Gruppi IVA, in Gazzetta Ufficiale il decreto

Èstato pubblicato in G.U. n. 90 del 18 aprile 2018, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 6 aprile recante Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell'art. 70-duodecies, comma 6, d.P.R. n. 633/1972 . La dichiarazione di costituzione del Gruppo andrà effettuata entro il 15 novembre per far decorrere l’opzione dal 1 gennaio 2019.

Il decreto del Ministro dell’Economia 6 aprile 2018, contenente le disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell'art. 70- duodecies , comma 6, d.P.R. n. 633/1972, è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 90 del 18 aprile 2018 . Le nuove norme disciplinano la costituzione del Gruppo IVA, i diritti e gli obblighi all’interno del Gruppo, la fatturazione e le certificazioni dei corrispettivi, le comunicazioni periodiche e le dichiarazioni, i rimborsi IVA nonché il periodo transitorio. Costituzione del Gruppo e adempimenti. I contribuenti a cui si rivolgono sono i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall'art. 70- ter d.P.R. n. 633/1972, i quali possono optare per la costituzione del Gruppo IVA, ai sensi del successivo art. 70- quater del medesimo decreto. I menzionati vincoli devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo IVA e comunque già dal 1 luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione. Il rappresentante del Gruppo deve presentare in via telematica la dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA sottoscritta da tutti i partecipanti. In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, tale dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dall'anno 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018, ciò, si legge nelle disposizioni transitorie, al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l'esercizio di detta opzione . Fonte fiscopiu.it

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