Piccola proprietà contadina, senza qualifica niente agevolazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 16650/2018, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate niente agevolazione se manca il certificato che il contribuente avrebbe dovuto depositare entro tre anni dalla stipula dell’atto.

Per la fruizione dei benefici fiscali sulla piccola proprietà contadina, è necessario documentare la sussistenza dei requisiti per mezzo del certificato rilasciato dall’IPA, che il contribuente deve presentare entro tre anni dalla registrazione dell’atto. Questa la posizione della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 25 giugno 2018 numero 16650, con la quale i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Benefici per la piccola proprietà contadina. Gli Ermellini di piazza Cavour hanno spiegato che il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla legge 6 agosto 1954, numero 604, per la piccola proprietà contadina, e che all’atto della registrazione non ha prodotto il certificato previsto dall’articolo 3 della stessa legge, è tenuto a presentarlo all’ispettorato agrario entro tre anni dalla registrazione. Nel caso in esame, però, i Giudici di merito di CTP e CTR avevano ritenuto che lo status di coltivatore diretto del contribuente bastasse ad integrare il diritto all’agevolazione fiscale, senza che rilevasse il termine triennale. Hanno quindi ricordato i Giudici di Piazza Cavour che «l’intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui all'articolo 3 della legge numero 604/1954, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la circostanza che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione competente al rilascio del certificato stesso». Fonte fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. IV Civile – T, ordinanza 10 maggio – 25 giugno 2018, numero 16650 Presidente Iacobellis – Relatore La Torre Rilevato che L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, numero 3222/27/16 dep. 19.12.2016, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2009, ha accolto l'appello di Vi. Bi La CTR, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'illegittimità della revoca delle agevolazioni di cui alla L. 654/54, invocate nell'atto di acquisto di terreno agricolo registrato il 17/12/2009, per mancata presentazione del certificato dell'Ispettorato Provinciale Agrario nel termine previsto dalla legge, in quanto il contribuente era in possesso dello status di coltivatore diretto fin dalla data della stipula dell'atto, come risulta dal certificato rilasciato dall'IPA in data 13.10.2013 . Il contribuente si costituisce con memoria. Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata. Considerato che Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione degli articolo 3,4,5 L. 604/1954, ex articolo 360 numero 3 c.p.c, in quanto per la fruizione dei benefici richiesti dalla legge per la piccola proprietà contadina è necessario documentare la sussistenza dei requisiti richiesti per mezzo del certificato definitivo dell'IPA, che il contribuente è tenuto a presentare nel termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell'atto. Peraltro la CTP aveva accertato che non era stata inoltrata la richiesta del certificato all'Ipa di Foggia. Il motivo è fondato, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui in tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla legge 6 agosto 1954, numero 604, per la piccola proprietà contadina, e che all'atto della registrazione non ha prodotto il certificato previsto dall'articolo 3 l. cit., è tenuto, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, a presentare il certificato dell'ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell'atto Cass. numero 2941 del 07/02/2018 numero 15489/2016 Cass.numero 16425/2015 . A tale principio non si è uniformato il giudice di appello, avendo per contro ritenuto che lo status di coltivatore diretto, di cui il contribuente era titolare fin dalla stipula dell'atto di compravendita, in base alla certificazione dell'IPA tardivamente depositata, fosse sufficiente ad integrare il diritto all'agevolazione. Ciò senza considerare la natura perentoria - ex articolo 4 L. 604/54 - del termine triennale per il deposito della certificazione attestante il possesso dei requisiti per godere della detta agevolazione, e in mancanza di prova sulla addebitabilità all'Ufficio del ritardo nel rilascio della documentazione Cass. numero 5029/12 . Si tratta di indirizzo affermato anche da Cass. nnumero 9159/10, 21980/14, e più recentemente richiamato sia da Cass. numero 882/16, secondo la quale l'intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui alla L. numero 604 del 1954, articolo 3, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la circostanza che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell'amministrazione competente al rilascio del certificato stesso sia da Cass. numero 117/18, la quale - nel ribadire il principio - ha osservato altresì come la solo apparentemente diversa regola desumibile da Cass. nnumero 11610/03, e 8326/14 richiamate dal contribuente nella memoria , nel senso della possibilità di autonomo vaglio probatorio dei requisiti agevolativi da parte del giudice tributario, non valga in via generale, ma unicamente nel caso in cui la mancata tempestiva allegazione del certificato sia -appunto - dovuta alla comprovata inerzia della PA così Cass. 2941/2018 cit. . Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c, 2. comma c.p.c , con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. In relazione alla peculiarità della fattispecie, vanno integralmente compensate le spese del processo. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassala sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa integralmente le spese del processo.