Il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico di cui all’articolo 186, comma 7, c.d.s. sussiste anche laddove l’imputato abbia eluso le modalità dell’accertamento con comportamenti ostruzionistici.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 22005/18, depositata il 18 maggio. La vicenda. Ad esito di giudizio abbreviato, l’imputato veniva condannato per omicidio colposo plurimo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, nonché per rifiuto di sottoporsi agli esami per l’accertamento dello stato di alterazione da sostanze alcoliche e/o stupefacenti. La Corte d’Appello riformava solo parzialmente la decisione, condannando il responsabile civile al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese, disponendo inoltre la revoca della patente di guida all’imputato. Quest’ultimo ricorre per la cassazione della sentenza di seconde cure. Sussistenza del reato. In relazione all’imputazione per omicidio plurimo, la Corte di legittimità declina la propria competenza a pronunciarsi sulle doglianze in quanto dirette ad una rilettura dei fatti, correttamente valutati dai giudici di merito che hanno escluso qualsiasi profilo di responsabilità in capo alle vittime travolte dall’autoarticolato condotto dall’imputato che aveva posto in essere una manovra imprudente e pericolosa con l’invasione della corsia opposta lungo la rampa autostradale d’uscita. Per quanto attiene al rifiuto di sottoporsi all’accertamento medico, la Corte territoriale ha sottolineato come l’imputato, condotto in ospedale dalla Polizia stradale, si era dato alla fuga per poi far presentare al suo posto il cugino che declinava false generalità. L’imputato ha dunque posto in essere una condotta ostruzionistica che integra pacificamente il reato di cui all’articolo 186, comma 7, c.d.s La fattispecie richiamata infatti sussiste non solo in caso di espresse manifestazioni di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche laddove il conducente del veicolo, edotto delle modalità di esecuzione dell’accertamento, attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico Cass. numero 5406/15 . Revoca della patente. Da ultimo, risulta fondata la doglianza relativa alla revoca della patente di guida che risulta priva di motivazione in quanto, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, la revoca della patente in relazione al reato di cui all’articolo 186, comma 7, c.d.s. deve fondarsi sul presupposto che il trasgressore sia già stato condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato e non per una delle generiche ipotesi di guida in stato di ebbrezza. In conclusione, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, eliminando tale disposizione e rinviando alla Corte d’Appello per la determinazione della durata della sospensione della patente.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 gennaio – 18 maggio 2018, numero 22005 Presidente Piccialli – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli il 16 novembre 2015, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Nola resa il 29 ottobre 2013 all’esito del giudizio abbreviato, sentenza con la quale I.M. era stato ritenuto colpevole di omicidio colposo plurimo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale capo A e di rifiuto di sottoporsi agli esami per l’accertamento dell’assunzione di sostanza alcooliche e/o stupefacenti capo B , sentenza appellata dal P.G., dall’imputato e dalle parti civili, ha condannato il responsabile civile al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese ed ha revocato la patente di guida all’imputato con conferma nel resto. 2. Appare opportuno premettere alcune informazioni fattuali che si traggono dalle sentenze di merito. I Giudici di merito hanno concordemente accertato che I.M., che il omissis alle ore 5.50 del mattino si trovava in autostrada alla guida di un autoarticolato con semirimorchio, si immetteva in una rampa di uscita, ove vigeva il limite di quaranta chilometri orari, andando alla velocità, non consentita, di sessanta chilometri orari, peraltro non adeguata alle dimensioni dell’autotreno, alle condizioni curvilinee della strada, del traffico e del veicolo, che era carico e che viaggiava con alcuni pneumatici lisci, ovvero commettendo una manovra estremamente imprudente di improvvisa, non consentita e pericolosissima inversione ad U , sicché, comunque, spostandosi a sinistra ed invadendo la corsia opposta, travolgeva e schiacciava l’autovettura Fiat Brava che stava imboccando la rampa in direzione opposta e, così, provocando la morte delle tre persone che viaggiavano a bordo dell’auto D.L.S., conducente, e D.R.V. e O.N., trasportati . I Giudici hanno espressamente escluso qualsiasi concorrente responsabilità delle vittime o di terzi nella causazione del grave incidente ed hanno sottolineato che dai tabulati telefonici acquisiti è emerso che l’imputato quel giorno aveva condotto il mezzo stando imprudentemente al telefono per molto tempo. I.M. è stato, inoltre, ritento responsabile dei reato di cui agli articolo 186, comma 7, 186-bis, comma 6, e 187, comma 8, del d. Igs. 30 aprile 1992, numero 285, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati ad accertare l’influenza di alcool o di stupefacenti capo B il omissis , in particolare per essersi, prima il omissis , dato alla fuga dal pronto soccorso ospedaliero in cui era stato condotto dalla Polizia stradale e, poi il omissis , per avere fatto presentare al suo posto per eseguire gli accertamenti altra persona, F.C., che declinava false generalità. 3. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, che si affida a quattro motivi, con i quali denunzia violazione di legge i primi tre articolo 603, 192 e 526 cod. proc. penumero e 186, 186-bis e 187 del d.lgs. numero 285 del 1992 ovvero promiscuamente violazione di legge articolo 133 cod. penumero e difetto motivazionale il quarto motivo . 3.1. Con il primo motivo, in particolare, censura il rigetto da parte della Corte di appello della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria mediante perizia avanzata nell’impugnazione di merito, in quanto la Corte avrebbe errato nel ritenere irrilevante l’accertamento del concorso di colpa del conducente dell’autovettura, al fine della reale determinazione della gravità della condotta di I. e della conseguente applicazione di una sanzione penale effettivamente corrispondente al grado di responsabilità dello stesso. Evidenzia al riguardo che, secondo massima di esperienza, le conseguenze di un impatto tra due veicoli in movimento sono determinate dalla velocità di entrambi e che, pertanto, sarebbe stato assolutamente necessario accertare l’esatta velocità della Fiat Brava, il cui conducente sarebbe, secondo la difesa di I., corresponsabile dell’incidente. 3.2. Con il secondo motivo, strettamente correlato al primo, si assume la violazione da parte dei Giudici di merito della corretta regola sulla valutazione delle prove, non avendo tenuto conto che l’invasione dell’opposta corsia da parte di un mezzo non determina automaticamente la responsabilità del conducente per i fatti che ne conseguono e che dalla consulenza del P.M. è emerso accertato che il conducente dell’automobile Fiat Brava superava di otto chilometri orari il limite previsto e che marciava non tenendo rigorosamente la destra. 3.3. Quanto alle contestazioni sub lett. B , la doglianza è duplice. 3.3.1. In primis, si assume che nel caso di specie nessun obbligo gravasse ai sensi degli articolo 186, comma 7, 186-bis, comma 6, e 187, comma 8, del d.lgs. numero 285 del 1992, a carico dell’imputato di sottoporsi ai controlli richiesti dalla polizia giudiziaria, in quanto non ne ricorrevano i presupposti di legge, poiché non vi erano stati gli accertamenti preliminari alle vere e proprie verifiche né l’imputato aveva manifestato in concreto gli atteggiamenti sintomatici di chi ha assunto droga o alcool né lo stesso era sottoposto a cure mediche. 3.3.2. Illegittima sarebbe, in ogni caso, la revoca della patente di guida, disposta ex novo dalla Corte territoriale, revoca che è prescritta - si assume nel ricorso - soltanto quando l’imputato è recidivo, per essersi rifiutato di sottoporsi agli esami, nel biennio precedente. 3.4. Con l’ultimo motivo, infine, si denunzia la illegittimità e l’ingiustizia del diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale, nel ritenere, testualmente, nella motivazione spregevole p. 7 la condotta dell’imputato, che tentò di sottrarsi agli accertamenti, fuggendo il giorno dell’incidente ed addirittura facendo presentare in ospedale il cugino al suo posto il giorno successivo, e che era sempre al telefono, sia prima che dopo l’incidente, tuttavia trascurato, secondo il ricorrente, elementi valutabili positivamente a favore dell’imputato ex articolo 62-bis cod. penumero , cioè il non essere stato al telefono al momento dell’incidente e l’esito degli accertamenti comunque, infine, effettuati, essendo emerso che non aveva assunto né alcool né droghe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso. 1.1. Quanto ai primi due motivi di ricorso, che attengono al merito della contestazione di omicidio colposo plurimo, osserva il Collegio che la Corte di appello ha adeguatamente spiegato p. 5 della sentenza impugnata il perché della non necessità della perizia richiesta in appello p. 2 dell’impugnazione di merito , in particolare argomentando che l’accertata invasione dell’opposta corsia da parte del pesante autoarticolato, sia in ragione di una distrazione del conducente sia in ragione di un volontario inizio di una proibita e pericolosissima inversione di marcia, con il conseguente schiacciamento dell’altra vettura, rende irrilevante ogni approfondimento sulla velocità tenuta dall’altro conducente. A ciò si aggiunga che dalla stessa sentenza impugnata si trae che il superamento della velocità da parte della Fiat Brava era di soli otto chilometri orari p. 4 , mentre meramente asserita ed indimostrata - e peraltro nemmeno riferita nell’appello è la circostanza che l’autovettura travolta dal mezzo pesante non tenesse rigorosamente la destra. 1.2. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva quanto segue. 1.2.1. La difesa in appello era incentrata esclusivamente su una diversa ricostruzione fattuale si sosteneva, infatti, alle pp. 2-4, che l’imputato non era stato informato di doversi sottoporre agli accertamenti, che si era allontanato per il timore di essere aggredito dai parenti delle vittime, che era tornato accompagnato dal cugino sempre per paura di aggressioni e che non aveva, in realtà, nulla da temere, tanto che alla fine era risultato negativo ai controlli infine svolti , sicché il ricorso sull’an della responsabilità quanto al capo B è inammissibile perché fondato su ipotizzate violazioni di legge non previamente dedotte con i motivi di appello articolo 606, comma 3, cod. proc. penumero . Correttamente - si osserva - i reati di rifiuto sono stati ritenuti sussistenti dai Giudici di merito sulla base di una condotta ostruzionistica di I.M., in quanto Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato di cui all’articolo 186, settimo comma, del codice della strada, si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo - pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento - attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico Sez. 4, numero 5409 del 27/01/2015, Avondo, Rv. 262162 . 1.2.2. Quanto alla censura avente ad oggetto la disposta revoca della patente, essa è fondata. Infatti, la revoca del titolo abilitativo non è motivata p. 8 della sentenza impugnata e, mentre non può trovare applicazione ratione temporis fatto commesso il OMISSIS , la disciplina di maggior rigore introdotta dalla legge numero 41 del 23 marzo 2016, nella situazione normativa previgente non era applicabile la revoca, ma la sospensione, in quanto, stante l’incensuratezza all’epoca dell’imputato, v. casellario , Il presupposto per la revoca della patente in relazione al reato previsto dall’articolo 186, comma settimo, cod. strada è che il trasgressore sia già stato condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e non già genericamente per una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza Sez. 4, numero 14617 del 25/02/2014, P.G. in proc. Ingrascì, Rv. 259220 v. anche, in termini, Sez. 4, numero 48573 del 07/11/2013, Prandini, Rv. 257642 Sez. 4, numero 13548 del 14/02/2013, Sternieri, Rv. 254753 . Consegue l’accoglimento del ricorso sullo specifico punto. 1.3. Manifestamente infondato, invece, è l’ultimo motivo di ricorso. Infatti, le circostanze attenuanti generiche sono state escluse dai Giudici di merito, con severa valutazione p. 7 della sentenza impugnata e p. 4 di quella di primo grado , in base alla gravità del fatto di cui al capo A , causativo di tre morti, e del comportamento, definito spregevole , successivo, consistito anche nel tentare di evitare con sotterfugi di sottrarsi alle verifiche. Il ricorrente evidenzia al riguardo circostanze non essere stato al telefono al momento dell’incidente, non essere ubriaco o sotto l’effetto di stupefacenti alla guida che, in realtà, non sono elementi positivi ma, semplicemente, doverosi comportamenti cui è obbligato chi si pone alla guida di un mezzo. 2. Discende dalle considerazioni svolte l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta statuizione della revoca della patente di guida, disposizione che va eliminata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida, ed il rigetto nel resto. 3. Infine, affinché l’agire in giudizio per la tutela dei propri diritti non torni in danno di chi ha avuto ragione, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, spese che, esaminate le note specifiche depositate alla luce delle tariffe applicabili, si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta statuizione della revoca della patente di guida, disposizione che elimina, e rinvia alla Corte di Appello di Napoli per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida. Rigetta il ricorso nel resto e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite in questo giudizio di legittimità, così liquidate Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di E.C. e D.L.D., rappresentate dall’avv. Generoso Pagliarulo euro 6.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di C.T. e le altre parti civili rappresentate dall’avv. Giovanni Iacobelli.