Il Ministero del Lavoro sugli obblighi comunicativi lavoristici di avvocati e commercialisti

Il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in merito all'obbligo di comunicazione telematica da parte di avvocati e dottori commercialisti - che svolgono adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 1 l. numero 12/1979 - agli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti.

Il Ministero del Lavoro ha diramato, nella giornata di ieri, la nota numero 32, mediante cui ha fornito indicazioni riguardo l'obbligo di comunicazione telematica da parte di avvocati e dottori commercialisti - che svolgono adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 1 l. numero 12/1979 - agli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti, a partire dal 1° marzo 2018. Modello. Al fine di ottemperare all'obbligo di comunicazione suddetto, il Ministero precisa che sarà necessario utilizzare un modello apposito, rinvenibile sul portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, solo ed esclusivamente attraverso il sistema digitale SPID. Tale modello è composto da due parti - nella prima parte vanno inseriti i dati inerenti al soggetto autorizzato, quali Dati anagrafici, Residenza, Iscrizione all'Albo, Studio - nella seconda parte, vanno indicati gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista, il quale avrà l'onere di indicare la data iniziale e l'eventuale data finale del relativo incarico. È necessario provvedere ad adempiere all'obbligo di comunicazione prima del compimento di qualsiasi atto gestionale riferibile all'attività delegata. Nella nota in questione, è precisato, altresì, che ogni comunicazione avverrà sotto la responsabilità del professionista, ai sensi del d.P.R. numero 445/2000 e sarà tracciata mediante un apposito codice identificativo rinvenibile nella ricevuta di trasmissione. Nell'ipotesi in cui il personale ispettivo dovesse rilevare mancata comunicazione da parte del professionista, provvederà a comunicarlo al Consiglio dell'Ordine per permettere, in tal modo, l'adozione delle relative misure di competenza. Fonte fiscopiu.it

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