Gli oneri amministrativi ricadono sul titolare della licenza e non sul proprietario del mezzo di trasporto.
Tassisti a Venezia. All'attenzione della Sezione è stata posta la questione relativa alle modalità di gestione del servizio taxi svolto, nel caso concreto nelle acque dei canali di Venezia. Ma la questione è irrilevante, ciò in quanto tale tipo di servizio può essere svolto con autovetture o natanti. Il Comune di Venezia ha contestato ad un soggetto la violazione del regolamento comunale attuativo delle disposizioni regionali e ripropositive di quelle statali ed irrogato la sanzione della sospensione della licenza taxi acqueo per giorni 7, per violazione dell’articolo 19, l. Regione Veneto numero 63/1993 e dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento comunale attuativo della citata legge regionale. In sostanza, tale operatore si era fatto sostituire alla guida del taxi acqueo senza previa autorizzazione del Comune il fatto veniva accertato dagli agenti della Sezione Traffico acqueo della Polizia municipale che notificavano il verbale di accertamento allo stesso in qualità di trasgressore e alla società cooperativa “I Dogi” in qualità di obbligato in solido . L’articolo 17, l. regionale numero 63/1993, recante «Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna», attuativa della legge statale quadro numero 21 del 1992, stabilisce che «I titolari di licenza o di autorizzazione relativa all’esercizio dei servizi pubblici non di linea per il libero esercizio della propria attività possono essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigianale associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali, quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione associarsi in consorzio tra imprese artigiane essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente». Lo stesso articolo 17, al comma 2, prevede per i titolari che si associano in cooperative di «conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi». Sostituzione alla guida del titolare di licenza di taxi acqueo solo in ipotesi tassative. Quanto alla sostituzione alla guida, l’articolo 19, l. regionale numero 63/1993, con disposizioni riprodotte dal regolamento comunale attuativo, disciplina la fattispecie, prevedendo la possibilità per i titolari di licenza di taxi acqueo di essere sostituiti alla guida in alcune e tassative ipotesi, tra le quali è compresa la sostituzione per motivi di salute, sempre previa autorizzazione del Comune. L’articolo 25 del regolamento comunale prevede, poi, che «L’autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare a e sostituisce abusivamente altri nel servizio». In sintesi, in base alla normativa vigente nel Comune di Venezia, i titolari di licenza o di autorizzazioni associati in cooperative possono scegliere se mantenere la titolarità del titolo autorizzatorio, con tutto ciò che ne consegue in ordine al permanere in capo ad essi dei relativi obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti di settore, o se invece conferire il titolo alle stesse cooperative, che diverranno titolari fino al c.d. rientro in possesso della licenza o autorizzazione. Ove la licenza non sia conferita alla cooperativa, è onere del singolo e non della cooperativa richiedere l’autorizzazione per la sostituzione per il caso di assenza dal servizio. Ciò premesso, è evidente, ha osservato il Collegio, la regolarità della contestazione del Comune di Venezia. L'operatore in questione, infatti, è titolare della licenza di taxi acqueo numero 5 rilasciata dal Comune di Venezia e, pur essendo socio della cooperativa di lavoro denominata “I Dogi a r.l.”, proprietaria ed armatrice del motoscafo targato VE 8554, del quale il soggetto in questione ha la disponibilità giuridica per l’esercizio dell’attività, non ha conferito alla cooperativa la licenza. Ne consegue che incombeva sullo stesso l’onere di chiedere l’autorizzazione per la sostituzione e non già sulla cooperativa. Di conseguenza, l'autorizzazione richiesta dalla cooperativa “I Dogi” con allegato certificato medico, la stessa non era liberatoria per il titolare della licenza, per la provenienza da soggetto terzo estraneo al rapporto autorizzatorio. E questo, ha affermato la Sezione, non è mero formalismo , ove si consideri la responsabilità che grava sul titolare della licenza per fatto del sostituto. La cooperativa, che, come nel caso in esame, non è titolare della licenza, non potrebbe mai validamente impegnarsi nei confronti del Comune per fatto legato all’uso della licenza di cui non è titolare, né può validamente assumere in luogo del titolare della licenza gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo. Gli oneri amministrativi ricadono sul titolare della licenza. La Sezione ha, quindi, ribaltato la decisione del Tar il quale aveva sostenuto che, essendo il natante di proprietà della cooperativa, non avrebbe potuto il taxista farsi sostituire da altri alla guida, ossia imbarcare su natante altrui un diverso comandante pena il reato di appropriazione indebita , essa non è dirimente, ben potendo l’interessato chiedere alla cooperativa l’indicazione del sostituto e comunicarne il nominativo al Comune ai fini dell’autorizzazione. Comunque, quelli che sono i rapporti interni tra cooperativa e soci non possono esplicare i loro effetti nei confronti del Comune laddove determinati oneri gravino sul titolare della licenza e questa non sia stata conferita alla cooperativa.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20 novembre 2012 - 24 gennaio 2013, numero 444 Presidente Caracciolo – Estensore Durante Fatto Il Comune di Venezia irrogava a Pomo Denis la sanzione della sospensione della licenza taxi acqueo per giorni 7, per violazione dell’articolo 19 della l. Regione Veneto numero 63 del 1993 e dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento comunale attuativo della citata legge regionale, poiché il Pomo si era fatto sostituire alla guida del taxi acqueo senza previa autorizzazione del Comune il fatto veniva accertato dagli agenti della Sezione Traffico acqueo della Polizia municipale che notificavano il verbale di accertamento a Pomo Denis in qualità di trasgressore e alla società cooperativa “I Dogi” in qualità di obbligato in solido . Il TAR Veneto, con sentenza numero 462 del 21 marzo 2011, in accoglimento del ricorso proposto da Pomo Denis annullava il provvedimento. Il Comune di Venezia, con l’atto in esame, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l’annullamento o la riforma per error in procedendo et in iudicando. Resiste in giudizio Pomo Denis. Alla pubblica udienza del 20 novembre 2012, il giudizio è stato assunto in decisione. Diritto 1.- L’appello è fondato e deve essere accolto. 1.1- Con unico articolato motivo d’appello, il Comune di Venezia deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 41, comma 1, lett. e della legge regionale numero 63 del 1993 e dell’articolo 25, comma 1, lettera e del regolamento comunale attuativo della citata legge regionale ed eccesso di potere, in relazione all’assunto del TAR, secondo cui l’irregolarità non può essere imputata al titolare della licenza, in quanto rimasto estraneo al percorso procedimentale. La norma, assume il TAR, sanziona “il soggetto che si fa sostituire da altri, abusivamente, nel servizio”. Nel caso, l’interessato, titolare di licenza per la conduzione di natante e socio dipendente da cooperativa, proprietaria, armatrice del natante, non poteva essere sanzionato per fatti connessi all’avvenuta sostituzione, perché è stata chiesta ed effettuata da soggetto terzo, la cooperativa e perché il ricorrente, non essendo proprietario dell’imbarcazione, non avrebbe comunque potuto farsi sostituire alla guida. Aggiunge il TAR, che la norma sanziona “il soggetto che si fa sostituire da altri, abusivamente, nel servizio”, mentre, nel caso di specie “il ricorrente, inabilitato temporaneamente per motivi di salute, non si è fatto sostituire né abusivamente, né legittimamente , ma ha solo chiesto alla società armatrice di essere sostituito. Quest’ultima, disponendo la sostituzione, non si è curata di verificare che la sostituzione avvenisse in maniera regolare, con l’acquisizione della prescritta autorizzazione ma tale irregolarità non può ovviamente, essere imputata al titolare della licenza, rimasto estraneo al percorso procedimentale”. L’iter argomentativo del TAR non è condivisibile. 1.2- L’articolo 17 della legge regionale numero 63 del 1993, recante “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna”, attuativa della legge statale quadro numero 21 del 1992, stabilisce che “I titolari di licenza o di autorizzazione relativa all’esercizio dei servizi pubblici non di linea per il libero esercizio della propria attività possono essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiante associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali, quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione associarsi in consorzio tra imprese artigiante essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente”. Lo stesso articolo 17, al secondo comma, prevede per i titolari che si associano in cooperative di “conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi”. Quanto alla sostituzione alla guida, l’articolo 19 della l. regionale numero 63 del 1993, con disposizioni riprodotte dal regolamento comunale attuativo, disciplina la fattispecie, prevedendo la possibilità per i titolari di licenza di taxi acqueo di essere sostituiti alla guida in alcune e tassative ipotesi, tra le quali è compresa la sostituzione per motivi di salute, sempre previa autorizzazione del Comune. L’articolo 25 del regolamento comunale prevede, poi, che “L’autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare a e sostituisce abusivamente altri nel servizio”. 1.3- In sintesi, in base alla normativa vigente nel Comune di Venezia, i titolari di licenza o di autorizzazioni associati in cooperative possono scegliere se mantenere la titolarità del titolo autorizzatorio, con tutto ciò che ne consegue in ordine al permanere in capo ad essi dei relativi obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti di settore, o se invece conferire il titolo alle stesse cooperative, che diverranno titolari fino al c.d. “rientro in possesso” della licenza o autorizzazione. Ove la licenza non sia conferita alla cooperativa, è onere del singolo e non della cooperativa richiedere l’autorizzazione per la sostituzione per il caso di assenza dal servizio. Fermo tanto, è evidente la sussistenza della violazione contestata al sig. Pomo. Il sig. Pomo, infatti, è titolare della licenza di taxi acqueo numero 5 rilasciata dal Comune di Venezia e, pur essendo socio della cooperativa di lavoro denominata “I Dogi a r.l.”, proprietaria ed armatrice del motoscafo targato VE 8554, del quale il Pomo ha la disponibilità giuridica per l’esercizio dell’attività, non ha conferito alla cooperativa la licenza. Ne consegue che incombeva sul Pomo l’onere di chiedere l’autorizzazione per la sostituzione e non già sulla cooperativa. Quanto all’autorizzazione richiesta dalla cooperativa “I Dogi” con allegato certificato medico del Pomo, essa non era liberatoria per il titolare della licenza, per la provenienza da soggetto terzo estraneo al rapporto autorizzatorio. Non si tratta, invero, di mero formalismo, ove si consideri la responsabilità che grava sul titolare della licenza per fatto del sostituto. La cooperativa, che, come nel caso in esame, non è titolare della licenza, non potrebbe mai validamente impegnarsi nei confronti del Comune per fatto legato all’uso della licenza di cui non è titolare, né può validamente assumere in luogo del titolare della licenza gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo. 1.4- Quanto alla considerazione del TAR per cui, essendo il natante di proprietà della cooperativa, non avrebbe potuto il Pomo farsi sostituire da altri alla guida, ossia imbarcare su natante altrui un diverso comandante pena il reato di appropriazione indebita , essa non è dirimente, ben potendo l’interessato chiedere alla cooperativa l’indicazione del sostituto e comunicarne il nominativo al Comune ai fini dell’autorizzazione. Comunque, quelli che sono i rapporti interni tra cooperativa e soci non possono esplicare i loro effetti nei confronti del Comune laddove determinati oneri gravino sul titolare della licenza e questa non sia stata conferita alla cooperativa. 1.5- Gli ulteriori motivi del ricorso di primo grado, invero inammissibili perché non riproposti dall’appellato, sono comunque infondati. Il verbale di accertamento elevato il 23 settembre 2009 è stato notificato al Pomo il 4 novembre 2009, quindi nei termini di legge, ed entro il termine di 90 giorni dall’infrazione è stato avviato il procedimento disciplinare di sospensione della licenza, previa comunicazione all’interessato e termine per produrre memorie scritte. Ugualmente destituita di fondamento è l’asserita violazione dei provvedimenti per incompetenza e falsa applicazione della l. numero 21 del 1992, della l. regionale numero 63 del 1993, dell’articolo 9 del regolamento comunale e della legge numero 689 del 1981. Non è conforme al vero che il Comune di Venezia abbia introdotto sanzioni diverse da quelle previste dall’articolo 41 della l. regionale numero 63 del 1993 e abbia previsto responsabilità del titolare della licenza per il fatto del sostituto o del dipendente. La sanzione irrogata per il caso di sostituzione senza previa autorizzazione del Comune è di natura disciplinare, tant’è che è comminata dalla commissione di disciplina, attenendo a violazioni di regole di comportamento che trovano fonte nel rapporto che si instaura a seguito del rilascio dell’autorizzazione. Quanto alla responsabilità per fatto del sostituto, essa trova fonte nel diritto privato responsabilità in eligendo o in vigilando ed è, comunque, estranea alla questione qui in esame che riguarda il comportamento del titolare della licenza e non già del sostituto. Per le ragioni esposte l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso di Pomo Denis. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.