Anche i contributi della Camera di Commercio sono pignorabili

La generica natura di sovvenzione pubblica non rende immuni i contributi dagli attacchi dell’erario esattore.

Il caso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1113 depositata il 21 gennaio 2014, si è occupata del ricorso presentato da una società di riscossione che chiedeva l’annullamento della sentenza di secondo grado, con la quale veniva annullato il pignoramento dei beni di un debitore che a sua volta era creditore verso la Camera di Commercio per contributi sull’assunzione di apprendisti. Nessuna estensione dei crediti impignorabili. I Supremi Giudici hanno ritenuto fondate le doglianze della ricorrente. Infatti, anche i contributi erogati da soggetti pubblici, come la Camera di Commercio, possono essere pignorati. Insomma, la procedura non può essere attivata – come invece affermato da una circolare dell’assessorato – soltanto nel caso in cui l’ente venga chiamato all’adempimento di un obbligo di natura privatistica nei confronti del privato, escludendosi così la legittimità del ricorso al fermo amministrativo e al pignoramento semplificato. Di conseguenza, la generica natura di sovvenzione pubblica non rende immuni i contributi dagli attacchi dell’erario esattore. Ecco perché la Cassazione ha accolto il ricorso della società di riscossione e cassato con rinvio la impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 luglio 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1113 Presidente Russo – Relatore Travaglino I fatti Il tribunale di Enna, decidendo sull'opposizione agli atti esecutivi proposta da G.P. con riferimento ad un pignoramento esattoriale presso terzi promosso ex art. 72 bis del DPR 602/1073 dalla Serit Sicilia, dichiaratane in limine la ammissibilità e la tempestività, la accolse. Ritenne, in particolare, il giudice di merito che il complesso procedimento di cui alla citata norma introdotta, come è noto, dall'art. 3 comma 40 del D.L. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni nella legge 248/2005 , funzionale ad una riscossione assai semplificata del credito esattoriale dal carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative tipizzate nel codice di rito civile, potesse essere legittimamente azionato, quanto all'ente pubblico. soltanto quando lo stesso dovesse procedere, nei confronti del privato, ad un pagamento . La procedura anche alla luce di una circolare dell'assessorato al bilancio del settembre 2008 poteva, pertanto, essere attivata soltanto nel caso in cui l'ente fosse stato chiamato all'adempimento di un obbligo di natura privatistica nei confronti del privato, dovendosi conseguentemente escludere la legittimità del ricorso al fermo amministrativo ex art. 48 bis ed al conseguente pignoramento semplificato ex art. 72 bis in caso di trasferimento di somme a titoli diversi. Non trattandosi, nella specie, di pagamenti stricto sensu privatistici il procedimento era stato instaurato dalla Camera di Commercio di Enna con riferimento alla corresponsione, in favore della ditta Giangreco, di somme a titolo contributivo ex art. 27 della legge regionale 3/196 per l'assunzione di lavoratori apprendisti , essi non potevano essere sottoposti né al fermo de quo - che andava, secondo quanto opinato dal tribunale, annullato poiché adottato in carenza di potere - né al pignoramento, che andava a sua volta annullato. Per la cassazione della sentenza del giudice siciliano la Serit ha proposto ricorso illustrato da 3 motivi di censura. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Le ragioni della decisione Il ricorso è fondato. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 611 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. c.p.c. . Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2140 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. . Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme degli artt. 48 bis e 12 bis del DPR n. 602 del 1913 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c Le censure, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione, sono meritevoli di accoglimento. E' fondata, difatti, la doglianza relativa alla qualificazione giuridica dell'opposizione, che, per aver mosso all'atto di pignoramento censure fondate soltanto sull'asserita impossibilità, per la Serit, di procedere ad esecuzione nelle forme analiticamente indicate ed esaminate nel provvedimento oggi impugnato - e cioè per aver contestato l'esistenza stessa del diritto a procedere ad esecuzione da parte del creditore attesa l'asserita impignorabilità dei crediti fondata sull'interpretazione fornita da una circolare dell'assessorato - integrava gli estremi dell'opposizione all'esecuzione, non essendovi mai stata contestazione formale delle cartelle di pagamento rappresentative del titolo in base al quale la Serit aveva agito in executiviis . E' altrettanto fondata la correlata censura secondo la quale, nell'ambito dell'opposizione di specie, le uniche contestazioni legittimamente proponibili avevano riguardo alla pignorabilità dei beni , esclusa ex lege art. 72 bis del più volte ricordato DPR 602/1973 soltanto quanto ai crediti pensionistici ed a quelli di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'art. 545 c.p.c Nessuna altra ipotesi di impignorabilità risulta prevista per la speciale procedura esattoriale, onde la soluzione suggestivamente adottata dal giudice di merito con riferimento ai crediti aventi natura di sovvenzione pubblica si risolve, nella sostanza, nella individuazione, pretoria ed extra legem , di una ulteriore categoria di beni impignorabili, sia pur nella forma della procedura semplificata, senza che questo possa ritenersi consentito dal complessivo assetto normativo in subiecta materia . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento al tribunale di Enna in diversa composizione.