Pessimo imprenditore: l’idea di un punto di ristorazione è un flop. Mantenimento da parte del padre

Confermata la non indipendenza del giovane, maggiorenne sì ma non autosufficiente da un punto di vista economico. Ciò conduce a caricare sulle spalle del padre l’onere del mantenimento. Irrilevante il richiamo alla pessima riuscita dell’idea del giovane di aprire un esercizio di ristorazione.

Approccio ‘sfortunato’ col mondo dell’impresa il tentativo di aprire un esercizio di ristorazione si rivela un flop. Così, il giovane – ampiamente maggiorenne – si ritrova con le ‘mani in mano’. Ma tale situazione va valutata con attenzione, tanto da rendere legittimo il riconoscimento a suo favore del mantenimento” da parte del padre. Cass., ord. n. 1805/2014, Sesta Sezione Civile, depositata oggi Dipendenza. Casus belli è la decisione della Corte d’Appello, che, in un procedimento di separazione personale , modifica quanto stabilito in Tribunale, assegnando la casa coniugale alla moglie e ponendo a carico del marito un ulteriore assegno – oltre quello già previsto per la figlia minore – per un altro figlio, maggiorenne ma non autosufficiente economicamente . Le obiezioni dell’uomo, però, vengono ritenute fondate solo in parte. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, resta da sciogliere il ‘nodo’ dell’assegnazione della casa coniugale Mentre è assolutamente da confermare il mantenimento previsto in favore del figlio maggiorenne . Ciò perché, viene chiarito, non è stata dimostrata, dal padre , l’indipendenza economica del figlio irrilevante, difatti, il richiamo al fatto che il giovane ha partecipato ad un infruttuoso tentativo di apertura di un esercizio di ristorazione , peraltro assieme alla madre.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 ottobre 2013 – 28 gennaio 2014, n. 1805 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Osserva In un procedimento di separazione personale tra S.G. e D.C., il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 05/12/2007, dichiarava l'addebito a carico del marito, disponeva affidamento della figlia minore alla madre, determinava assegno di mantenimento per la figlia nell'importo di €. 350,00 mensili, a carico del padre assegnava la casa coniugale al marito. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 8/10-22/10/2010, in riforma, poneva a carico del marito ulteriore assegno per un altro figlio, maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, e assegnava la casa coniugale alla moglie. Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie. Pacificamente la moglie ha chiesto che la casa coniugale resti assegnata ad entrambi i coniugi, nei modi e termini stabiliti dal Presidente del Tribunale. E' vero che il giudice, provvedendo in favore dei figli, potrebbe esprimere contrario avviso rispetto alle richieste delle parti ma, nella specie, egli non ha sul punto fornito motivazione alcuna. Chiarisce peraltro il giudice a quo che sussiste prova circa la convivenza della moglie insieme ai figli nella casa ex coniugale, pur dopo il tentativo di apertura di un esercizio di ristorazione in altra Regione, sempre in compagnia dei figli, non andato a buon fine. Il certificato, prodotto tardivamente ai sensi dell'art. 345 cpc, è stato comunque considerato indispensabile dal giudice di appello, che aveva disposto informazioni al riguardo. La madre, convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, è legittimata a richiedere il suo mantenimento tra le altre, Cass. N. 11828 del 2009 . Il padre nulla ha provato in ordine all'autosufficienza del figlio che, come si è detto, aveva soltanto partecipato - come chiarisce la Corte di Appello - ad un infruttuoso tentativo di apertura di un esercizio di ristorazione. Va pertanto accolto il ricorso del marito all’assegnazione della casa coniugale cassata al riguardo la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese processuali rigettato invece il ricorso, per quanto si è detto, in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.