Ride bene … chi non fa scherzi pericolosi

Uno scherzo mette a repentaglio l’incolumità di un collega legittimo il provvedimento di destituzione intimato dall’azienda.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 5958/13 depositata l’11 marzo scorso. Il caso. Mentre un dipendente di un’azienda di trasporto pubblico era intento ad effettuare operazioni di manutenzione su un tetto di un minibus, un altro collega si metteva alla guida del mezzo percorrendo alcuni metri all’interno del piazzale, per scherzo. In questo modo, però, metteva a repentaglio l’incolumità dell’operaio. Per questa condotta, sia i giudici di primo grado che di appello, rigettavano il ricorso volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di destituzione intimato al lavoratore dall’azienda. Uno scherzo insensato. A parere dei giudici, infatti, la condotta posta in essere, seppur non intenzionalmente diretta a provocare lesioni al dipendente, «era tuttavia caratterizzata dall’elemento soggettivo sub specie del dolo eventuale», vista l’accettazione consapevole del concreto rischio di provocare un infortunio all’operaio che si trovava sul tetto del minibus, con la possibilità di arrecare un danno anche all’azienda. La questione arriva in Corte di Cassazione dove, però, il verdetto non cambia. Il lavoratore ha accettato il rischio di caduta dell’altro dipendente. Secondo gli Ermellini, il lavoratore aveva «di certo» accettato il rischio di caduta del dipendente, con possibile danno per quest’ultimo e per l’azienda. Anche perché – si legge in sentenza – l’effetto sorpresa, la perdita di equilibrio e lo spavento sono variabili idonee, insieme alla mancanza di appigli sul tetto del mezzo, «a neutralizzare, secondo l’id quod plerumque accidit, anche una eventuale capacità di controllo». Il ricorrente, visto il rigetto del ricorso, dovrà anche pagare le spese di giudizio, calcolate in base al nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al d.m. numero 140/2012.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 dicembre 2012 – 11 marzo 2013, numero 5958 Presidente Lamorgese – Relatore Marotta Svolgimento del processo Con sentenza della Corte di Appello di Torino numero 212/2009 del 17 febbraio 2009 veniva confermata la decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto da G F. nei confronti della Azienda Trasporti Mobilità - ATM. - S.p.A. e del Consiglio di Disciplina dell'Azienda medesima, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di destituzione intimatogli in data 19 ottobre 2006 ai sensi dell'articolo 45 numero 8 R.D. numero 148/1931. Riteneva la Corte territoriale che il comportamento ascritto al F. consistito nel porsi alla guida di un minibus, sul tetto del quale si trovava l'agente S G. , intento ad effettuare operazioni di manutenzione del mezzo, e nel percorrere alcuni metri all'interno del piazzale, mettendo così a repentaglio l'incolumità dell'operaio ancorché non intenzionalmente diretto a provocare lesioni al dipendente fosse tuttavia caratterizzato dall'elemento soggettivo sub specie del dolo eventuale, essendo sorretto dall'accettazione consapevole del rischio concreto di provocare un infortunio all'operaio che si trovava sul tetto del minibus, con conseguente possibilità di arrecare danno all'azienda. Ad avviso della Corte di merito, dunque, la condotta volontariamente e insensatamente realizzata dal F. rientrava perfettamente nella previsione di cui all'articolo 45 numero 8 del R.D. numero 148/1931. In ogni caso la stessa, per la sua leggerezza, gratuità ed oggettiva pericolosità integrava un comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 2119 cod. civ Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso F.G. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso l'Azienda Trasporti e Mobilità - ATM. - S.p.A. illustrato da memoria ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ È rimasto solo intimato il Consiglio di Disciplina dell'Azienda Trasporti e Mobilità - ATM. - S.p.A Motivi della decisione 1. Con primo motivo il ricorrente denuncia Violazione o falsa applicazione dell'ari 45 numero 8 del R.D. numero 148/1931 sotto il profilo della qualificazione del dolo previsto come elemento essenziale della fattispecie articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. . Lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che il F. non aveva avuto quale scopo quello di provocare lesioni all'operaio Grosso ed anzi aveva agito nella convinzione che nessun evento dannoso si sarebbe potuto verificare. In conseguenza, non essendoci alcuna volontà dell'evento, non poteva essere applicata la disposizione di cui all'articolo 45 del R.D. numero 148/1931 che, al contrario, prevede la sanzione della destituzione per chi dolosamente rechi o tenti di recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolli o vendite o in qualunque altro ramo del servizio . 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia Omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare in relazione agli elementi base ai quali desumere la sussistenza del dolo eventuale articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. . Violazione o falsa applicazione dell'articolo 2967 cod. civ. articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. . Deduce che l'onere di provare il dolo , seppur eventuale del F. , incombeva sulla società, e che la Corte di merito non ha indicato o precisato sulla base di quali circostanze provate dalla ATM. abbia tratto il proprio convincimento in ordine alla sussistenza, nella specie, del dolo eventuale. Evidenzia che le deposizioni testimoniali deponevano, al contrario, nel senso che l'intenzione del F. fosse quella di fare uno scherzo al Grosso il quale si era anche divertito, salvo, poi, a manifestare spavento, al sopraggiungere del funzionario dell'A.T.M., e per timore di essere anch'egli sottoposto a giudizio disciplinare. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia Violazione dell'articolo 45 R.D. numero 148/1931 sotto il profilo della tassatività delle ipotesi previste per la destituzione dei dipendenti dell'azienda e dell'articolo 2119 cod. civ. articolo 360, numero 3, cod. proc. civ. . Assume che il recesso del datore di lavoro è sottratto alla disciplina posteriore al R. D. numero 148/1931 di carattere generale di cui ah articolo 2119 cod. civ. con la conseguenza che a quest'ultima può farsi richiamo solo nell'ipotesi in cui una determinata fattispecie non sia assolutamente prevista dalla legislazione speciale. Evidenzia che il fatto contestato al F. ben poteva rientrare nelle previsioni di cui all'articolo 40, 41 numero 4 o 42 punto 15 del R.D. così da escludere la legittimità del ricorso alla normativa generale. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia Insufficiente motivazione circa sussistenza di fatti integranti giusta causa di licenziamento articolo 360, numero 5, cod. proc. civ. . Deduce che la Corte non ha tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto così dell'ammissione di responsabilità del F. , della complicità nell'ideazione dello scherzo da parte dello stesso G. , della limitatissima durata temporale dell'accaduto, della circostanza che lo stesso non ha interferito sul lavoro degli altri dipendenti, della mancanza di conseguenze negative sul G. ed ha espresso un giudizio di leggerezza, gratuità ed oggettiva pericolosità della condotta senza spiegare da dove fossero emersi elementi di prova in tal senso. 5. I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono infondati. 6. L'articolo 45 del R.D. numero 148 del 1931, non ricollega la destituzione alla commissione di un reato ma ad un atto o condotta che arrechi danno all'azienda o anche solo esponga questa ad un possibile danno. La norma, peraltro, richiede che l'atto o la condotta siano posti in essere dolosamente e dunque utilizza il concetto di dolo che, pur se civilistico, non può che essere inteso in tutte le sue forme e che ricomprende al pari di quello penalistico anche il dolo eventuale, come accettazione del rischio del verificarsi di un determinato evento. Se, dunque, integrano la previsione normativa l’accettazione del rischio del verificarsi dell'evento e cioè della caduta e la mera possibilità di danno per l'azienda, non rilevano le deduzioni di parte ricorrente in ordine alla non configurabilità del dolo eventuale nel tentativo. L'essersi il F. messo alla guida del minibus sul tetto del quale si trovava l'agente Sebastiano Grosso intento ad effettuare operazioni di manutenzione del mezzo e l'aver percorso alcuni metri all'interno del piazzale come si legge nella sentenza impugnata per fare uno scherzo al collega , aveva di certo comportato l’accettazione da parte dello stesso del rischio di caduta del dipendente con possibile danno per quest'ultimo e per l'azienda . Del resto, la compiuta disamina dei fatti operata dalla Corte territoriale non ha evidenziato elementi per ritenere che vi potesse essere da parte del ricorrente un dominio della situazione ed un affidamento nella propria capacità di controllare l’azione tali da lasciar supporre una sicura previsione negativa dell'evento. Peraltro, nella specie, sul rischio cui il Grosso era stato esposto andavano ad incidere alcune variabili effetto sorpresa, perdita di equilibrio, spavento idonee, insieme con altre condizioni oggettive mancanza di appigli sul tetto del minibus, scarsa aderenza dovuta all'essere il tetto liscio , a neutralizzare, secondo l’id quod plerumque accidit, anche una eventuale capacità di controllo. La ricostruzione operata dalla Corte di merito regge alle censure di parte ricorrente sol che si consideri che il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza della stessa, può riscontrarsi soltanto quando, dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga, la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le doglianze mosse nella specie dalla ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati inoltre il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -. Per poter, poi, considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame al fine di confutarle o condividerle tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come, nella specie, esaustivamente ha fatto la Corte di appello di Torino - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. 4. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto volti a censurare un'argomentazione della sentenza impugnata e cioè la configurabilità, nella specie, di un comportamento comunque rilevante ai sensi dell'articolo 2119 cod. civ. in ragione della leggerezza, gratuità ed oggettiva pericolosità della condotta del F. svolta ad abundantiam , e pertanto non essenziale a sorreggere la decisione impugnata, rispetto alle ragioni in precedenza esaminate cfr. in tal senso Cass. 23 novembre 2005, numero 24591 id. 16 settembre 2010, numero 19588 22 novembre, numero 23635 . 5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, dovendo farsi applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, numero 140. Al riguardo va precisato che l'articolo 9 del Decreto legge 24 gennaio 2012 numero 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, numero 27, dispone 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, omissis 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto . Con Decreto 20 luglio 2012, numero 140, è stato, quindi, emanato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del citato articolo 9. Il Regolamento trova applicazione in difetto di accordo tra le parti in ordine al compenso articolo 1 d.m. 140/2012 in riferimento all'articolo 9, comma 4, di. numero 1/2012, conv. l. 24 marzo 2012 numero 27 . L'articolo 41 di tale Decreto numero 140/2012, aprendo il Capo VII relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012. Il riferimento testuale al momento della liquidazione contenuto nell'articolo 41 citato le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore depone per la soluzione interpretativa che porta a ritenere applicabile la nuova disciplina anche ai casi in cui le attività difensive si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario forense. Nel nuovo sistema, che non prevede più la distinzione tra diritti e onorari, ma esige che la valutazione dell'opera del professionista avvenga per fasi processuali articolo 4 e 11 e secondo parametri specifici articolo 11 e tabella A-Avvocati , l'apprezzamento dell'attività difensiva, alla stregua dei criteri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 4, non è più correlato al momento in cui l'opera è prestata, ma al momento in cui questa viene valutata dal giudice. Qualsiasi diversa soluzione interpretativa che consentisse l'applicazione del sistema tariffario alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del d.m. in esame contrasterebbe non solo con la disposizione regolamentare di cui all'articolo 41 citato, ma anche con il dettato normativo di cui al comma terzo dell'articolo 9, di. numero 1/2012, conv. L. 24 marzo 2012 numero 27, che ha - con chiarezza - escluso l'ultrattività del sistema tariffario oltre la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta anteriormente alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione fissato per la transitoria applicazione del sistema tariffario abrogato. Avuto riguardo allo scaglione di riferimento della causa considerati i parametri generali indicati nel menzionato articolo 4 del D.M. e non ravvisandosi elementi che giustifichino un discostamento dal valore medio di riferimento indicato per ciascuna delle tre fasi previste per il giudizio di cassazione fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria nella allegata Tabella A i compensi sono liquidati nella misura omnicomprensiva di Euro 3.000,00, oltre Euro 50,00 per esborsi. Nulla, infine, va disposto per le spese del Consiglio di Disciplina dell'ATM., rimasto solo intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della ATM - Azienda Trasporti Mobilità - S.p.A. delle spese del presente giudizio di cassazione liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA. Nulla per le spese del Consiglio di Disciplina dell'ATM.