Confermati interessi e rateazione delle rivalutazioni 2008

Con la risoluzione n. 70/E del 23 ottobre 2013, l’Agenzia delle Entrate conferma al 3% fisso gli interessi da applicare sulla rateazione nonché il numero massimo di 3 rate in cui dilazionare il versamento delle imposte sostitutive applicabili sulle rivalutazioni immobiliari del 2008, i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate mentre non saranno applicate le sanzioni in caso di errata interpretazione della norma.

Per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, l’art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. n. 185/2008 aveva previsto la possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni immobili. L’Amministrazione finanziaria in sede di verifica, ha riscontrato che alcuni contribuenti non hanno applicato correttamente le modalità previste in caso di pagamento dilazionato delle imposte sostitutive collegate a dette rivalutazioni ed ha quindi ritenuto necessario fornire opportuni chiarimenti con la risoluzione n. 70/E del 23 ottobre 2013. In particolare, nella risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate formalizza la propria posizione in merito al tasso d’interesse da applicare in caso di pagamento rateale nonché alle corrette modalità di versamento previste in caso di dilazione. Interessi sulla rateazione. Il testo della norma prevedeva espressamente che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata pertanto, secondo gli Uffici pare inequivocabile che tale tasso 3% dovesse essere applicato su tutte le rate, a prescindere dalla variabilità del saggio legale di cui all’art. 1284 c.c., vigente alla data di scadenza di ciascuna rata. Ciò nonostante, l’Agenzia delle Entrate ammette che la formulazione della norma si potesse prestare a fraintendimenti circa la corretta misura degli interessi da applicare sulla rateazione e per questo motivo ha previsto l’esclusione delle sanzioni, relative ai maggiori interessi dovuti al tasso del 3% rispetto alle misure inferiori del saggio legale in vigore alla scadenze della seconda e terza rata. Rateazione dell'imposta sostitutiva. In merito alla possibilità di rateazione dell’imposta sostituiva, da versare al fine di formalizzare la rivalutazione, il Decreto Legge 185/2008 prevedeva che il contribuente, in luogo dell’unico versamento, potesse scegliere le tre rate provvedendo al versamento della seconda e della terza rata entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi . Secondo l’Amministrazione finanziaria i contribuenti non potevano quindi avvalersi dell’ulteriore rateazione prevista dall’art. 20, D.Lgs. n. 241/97 anche in considerazione di quanto già precisato con la circolare 50/E del 12 giugno 2002 al punto 19.3, ovvero che le imposte sostitutive non sono rateizzabili, ma al massimo possono essere dilazionate qualora sia previsto dalle singole leggi istitutive e con le modalità da esse stabilite . Ne consegue che i versamenti delle imposte sostitutive in oggetto effettuati seguendo l’ulteriore rateazione mensile, prevista dall’art. 20, D.Lgs. 241/97, saranno considerarti tardivi rispetto alle scadenze previste dalla norma. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate, ammettendo che la norma potesse essere interpretata in maniera non univoca, ha escluso l’applicazione delle sanzioni per tardivo versamento nei confronti di quei contribuenti che si sono avvalsi, anche per le imposte sostitutive, dell’ulteriore rateazione mensile prevista per le imposte ordinarie. fonte www.fiscopiu.it

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