Il giudizio sulla futilità del motivo che comporta l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 61, numero 1, c.p. non può essere astrattamente riferito al comportamento medio di una persona, ma deve essere ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenuto conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possano avere condizionato la condotta criminale.
Il lungo percorso del riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi . Il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, nel 2004, condannava un uomo a due mesi di reclusione per il reato di lesioni aggravate articolo 61, numero 1 e 5, c.p. commesso nei confronti della propria moglie, per averla percossa con schiaffi in varie parti del corpo e per averle gettato addosso una sedia, cagionandole una lesione guaribile in tre giorni. Commetteva il fatto perché la moglie non avrebbe voluto consegnargli le chiavi dell’auto che le serviva per andare a comprare le medicine al figlio malato. La Corte di Appello, in secondo grado, aveva parzialmente riformato la sentenza del giudice di prime cure, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria. Tale pronuncia, tuttavia, veniva successivamente annullata dalla Corte di cassazione, in punto della insufficiente motivazione circa la sussistenza della circostanza aggravante dei motivi abbietti e futili, circostanza che poi veniva confermata dalla Corte di Appello di Palermo, in sede di rinvio, nel 2010. Le prove a carico dell’imputato erano rappresentate dalle ammissioni dello stesso, dalle dichiarazioni della parte offesa, nonché dalla certificazione medica attestante le lesioni inferte alla vittima. L’aggressione dell’uomo aveva tratto origine da una banale lite domestica e proprio per tale ragione, la motivazione del giudice si era soffermata sul riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi. Perché l’ha fatto? Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, eccependo, in primo luogo, la mancanza di sproporzione tra il rifiuto della moglie di consegnare le chiavi ed il gesto violento del prevenuto ed, in secondo luogo, rilevando che, in realtà, quest’ultimo non avrebbe mai scagliato alcuna sedia contro la propria moglie. Si sarebbe trattato di una circostanza erronea riportata poi nei vari atti processuali. Obiter dictum sulla valutazione delle eccezioni di parte . La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. Ebbene, in seno a tale pronuncia, ha richiamato il proprio orientamento in punto di verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, ricordando che la sentenza impugnata deve essere esaminata non isolatamente, ma come fosse un tutt’uno con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, al punto di formare un unico corpo argomentativo. Come affermare la sussistenza del futile motivo . Respingendo, dunque, il ricorso, ha poi affrontato la quaestio dell’aggravante dei futili motivi. Sul punto, la Corte ha, infatti, affermato, richiamando alcune sue pronunce, che per futile motivo si intende quell’impulso che ha indotto il soggetto a delinquere e che consiste in uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del fatto-reato, che appaia, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa. Orbene, la futilità del motivo a delinquere, essendo un indice di un istinto criminale più spiccato del normale e di una più grave pericolosità del soggetto, legittima un trattamento punitivo più severo. La valutazione della sussistenza di tale aggravante, tuttavia, non può essere fatta in astratto, ma va ancorata al caso di specie, in quanto si deve tener conto di tutti gli elementi della ipotesi concreta. In tal senso, la Corte di Appello, correttamente aveva evidenziato che, alla luce delle modalità dell’azione e delle circostanze di fatto, la condotta tenuta dalla vittima non era stata altro che un mero pretesto per la esplicazione di una condotta violenta da parte dell’imputato che avrebbe, comunque, reagito allo stesso modo di fronte ad un qualunque atteggiamento di opposizione o protesta della donna, tenuto conto che la risposta e, dunque, la condotta si appalesava come assolutamente svincolata da ogni ragione giustificatrice, nonché aggravata dalla ripetitività della violenza anche dopo che la donna aveva richiesto l’intervento dei soccorsi.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 gennaio - 14 febbraio 2013, numero 7328 Presidente Giordano – Relatore Barbarisi Svolgimento del processo 1. - Con sentenza deliberata in data 18 marzo 2010, depositata in cancelleria il 10 maggio 2011, la Corte di Appello di Palermo, decidendo In sede di rinvio disposto dalla Cotte di Cassazione ex articolo 626 cod. proc. penumero con sentenza 4 marzo 2008, confermava la sentenza 2 dicembre 2004 del Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì che aveva dichiarato R.F. responsabile del reato di lesioni personali aggravate commesse in data omissis e, applicate le attenuanti generiche ex articolo 62 bis c.p., valutate con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti motivi futili e rapporto di coniugio , lo condannava alla pena di mesi due di reclusione, oltre alle relative spese processuali del grado. La Corte di Appello con sentenza 2 novembre 2005, in parziale accoglimento del gravame, sostituiva la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 2.280,00, confermando nel resto la sentenza impugnata. La Corte di Cassazione, su ricorso dell'imputato, con sentenza 4 marzo 2008, annullava la sentenza sul punto relativo alla insufficiente motivazione circa la circostanza aggravante dei motivi abbietti e futili, circostanza che veniva poi confermata dalla Corte di Appello in sede di rinvio. 1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, R.F. , percuoteva la propria moglie E.A. con schiaffi in diverse parti del corpo, nonché le gettava addosso una sedia cagionandole lesioni giudicate guaribili in giorni tre. 1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle ammissioni dello stesso R. , dalle dichiarazioni della parte offesa e dalla certificazione medica attestante le lesioni infette alla vittima. In particolare il giudice si soffermava sull'aggravante dei futili motivi rilevando la sua sussistenza atteso che l'aggressione da parte del prevenuto aveva tratto origine da una banale lite domestica la moglie si era rifiutata di consegnare le chiavi della vettura al marito che gliele aveva richieste, in quanto il mezzo serviva a lei per recarsi ad acquistare le medicine in farmacia per il figlio ammalato e per pagare un bollettino postale . 2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Salvatore Iannello, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione R.F. chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente due ordini di motivi a con il primo motivo di doglianza veniva rilevata l'erronea applicazione degli articolo 585 c.p. in relazione all'articolo 576 numero 2 cod. penumero e articolo 61 nn 1 e 5 cod. penumero nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo della motivazione apparente e travisamento del fatto non è ravvisabile nella fattispecie la sproporzione tra il rifiuto della moglie a consegnare le chiavi al marito e il gesto violento del prevenuto, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'appello in sentenza, è stato escluso in dibattimento che l'imputato avesse nell'occorso scagliato addosso alla moglie una sedia trattasi di una circostanza erronea riportata nella relazione di PS e poi trasfusa nel capo di imputazione e quindi in sentenza tale erroneità è tanto più grave in quanto è su di essa che è stata costruita l'aggravante dei futili motivi che ha reso procedibile d'ufficio un reato che altrimenti non lo sarebbe stato non avendo la patte lesa avanzato querela b con il secondo motivo di Impugnazione il ricorrente rilevava che il reato è prescritto. Motivi della decisione 3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. Deve innanzitutto premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile cfr. Cass., Sez. Unumero , 4 febbraio 1992, Ballan ed altri e, da ultimo, Sez. 1, 21 marzo 1997, Greco ed altri Sez. 1, 4 aprile 1997, Proietti ed altri . 3.1 - Ciò posto si osserva che il primo motivo di ricorso non è fondato e deve essere respinto. 3.1.1 - La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha chiarito che, ai fini della sussistenza dell'aggravante dei motivi futili deve intendersi l'antecedente psichico della condotta, ossia l'impulso che ha indotto il soggetto a delinquere, e che il motivo deve qualificarsi futile quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da poter considerarsi, più che una causa determinante dell'evento, un pretesto o una scusa per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale Cass., Sez. 1, 8 aprile 2009, Same U Ullah Sez. 1, 22 maggio 2008, numero 24683, Sez. 1, 11 febbraio 2000, Dolce Sez. 1, 19 gennaio 1999, P.M. in proc. Zumbo ed altri Sez. 6, 3 giugno 1998, Rova . La circostanza aggravante ha, quindi, natura prettamente soggettiva, dovendosene individuare la ragione giustificatrice nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato del soggetto e di una sua più grave pericolosità che legittima l'applicazione di un severo trattamento punitivo Cass., Sez. 1, 20 ottobre 1997, Trovato . 3.1.2 - Si è anche osservato che il giudizio sulla futilità del motivo non può essere astrattamente riferito a un comportamento medio di una persona, attesa l'estrema difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, e che, pertanto, è richiesto che il giudizio sulla futilità del motivo sia ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possano avere condizionato la condotta criminosa Cass., Sez. 1, 14 giugno 2007, numero 26013, rv. 237336, Vallelunga e altri Sez. 1, 18 novembre 2010, numero 42846, rv. 249010, P.G. in proc. Muzaka . Su tali basi è da ritenersi pienamente condivisibile la motivazione logica con la quale la sentenza impugnata, riferendosi al caso concreto e richiamando i principi di diritto analoghi a quelli sopra enunciati, ha evidenziato che, alla luce delle modalità dell'azione e delle circostanze del fatto, la condotta tenuta dalla vittima aveva nello specifico funzionato da mero pretesto affinché il prevenuto reagisse nel modo violento per cui è giudizio. In altre parole, l'opposizione della moglie o qualsiasi altro suo atteggiamento di analoga e legittima natura avrebbe comunque innescato la condotta scomposta dell'imputato, incapace nello specifico di correlarsi in modo adeguato e civile alle dinamiche interpersonali proprie di una famiglia, avendo posto in essere una risposta che, per la sua connotazione aggressiva, si è palesata del tutto svincolata da una ragione plausibile che la giustificasse. 3.1.3 - A nulla può rilevare la rilevata censura difensiva circa la pretesa insussistenza della specifica circostanza se la sedia sia stata data dal R. sulla testa della vittima ovvero se sia stata solo gettata in terra nell'alterco, posto che la reazione spropositata dal prevenuto non si è esaurita in un mero schiaffo avendo evidenziato per vero il giudice di merito che dal certificato medico e dal capo di imputazione risultava che la donna aveva subito nella duplice aggressione una contusione cranica, un trauma contusivo escoriativo alla mano oltre a ecchimosi e lesioni varie in diverse parti del corpo ciò comprovava, veniva osservato in sentenza, una carica lesiva perdurante dell'imputato, reiterata anche quando la donna ha chiamato, per difendersi, il pronto intervento. Trattasi quindi di violenze estese e ripetute, ancorché non gravi, e soprattutto compatibili con li racconto della parte lesa che legittimano le argomentazioni espresse dalla Corte territoriale. 3.2. - Quanto alia eccezione di prescrizione, perché maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata, trova qui applicazione il principio affermato da questa Corte di legittimità Sez. U, 22 novembre 2000, numero 32, rv. 217266, De Luca e che questo Collegio intende applicare, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. penumero . 4. - Ne consegue che deve dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 mille alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 mille alla Cassa delle Ammende.