Il decreto legge numero 146/2013, convertito con modifiche nella legge numero 10/2014 e il decreto legge numero 92/2014, convertito in legge numero 117/2014, fanno parte delle misure adottate dal legislatore italiano per far fronte al sovraffollamento carcerario degli istituti penitenziari italiani. Interventi normativi resi necessari per adempiere alla sentenza pilota della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’8 gennaio 2013, nel caso Torreggiani, che, nel riscontrare la sistematica violazione del divieto di trattamenti degradanti ex articolo 3 Cedu, ha invitato lo Stato italiano a combattere le cause dell’ormai cronico problema adottando le misure necessarie entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, ossia il 28 maggio 2014 .
Il primo provvedimento legislativo, intitolato «misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione “controllata” della popolazione carceraria», si è mosso in entrambe le direzioni di adempimento dei moniti europei sul fronte dei rimedi preventivi interni al sistema carcerario migliorando la tutela dei diritti dei detenuti si fa riferimento all’introdotto reclamo ex articolo 35- bis ord. penit., ossia un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza, caratterizzato da meccanismi diretti a garantire l’effettività delle decisioni giudiziarie, nella prassi troppo spesso inevase . Misure alternative alla detenzione in funzione deflattiva. Quanto ai rimedi preventivi esterni, utilizzando le misure alternative alla detenzione in funzione deflattiva, nel senso che l’aumentata applicazione di queste misure dovrebbe portare i numeri della popolazione carceraria entro le soglie compatibili con un’espiazione rispettosa della popolazione carceraria dell’umanità dei reclusi Bronzo, Problemi della «liberazione anticipata speciale», in Arch. Penumero , 2014, numero 2 . Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, incaricato di monitorare l’adeguamento dell’Italia alla sentenza Torreggiani, con un comunicato emesso il 5 giugno 2014, pur valutando positivamente il percorso di riforme attuato dallo Stato italiano nel quale si inserisce anche il d.l. numero 78/2013, convertito in l. numero 94/2013 che, per limitare il numero di detenuti in attesa di giudizio, ha innalzato il limite minimo del massimo edittale, da 4 a 5 anni, necessario per disporre la custodia cautelare in carcere , evidenziava la perdurante carenza di un «rimedio compensativo», e auspicava in tempi brevi l’introduzione di un «rimedio risarcitorio». Sconto di pena Proprio in tale direzione si è mosso il d.l. numero 92/2014, convertito in l. numero 117/2014, nel dettare disposizioni urgenti sui rimedi risarcitori da sovraffollamento carcerario e tutela offerta al detenuto che abbia vissuto o continua a subire detenzioni degradanti, attraverso strumenti compensativi e/o risarcitori. In particolare, è previsto uno “sconto di pena” di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione dell’articolo 3 Cedu oppure un risarcimento monetario di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in «condizioni inumane e degradanti» qualora 1 il residuo di pena da espiare non permette l’attuazione integrale della citata detrazione percentuale perché, ad esempio, sono più numerosi i giorni da “abbuonare” a titolo di risarcimento che quelli effettivi residui da scontare 2 quando il periodo detentivo trascorso in violazione dell’articolo 3 Cedu sia stato inferiore a 15 giorni 3 il pregiudizio di cui all'articolo 3 Cedu sia subito dal detenuto in custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena ovvero abbia ormai espiato la pena della detenzione. Le novelle introdotte presentano dubbi interpretativi che hanno condotto ad applicazioni difformi nella magistratura di sorveglianza. Con il presente lavoro – in versione integrale nella sezione Speciali - si vuole offrire un contributo per dare contezza di tali prassi giurisprudenziali cercando di fornire spunti ermeneutici in attesa della cristallizzazione interpretativa delle suindicate normative.