Il sequestro decade se il cancelliere non deposita il decreto di convalida

Ove il decreto di convalida del sequestro operato dalla guardia di finanza non sia stato depositato dal cancelliere e non via sia la prova di altri dati surrogatori rispetto all’«effetto fidefaciente» della sua sottoscrizione, attestanti la tempestiva redazione dell’atto, la convalida è inefficace e il relativo sequestro decaduto.

E’ quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 19309/15 depositata l’11 maggio. Il fatto. Il Tribunale di Frosinone dichiarava inefficace il sequestro operato dalla guardia di finanza nei confronti di un soggetto indagato di truffa, frode in commercio e violazione della normativa sulle accise, poiché non risultava depositato il decreto di convalida della misura medesima. Avverso tale pronuncia ricorre in Cassazione il procuratore della Repubblica affermando che l’attestazione di deposito dei provvedimenti giurisdizionali condiziona la sola efficacia esterna degli stessi, ad esempio per il caso in cui possano essere oggetto di impugnazione oppure per i decreti che dispongono intercettazioni d’urgenza. Il ruolo di attestazione degli ausiliari. Negando la fondatezza dell’assunto del ricorrente, la Corte di Cassazione coglie l’occasione per ripercorrere i principi consolidatisi nell’evoluzione giurisprudenziale di legittimità. Argomentando ai sensi dell’articolo 128 c.p.p., risulta in primo luogo pacifico che gli effetti giuridici degli atti del giudice o del pm non si producono nel momento della materiale compilazione, ma in quello del deposito dell’atto medesimo con il quale l’autore si libera del provvedimento affidandolo all’ausiliario – cancelliere o segretario – che lo completa con l’attestazione di avvenuto adempimento. La struttura organizzativa del nostro sistema processuale attribuisce dunque agli ausiliari dei magistrati «la funzione di imprimere il sigillo di autenticità degli atti, sottraendoli alla disponibilità interna del’ufficio che li ha emessi, e conferendo ad essi rilevanza esterna intersoggettiva». Conseguentemente, l’atto giudiziario può dirsi perfezionato e capace di produrre effetti giuridici solo a seguito dell’intervento dell’ausiliario. Altre formalità ugualmente fidefacienti. È necessario però precisare che, qualora non sia avvenuto il rituale deposito dell’atto nella cancelleria o nella segreteria, quest’ultimo assume comunque rilevanza esterna ove si verifichino eventi processuali attestanti in altro modo la fuoriuscita dell’atto dall’ufficio che lo ha emesso, riscontrando tali elementi in «altre formalità del pari fidefacienti» rispetto alla sottoscrizione dell’ausiliario. In conclusione e con riferimento allo specifico caso dell’omesso deposito del cancelliere del decreto di convalida del provvedimento di sequestro, i Supremi Giudici affermano che, in mancanza della prova di ulteriori elementi o dati che consentano di surrogare all’effetto fidefaciente della sottoscrizione del cancelliere attestante la tempestiva redazione dell’atto medesimo, quest’ultimo deve essere ritenuto inefficacie e il relativo sequestro decaduto.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 aprile – 11 maggio 2015, numero 19309 Presidente Gentile – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1.I1 tribunale di Frosinone dichiarava l'inefficacia dei sequestro operato dalla guardia di finanza nei confronti di P.S. indagato per il reato di truffa frode in commercio e della normativa sulle accise. II collegio rilevava che il decreto di convalida del sequestro non risultava depositato, sicchè non era possibile stabilire con certezza la data dei deposito dei provvedimento 2.Avverso tale provvedimento ricorreva il procuratore della repubblica di Frosinone che deduceva violazione della legge processuale nella misura in cui si estendeva al pubblico ministero l'obbligo della attestazione di deposito che l'articolo 128 cod. proc. penumero riservava solo ai provvedimenti del giudice. Il pubblico ministero ricorrente evidenziava come l'obbligo di deposito non era coerente con la specificità della attività del pubblico ministero che richiedeva l'emissione dei provvedimenti anche fuori ufficio ed in orario notturno nella prospettiva dei ricorrente l'attestazione di deposito condizionava l'efficacia esterna dei provvedimenti solo ove gli stessi dovevano essere depositati presso altro ufficio, come nel caso dei provvedimenti di impugnazione e per i decreti che dispongono le intercettazioni di urgenza. Considerato in diritto 1.I1 ricorso è infondato. 1.1. in materia di perfezione ed efficacia degli atti dell'autorità giudiziaria la Corte di cassazione ha costantemente affermato, argomentando dall'articolo 128 cod. proc. penumero , il condivisibile principio per cui gli effetti giuridici dell'atto del giudice o dei pubblico ministero non si producono nei momento in cui il magistrato lo compila materialmente, bensì in quello in cui lo stesso viene depositato, atteso che attraverso il deposito l'autore dell'atto si libera del provvedimento affidandolo all'ausiliario - cancelliere o segretario - che lo completa con la attestazione dell'avvenuto adempimento. Ne risulta un sistema processuale ed organizzativo in cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo dell'autenticità agli atti del giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell'ufficio che li ha emessi, e conferendo ad essi rilevanza esterna intersoggettiva così che solo con l'intervento dell'ausiliario l'atto giudiziario perfeziona la sua capacità di produrre effetti ex multis Sez. 3 numero 2939 dei 26 settembre 2000, Fossi, rv 217988 . Segnatamente, in materia di deposito del provvedimento dì convalida dei sequestro è stato deciso che gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o dei pubblico ministero, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi appone nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere o del segretario, acquisisce giuridica esistenza in applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che non fosse provata la tempestività di un provvedimento di convalida di sequestro - sollecitamente adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 355, comma 2, cod. proc. penumero - in presenza della datazione apposta dal magistrato ma in assenza di un'attestazione del successivo deposito entro il termine fissato alla legge Cass. sez. 3, numero 40959 del 03/10/2002, Rv. 225694 Cionondimeno va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare - in modo altrettanto consolidato e condivisibile - che, qualora non si sia provveduto al rituale deposito dell'atto nella cancelleria o nella segreteria, quest'ultimo comunque assume rilevanza esterna quando si verificano eventi processuali attestanti in altro modo la sua fuoruscita dalla sfera interna dell'ufficio che l'ha sottoscritto Cass. Sez. 3 numero 2939 del 26 settembre 2000, Fossi, cit., in motivazione . E nello stesso senso si è ad esempio affermato che in assenza di data certa di un provvedimento non assunto in udienza dal giudice, per mancanza dell'attestazione di cancelleria al momento dei deposito, può aversi riguardo ad altre formalità dei pari fidefacienti contenute in atti connessi senza che venga meno l'efficacia del provvedimento Cass. Sez. 2 numero 35979 del 21 maggio 2009, Pretolani, rv 245872 nella fattispecie, relativa a provvedimento di convalida di sequestro privo di certificazione di deposito da parte dell'ausiliario, la Corte ha ribadito che la mancanza di attestazione poteva essere surrogata, ai fini della certezza che il provvedimento era stato emesso nel termine stabilito, dalla firma dell'impiegato amministrativo sulla missiva di trasmissione alla polizia giudiziaria . O ancora che il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, emesso in via di urgenza dal pubblico ministero, non è affetto da nullità, e meno ancora può dirsi inesistente, se manca della sottoscrizione dell'ausiliario attestante il deposito presso la segreteria, sempre che risulti da altri elementi del pari fidefacenti, e quindi anche dalle formalità di ricezione presso l'ente gestore dei servizi di telefonia, il momento in cui esso ha assunto rilevanza esterna Cass. Sez. 2 numero 31221 dei 8 giugno 2006, Ubaldini, rv 234685 . 1.2. In definitiva deve ribadirsi che, quando la rilevanza esterna dell'atto può essere desunta aliunde, la mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario o di diversa attestazione del deposito interno dello stesso costituiscono una mera irregolarità che non rifluisce sulla validità dell'atto medesimo e non gli impedisce di produrre i suoi effetti tipici, salvo eventualmente influire sul momento a partire dal quale tali effetti per l'appunto producono, il quale va identificato con quello in cui è avvenuto il fatto processuale idoneo a determinare la rilevanza esterna, ferma l'irrilevanza in tal senso della data apposta in calce al medesimo dal magistrato che l'ha redatto Cass. sez. 5, numero 39407 del 18/07/2012, Rv. 254600 Cass. sez. 2, numero 35979 dei 21/05/2009, Rv. 245872 1.3.Con specifico riferimento agli atti del pubblico ministero è stato affermato che la necessità dei deposito da parte del cancelliere desunta dall'articolo 128 cod. proc. pen, non è in linea di principio estensibile agli atti del pubblico ministero, per il quale non si rinviene alcuna disposizione corrispondente a quelle dettate nei confronti dei giudice che non possono ritenersi espressione di un principio generale, vígendo al contrario nel sistema processuale la regola della libertà di forma ove non diversamente disposto arg. ex articolo 125, co. 6, cod. proc. penumero neppure ricorre identità di ratio che consenta l'applicazione analogica dell'articolo 128 cod. proc. pen agli atti del P.M., atteso che questi ha veste di parte, compie di regola personalmente le attività pertinenti alle indagini preliminari articolo 370, co. 1, cod. proc. penumero , e, diversamente dal giudice, si avvale di personale ausiliario non necessariamente appartenente all'apparato amministrativo del ministero della giustizia, ma liberamente tratto, secondo le esigenze, anche dalla polizia giudiziaria arg. ex articolo 373, co. 6, cod. proc. penumero » Cass. Sez. 1, numero 41329 del 03/06/2003 Rv. 225749 . Anche in tale prospettiva si è però affermato che «tale conclusione trova un necessario limite quando il pubblico ministero, sia chiamato a convalidare atti di coercizione personale o reale con provvedimenti che devono essere adottati, a pena di inefficacia, in termine perentorio e comunicati dalla segreteria, per i quali è implicita la necessità dell'attestazione dell'ausiliario che renda certo, per gli interessati, che la decisione - con quel determinato, irreversibile contenuto - è intervenuta nel termine e consenta la pronta esecuzione degli eventuali, conseguenti adempimenti» Cass. Sez. 1, numero 41329 del 03/06/2003 Rv. 225749 . 1.2. Nel caso di specie quindi, in adesione alle descritte linee ermeneutiche deve rilevarsi che la mancanza del deposito del cancelliere e la mancata prova di altri dati che consentano di surrogare l'effetto fidefaciente della sottoscrizione del cancelliere attestanti la tempestiva redazione, consentono di ritenere la convalida inefficace ed il relativo sequestro caducato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.