero accertamento, presuppone - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte cfr. ex plurimis Cass. numero 12505/2003, Cass. numero 9172/2003 - uno stato di incertezza oggettiva - su diritti soggettivi - tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto. Deve incidere, quindi, su diritti soggettivi - e/o su obblighi corrispondenti - l'incertezza obiettiva e pregiudizievole che l'azione di mero accertamento intende eliminare e che - in uno con la necessità imprescindibile del richiesto intervento del giudice per evitare il paventato pregiudizio - concorre ad integrare l'interesse ad agire e a rendere, perciò, ammissibile l'azione stessa. In tema di interesse ad agire con un'azione di mero accertamento è sufficiente, dunque, uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice Cass. 4496/2008 , Perché la situazione di incertezza si obiettivizzi, è necessario che su di essa intervenga un atto o fatto esteriore che conferisca attualità e concretezza a quello stato di dubbio del quale si vuole rimuovere l'effetto pregiudizievole, cioè il danno che l'attore soffrirebbe senza la pronuncia di accertamento del giudice atto o fatto esteriore che non è altro che la contestazione attuale che altri faccia del diritto vantato dall'attore, conseguendo solo a tale contestazione un pregiudizio concreto e non meramente potenziale Cass. numero 11870/2004 . 4.- La sentenza impugnata risulta conforme ai principi di diritto enunciati, laddove conferma la declaratoria di ammissibilità, già espressa dal primo giudice, di una domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto dei lavoratori alla precedenza nell'assunzione presso la medesima società di cui erano già stati dipendenti, sul rilievo che si fossero già verificati i presupposti previsti dalla normativa collettiva per far valere tale diritto alla precedenza nell'assunzione tale domanda ha per oggetto, infatti, l'accertamento di un diritto soggettivo attuale, che i lavoratori hanno interesse ad ottenere, attesa la contestazione mossa dalla controparte in ordine all'esistenza di tale diritto, a prescindere dalla identificazione dei possibili vantaggi di carattere economico che possano derivare da tale accertamento e che vanno comunque valutati in relazione all'esito positivo di quell'accertamento, e non, come vorrebbe la ricorrente, sulla base di un raffronto con il trattamento economico di cui gli stessi lavoratori godono presso la Sodexho . 5.- Anche il secondo motivo è infondato. In tema di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, questa Corte ha già affermato cfr. ex plurimis Cass. numero 17564/2006, Cass. numero 3402/2006 che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune con esclusione dei contratti collettivi del pubblico impiego e, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. numero 40 del 2006, dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro , è riservata al giudice del merito, la cui valutazione è censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale ovvero della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, in particolare, ove la doglianza attenga alla violazione dei canoni interpretativi, il ricorrente deve precisare quale sia il principio violato ed in qual modo il ragionamento del giudice abbia da esso deviato, restando in ogni caso escluso che la censura possa consistere nella mera allegazione di una diversa interpretazione ritenuta più attendibile ove poi la censura riguardi il vizio di motivazione, essa deve investire il percorso logico seguito dal giudice, poiché il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente la coerenza e la sufficienza della motivazione, non essendo consentito al giudice di legittimità sostituire una propria interpretazione a quella accolta dal giudice di merito cfr. ex plurimis Cass. numero 9091/2004, Cass. numero 17749/2003, Cass. numero 6611/2003, cui adde Cass. numero 8808/2008 . 6.- Nella specie, il giudice di appello, con congrua motivazione, ha dato una interpretazione delle norme contrattuali seguendo un percorso argomentativo che risulta rispettoso dei criteri di ermeneutica contrattuale e che non è irragionevole sul piano logico, e che pertanto non è meritevole di censura per il fatto che tali norme possano essere suscettibili di altre interpretazioni, anch'esse ragionevoli. Per contro, le censure della società ricorrente, mentre non indicano specificamente in quale modo il ragionamento del giudice abbia realmente deviato dai criteri interpretativi di cui è denunciata la violazione, si risolvono nella mera contrapposizione di un interpretazione delle norme contrattuali più favorevole alla ricorrente di quella data dal giudice del gravame, traducendosi, in definitiva, in una inammissibile richiesta di riesame da parte del giudice di legittimità della opzione decisoria del giudice di merito. 7.- In particolare, risultano prive di valido supporto argomentativo le censure svolte dalla ricorrente avverso l'interpretazione data alle norme contrattuali dalla Corte territoriale - che ha ritenuto che il diritto alla precedenza nell'assunzione, fatto valere dai lavoratori, non fosse condizionato alla previa risoluzione del loro rapporto di lavoro con la Sodexho - non essendo stati persuasivamente chiariti nel ricorso per cassazione i motivi per i quali tale interpretazione dovrebbe ritenersi in contrasto con il criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole articolo 1363 c.c. e, contemporaneamente, con quello dell'interpretazione letterale cui fa riferimento l'articolo 1362 c.c , e non essendo poi ravvisabile, nella suddetta interpretazione, alcuna violazione del criterio di interpretazione secondo buona fede di cui all'articolo 1366 c.c. che costituisce, peraltro, solo un mezzo ermeneutico sussidiario, non invocabile quando il giudice di merito, attraverso l'esame degli elementi di prova raccolti, abbia già accertato l'effettiva volontà delle parti cfr. ex plurimis Cass. numero 5239/2004 . 8.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate. 9.- La società ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione unitamente ai compensi professionali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.