Divisione ereditaria e autonomia della resa dei conti tra coeredi

Tra coeredi la resa dei conti, di cui all’articolo 723 c.c., può anche costituire un obbligo a sé stante rispetto alla divisione ereditaria. Di conseguenza l’azione di rendiconto può essere autonomamente proposta.

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza numero 18857/18, depositata il 16 luglio. Il caso. Il Tribunale di Taranto veniva adito su domanda dell’interessata, la quale conveniva in giudizio le altre eredi per ottenere la restituzione della quota di canoni percepiti con riferimento alle proprietà cadute in successione in seguito alla morte del de cuis. Si rilevava che detta proprietà era oggetto di un precedente giudizio di divisione e che le convenute proponevano domanda riconvenzionale per la resa del conto relativo alla comunione ereditaria. Il Tribunale dichiarava inammissibili entrambe le domande. La Corte d’Appello di Lecce respingeva l’impugnazione principale con la quale l’attrice chiedeva l’ammissibilità della domanda di rendiconto dopo lo scioglimento della comunione ereditaria. L’originaria attrice ha proposto, quindi, ricorso per cassazione denunciando con un unico motivo che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto inammissibile la domanda di rendiconto in quanto «non proposta nel giudizio di divisione ereditaria ed una volta definite le operazioni divisionali». La resa dei conti tra coeredi. Secondo la Cassazione il motivi di ricorso è fondato. Osserva il Collegio che la ratio dell’obbligo del rendiconto si fonda sull’onere da parte di chiunque svolga attività nell’interesse di altri di portare a conoscenza gli atti posti in essere «e, in particolare, quegli atti da cui scaturiscono partite di dare e avere». Continuano i Giudici di legittimità evidenziando che, ai sensi dell’articolo 723 c.c., la resa dei conti tra coeredi è un operazione inserita nel procedimento divisorio e «finalizzata a calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione». Non solo, la resa dei conti, inoltre, «può anche costituire obbligo a sé stante, fondato, al pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria o ad un mandato ad amministrare» Cass. numero 30552/11 . L’azione di rendiconto. Da quanto precisato dalla Suprema Corte consegue che l’azione di rendiconto può essere distinta e autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, «ancorché l’una e l’altra abbiano dato luogo a un unico giudizio» in questo modo le due domande possono essere divise e decise ciascuna separatamente senza condizionamenti reciproci. In conclusione, ritenendo che, nel caso di specie, l’azione di rendiconto poteva essere proposta autonomamente anche se vengono definite questioni pertinenti alla divisione ereditaria, il ricorso, secondo la Cassazione, deve essere accolto. La Suprema Corte cassa, quindi, la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello che dovrà decidere nel merito attenendosi ai principi esposti.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 28 marzo – 16 luglio 2018, numero 18857 Presidente Oricchio – Relatore Fortunato Fatti di causa Con atto di citazione notificato il 17 settembre 2004, S.B. conveniva in giudizio S.G. , S.A. e M.A. per sentirli condannare alla restituzione, in solido, della quota dei canoni percepiti, pari a Euro 80.391,46 oltre rivalutazione e interessi, con riferimento alle proprietà cadute in successione a seguito della morte di MO.Anumero , oggetto di un precedente giudizio di divisione. Si costituivano le parti convenute, contestando le avverse pretese e proponendo domanda riconvenzionale per la resa del conto relativo alla comunione ereditaria. Il Tribunale di Taranto, con sentenza depositata 11 febbraio 2012, ha dichiarato inammissibile sia la domanda principale che quella riconvenzionale. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto l’impugnazione principale con cui La S. aveva asserito che fosse ammissibile proporre la domanda di rendiconto dopo lo scioglimento della comunione ereditaria, nonché l’appello incidentale proposto dagli appellati volto ad ottenere la condanna dell’appellante alla restituzione di Euro 33.692,28, corrisposti in esecuzione dell’ordinanza ex articolo 186 bis c.p.c. emessa in corso di causa. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre S.B. sulla base di un unico motivo. S.G. si è costituito con controricorso. M.A. , in proprio e nella qualità di madre di SE.Be. , e SE.Anumero , seppur regolarmente intimati, non hanno svolto attività difensive. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 713, 723, 726 c.c., 263 c.p.c., 14 disp. prel. c.c. e 24 Cost., nonché la violazione dei canoni ermeneutici ex articolo 1362 c.c., in relazione all’articolo 360, comma primo, nnumero 3 e 5 c.p.c. asserendo che erroneamente la Corte distrettuale abbia ritenuto inammissibile la domanda di rendiconto in quanto non proposta nel giudizio di divisione ereditaria ed una volta definite le operazioni divisionali. 1.1. Il motivo è fondato. La ratio dell’obbligo del rendiconto risiede nel fatto che chiunque svolga attività nell’interesse di altri deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere e, in particolare, quegli atti da cui scaturiscono partite di dare e avere. Pertanto, tra coeredi, la resa dei conti, di cui all’articolo 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi finalizzata a calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sé stante, fondato, pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria o ad un mandato ad amministrare Cass. 30 dicembre 2011, numero 30552 Cass. 7 giugno 1993, numero 6358 Cass. 13 novembre 1984, numero 5720 . Ne consegue che l’azione di rendiconto può presentarsi distinta e autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, ancorché l’una e l’altra abbiano dato luogo a un unico giudizio, di modo che - tranne che per la comunanza di eventuali questioni pregiudiziali, attinenti, ad esempio, all’individuazione dei beni caduti in successione o all’identità delle quote dei coeredi, da risolvere incidenter tantum o con efficacia di giudicato articolo 34 c.p.c. - le due domande possono essere scisse e ciascuna può essere decisa separatamente senza reciproci condizionamenti Cass. 30 dicembre 2011, numero 30552 . Da ciò consegue quindi che l’azione di rendiconto può essere anche autonomamente proposta anche ove siano definite le questioni pertinenti alla divisione ereditaria. La sentenza impugnata, non essendosi attenuta ai suddetti principi, è incorsa nel vizio denunciato e di conseguenza va cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità