I commercialisti analizzano i requisiti fondamentali del buon mediatore

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 15 novembre 2012 ha pubblicato, sul proprio sito internet, un documento - “Requisiti e ruolo del mediatore alcune riflessioni” - per spiegare i tratti fondamentali di un buon mediatore.

Nella nota vengono esaminati alcuni profili attinenti alla figura e all’attività di mediazione. Si tratta, in particolare, degli obblighi formativi, dell’obbligo di riservatezza e di alcuni aspetti correlati alla formalizzazione dell’accordo. Esistono dei requisiti professionali del mediatore. I commercialisti, nel documento, analizzano i requisiti formali del professionista, ovvero quelli individuati dal Ministero della Giustizia all’articolo 4, comma 3, d.m. 180/2010 laurea triennale o iscrizione ad albo professionale, aggiornamento almeno biennale e tutti i requisiti di onorabilità, come «non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa», «non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici», «non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza» e, infine, «non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento». La competenza del mediatore deve essere adeguata anche sotto il profilo procedurale e normativo. I commercialisti hanno sottolineato che, da un lato, il legislatore ha voluto incentrare la conoscenza e l’attività del mediatore sulla gestione dei conflitti e sulla capacità di utilizzare le tecniche di comunicazione e, dall’altro, ha voluto fornire al medesimo quegli strumenti necessari «affinché possa usufruire, nella sua attività, dei format di mediazione studiati e strutturati nel mondo anglosassone, ovvero la mediazione “facilitativa” e la mediazione “valutativa/aggiudicativa”». Tuttavia, osserva il CNDCEC, è necessaria una competenza adeguata del mediatore anche dal punto di vista procedurale e normativo. Anche il mediatore deve fare il tirocinio. È ormai noto che anche il professionista della mediazione deve svolgere il periodo di pratica percorso formativo di almeno 18 ore e partecipazione ad almeno 20 casi di mediazione in forma di tirocinio assistito. Ma ci sono dei problemi pratici che la nota del Consiglio individua in maniera precisa. Prima di tutto, il limitato numero di mediazioni non garantisce, ad oggi, che tutti i mediatori iscritti possano assolvere concretamente all’obbligo di tirocinio, inoltre, alcuni organismi, pur gestendo un numero adeguato di procedimenti, riservano il tirocinio ai soli iscritti nei propri elenchi e, cosa non di poco conto, le parti potrebbero non autorizzare la presenza di tirocinanti. Vige l’obbligo di riservatezza. Nella nota del 15 novembre non viene dimenticata nemmeno la necessità di riservatezza nel procedimento di mediazione. Il d.lgs. numero 28/2010 vieta, infatti, di rivelare esternamente al procedimento di mediazione le informazioni acquisite per le quali vige anche il segreto professionale. In più, le informazioni che il mediatore acquisisce nelle sessioni private non possono essere rivelate alle altre parti in mediazione «senza autorizzazione espressa da parte di chi le ha rese». L’obbligo di riservatezza è previsto anche per il mediatore in tirocinio, ma una forma di tutela adeguata potrebbe essere – si legge nel documento del CNDCEC – quella di far esprimere palesemente a tutti i soggetti legittimati a partecipare alla mediazione il consenso alla presenza del tirocinante e che «a quest’ultimo venga fatta firmare la dichiarazione di riservatezza».

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