Legge contro il femminicidio: i chiarimenti arrivano dalla Procura di Trento

La legge contro il femminicidio è in vigore dallo scorso 16 ottobre, ma già il giorno seguente sono arrivati alcuni chiarimenti proprio su alcuni punti della nuova disposizione normativa. In particolare, a fare alcune precisazioni è stata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

Tralasciando il furto e la frode informatica, il Procuratore si è concentrato sulle modifiche sostanziali e processuali che riguardano precipuamente la tematica dei reati definiti come di violenza di genere . Maltrattamenti aggravante della minore età e dello stato di gravidanza. Per la configurabilità di tale nuova aggravante viene chiarito nella circolare occorre la dimostrazione certa non solo della minore età e dello stato di gravidanza, ma anche della consapevolezza di tali condizioni soggettive in capo all’autore del fatto . L’aggravante della violenza assistita presuppone la consapevole percezione da parte del minore. Infatti, l’operatività dell’aggravante è obiettivamente evidente nel caso in cui il minore sia vittima della violenza. Invece, se il minore è testimone, oltre a porsi il problema della conoscenza dell’età in capo all’autore, è necessario porsi il problema della consapevole percezione del fatto incriminato da parte della vittima. In pratica spiega la Procura - l’aggravante non potrà obiettivamente ravvisarsi nei confronti di un minore in così tenera età da non essere in grado di apprezzare il fatto incriminato . Pene più aspre. I limiti edittali per questa fattispecie di reato sono stati alzati, da 4 a 5 anni. Tuttavia, rifacendosi al principio del favor rei, l’applicazione di queste nuove disposizione è riservato agli autori dei fatti commessi in epoca successiva al novum normativo. Stesso discorso vale per la previsione dell’arresto obbligatorio per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia. Su tale disposizione, il Procuratore richiama l’attenzione degli operanti sulla necessità di acquisire un valido supporto indiziario in proposito, la sola dichiarazione della persona offesa non sempre può essere ritenuta satisfattiva . Querela irrevocabile? Altro punto importante su cui la Procura di Trento si concentra è la querela. La legge ha stabilito che l’unica remissione di querela ammessa è quella processuale, ma il problema si pone per i procedimenti in corso. Secondo quanto riportato nella circolare n. 13, dovrebbe farsi applicazione del principio del tempus regit actum, e così ritenere che la querela possa essere oggetto di rimessione, anche extraprocessuale . La persona offesa deve essere avvisata. La legge n. 119/2013 prevede che al momento della acquisizione della notizia di reato la vittima deve essere informata della facoltà di farsi assistere da un avvocato e, inoltre, della possibilità di poter usufruire del gratuito patrocinio. Il fatto è che non sempre la persona offesa è facilmente individuabile. Comunque sia osserva ancora la Procura l’avviso andrà inserito in calce al verbale di ricezione della denuncia/querela e se questa è ricevuta dalla polizia giudiziaria, all’incombente deve procedere l’organo che l’ha raccolta .

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