Ultimo capitolo dell’approfondimento sul nuovo codice produzione dei documenti, memorie e repliche. Ecco tutti i termini da rispettare.
Il termine eventuale per la presentazione di repliche. La nuova formulazione dell’articolo 73 c.p.a. ex d.lgs.15 novembre 2011, numero 195, contenente le disposizioni correttive ed integrative del Codice del Processo Amministrativo, costituisce una delle poche significative novità – unitamente a quella, già avvertita dalla prassi e dalla giurisprudenza, della riconduzione a logica e a sistema del termine per la proposizione del ricorso incidentale in materia di appalti ex articolo 120 di un correttivo per così dire «ponte» fra il codice del processo amministrativo e la sua vera modifica. E tuttavia non può dirsi che il testo proposto dalla c.d.«Commissione Codice» e trasfuso in norma sia del tutto rispondente alle finalità sottese alla modifica suggerita dalla sottocommissione V, di cui lo scrivente è componente come è noto, la Commissione Codice è a sua volta suddivisa in sottocommissioni . 40, 30 e 20 giorni La formulazione attuale recita difatti 1.«Le parti possono produrre documenti fino a 40 giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a 30 giorni liberi e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza fino a venti giorni liberi», restando immutato il secondo comma. Orbene il sistema delineato dall’articolo 73 del Codice del Processo Amministrativo prevedeva che 1. «le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi. 2. Nell’udienza le parti possono discutere sinteticamente». La nuova disposizione aveva dunque mutato i termini previsti dalla legge TAR venti giorni per i documenti e 10 per le memorie , raddoppiando quello per documenti e scindendo il termine per le memorie in due fasi, quella della memoria vera e propria, da depositarsi entro 30 giorni, e quella delle repliche, entro 20 giorni. Dalla lettura del secondo comma, oltre a confermarsi l’accentuazione del processo scritto voluta dal codice, emergeva come la discussione venisse configurata non come un obbligo, ma come una facoltà del difensore, potendo diventare «superflua», ove le parti abbiano diffusamente svolto le proprie difese negli ultimi scritti, e, segnatamente, nelle due memorie da depositarsi, rispettivamente, trenta e venti giorni prima dell’udienza di discussione. Causa sviscerata e udienze alleggerite. Risultava così palese la finalità, da una parte, di alleggerire le udienze da discussioni ripetitive stante appunto la possibilità di replicare per iscritto , dall’altra, di lasciare «per iscritto» per l’eventuale fase d’appello le argomentazioni di replica a quelle di controparte con la prima memoria le parti, dopo anni dalla instaurazione del giudizio, precisano le rispettive tesi tanto più se, come ben può avvenire, l’amministrazione resistente si sia limitata inizialmente a costituirsi con una c.d. velina formale e, con la seconda, a contrastare e appunto come dice la sua stessa denominazione a replicare alle argomentazioni avversarie ivi svolte. A quel punto la causa è ormai stata sviscerata in ogni suo aspetto e, salve ipotesi che diverrebbero così rare come avviene nel processo civile, nel quale la memoria di replica esiste da sempre , la discussione diverrebbe quasi un’eccezione. Essendo nella prassi, invece, invalso l’utilizzo della replica e del termine relativo come modalità ordinaria addirittura di costituzione, la relazione della Commissione metteva in luce la possibilità che, con la formulazione vigente, una delle parti dimettesse direttamente ed esclusivamente una memoria «di replica», senza aver cioè provveduto alla previa redazione della prima memoria illustrativa delle proprie tesi e posizioni, costringendo in tal modo la controparte a dovere replicare con la discussione orale. La modifica proposta vale a chiarire come siffatto comportamento processuale contravvenga al dettato della norma, in cui il contraddittorio è assicurato dall’introduzione di un termine di replica solo dopo le prime memorie. 20 giorni ma solo come termine di replica dopo le prime memorie. Altrimenti potrebbe ingenerarsi l'equivoco che esistano in realtà tre termini, e che scaduti i primi due resti possibile l’utilizzo del termine di 20 giorni anche per la presentazione della prima difesa. Veniva dunque proposta una diversa formulazione del primo comma «Le parti possono produrre documenti fino a 40 giorni liberi prima dell'udienza e memorie fino a 30 giorni liberi. Possono altresì presentare repliche fino a 20 giorni liberi relative a quanto affermato nelle memorie di controparte». Come è evidente, detta formulazione era molto più chiara e rispondente alla finalità indicata. Da un lato, difatti, la divisione delle due previsioni era molto più marcata, rispondendo l’inserimento del punto icasticamente alla individuazione di ipotesi distinte l’una ordinaria, la seconda condizionata alla presentazione delle memorie. Ma dall’altro le repliche dovevano essere indirizzate a confutare esclusivamente quanto affermato nelle memorie di controparte. L’attuale articolo 73, invece, nel prevedere la possibilità di presentare repliche ai nuovi documenti – vale a dire quelli prodotti fino a 40 giorni prima dell’udienza oltreché alle nuove memorie, opera una sorta di rimessione in termini, consentendosi la presentazione di repliche sol che siano depositati nuovi documenti, a prescindere cioè dal deposito di memorie, vanificandosi così il fine ultimo della modifica proposta. The end.