Estensione della procedibilità a querela: richiesto l’intervento delle Sezioni Unite

Dopo pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo numero 36/2018, che ha previsto l’estensione della perseguibilità a querela per alcuni reati, l’Ufficio esame preliminare dei ricorsi penali della Cassazione decide di rimettere direttamente alla Sezioni Unite due distinte questioni relative all’ambito applicativo del regime transitorio previsto dall’articolo 12 del citato decreto.

Con una nota del 16 maggio 2018, l’Ufficio esame preliminare dei ricorsi penali della Cassazione ha segnalato la possibilità di rimettere direttamente alla Sezioni Unite il ricorso numero 18124/RG relativo all’ambito applicativo del regime di diritto transitorio previsto dall’articolo 12, d.lgs. numero 36/20118, pubblicato nella G.U. del 30 aprile 2018, numero 95. In particolare il decreto, che modifica la procedibilità a querela per alcuni reati, ha già fatto insorgere alcuni dubbi per la sua applicazione in sede di legittimità. Le questioni sulla disciplina transitoria. Nello specifico l’articolo 12 del citato decreto prevede che per i procedimenti pendenti, dopo l’esercizio dell’azione penale, il giudice compresa la Cassazione «informi la persona offesa, previa, se necessario, ricerca scientifica anagrafica, della facoltà di esercitare il dritto alla querela e che il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata». Alle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte sono rimesse due distinte questioni circa la disciplina transitoria in riferimento al citato articolo. La prima questione può essere riassunta nella necessità o meno, in caso di un ricorso dell’imputato inammissibile, di «dare comunque avviso alla persona offesa, così come prevede l’articolo 12 cit., oppure se tale onere informativo sia precluso dalla rilevata inammissibilità, stante la mancanza di una valida costituzione del rapporto processuale». La secondo questione rimessa alle Sezioni Unite è relativa «alla sospensione del termine di prescrizione durante i 90 giorni decorrenti dall’avviso dato alla persona offesa per l’eventuale esercizio del dritto di querela». Le questioni apparse «di speciale importanza» comportano l’assegnazione del ricorso alla Sezioni Unite, per il quale è fissata la trattazione in udienza pubblica il 21 giugno 2018, per prevenire eventuali contrasti applicativi interni alla giurisprudenza di legittimità.

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