In sede di verifica il contraddittorio preventivo con il contribuente non solo si rende opportuno ma anche doveroso. Un’attività di controllo basata sistematicamente sul contraddittorio preventivo con il contribuente da un lato rende la pretesa tributaria più credibile e sostenibile, dall’altro scongiura l’esecuzione di recuperi che spesso non risultano supportati e motivati in quanto non preceduti da un reale ed effettivo confronto.
Per quanto precede i verificatori devono porre in essere ogni misura, anche di natura organizzativa, che metta il contribuente nelle migliori condizioni per rispondere alle richieste avanzate e di fornire elementi di prova a suo discarico, evitando di formalizzare le irregolarità riscontrate Quanto precede emerge dalla lunga e articolata circolare n. 1/2018 emanata dalla Guardia di Finanza, un vero e proprio vademecum per i militari impegnati nelle attività di controllo, ispezione e verifica. Senza dubbio l’atto di cui sopra rappresenta un passo in avanti sul tema del contradditorio in quanto mostra una notevole apertura dei militari nei rapporti con i soggetti sottoposti a verifica e costituisce un’innovazione alle precedenti circolari dove lo stesso contraddittorio veniva indicato come utile e opportuno, evidenziando comunque che non vi era nessun obbligo giuridico per i militari di osservarne i principi. La circolare recepisce il mutato panorama della giurisprudenza di legittimità e della prassi amministrativa sull’argomento, non potendosi trascurare di considerare che la valorizzazione del contraddittorio, quale mezzo di tutela delle ragioni del contribuente e strumento di garanzia del giusto procedimento , è una tendenza chiara e riconoscibile dall’ordinamento tributario. Normativa di riferimento. Nel considerare che le indagini finanziarie sono disciplinate dall'art. 33, d.P.R. n. 600/1973 e per l’IVA dall’art. art. 51, d.P.R. n. 633/1972 - che vincolano l’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione finanziaria all’atto autorizzatorio del direttore dell’Agenzia delle Entrate, ossia, per la Guardia di finanza, al provvedimento del comandante regionale -, nonché dall’art. 12 l. n. 212/2000 Statuto del contribuente che attribuisce delle precise garanzie per il contribuente, la circolare precisa che non sussiste un obbligo per i verificatori di formulare richieste al contribuente in ordine ai rilievi formulati o comunque di sollecitare quest’ultimo ad esprimersi al riguardo in tal senso Cass. n. 12290/14 n. 3128/01 . Ciò nonostante, non si può trascurare di considerare l’importanza della valorizzazione del contraddittorio nel corso delle operazioni di verifica. Giurisprudenza. Anche la Corte di Giustizia ha ritenuto il contraddittorio quale principio generale d diritto comunitario, riconoscendone la doverosa applicazione ogni volta che l’amministrazione si proponga di adottare un atto lesivo o modificativo della sfera giuridica del destinatario rif. Corte Ue cause C-192/13 e C-4130/13 . Negli ultimi tempi numerose pronunce hanno riconosciuto il diritto al contraddittori. Tra i vari arresti vengono annoverate alcune sentenze delle sezioni unite in materia di studi di settore con cui i giudici hanno affermato che gli studi sono qualificabili come un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è predeterminata in via normativa, ma è configurabile solo in esito al contradditorio da attivarsi in modo obbligatorio con il contribuente, a pena di nullità. Tra le sentenze richiamate nella circolare, appare degna di nota, oltre a Cass. n. 18184/13 in tema di illegittimità del cd accertamento anticipato ossia dell’atto emesso senza l’osservanza del termine di 60 giorni tra la consegna del verbale e l’emanazione dell’atto, anche Cass. n. 24823/15 in cui la Corte afferma che diversamente da quello comunitario, il diritto nazionale, vista la normativa attuale, non pone in capo all’Amministrazione che stia per adottare un atto lesivo dei diritti del contribuente, un obbligo di contraddittorio, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto è obbligatorio solo con riferimento ai tributi armonizzati IVA , per i quali c’è l’applicazione diretta del diritto comunitario, mentre per i tributi non armonizzati tra cui IRPEF, IRES, IRAP l’obbligo sussiste solo in riferimento alle ipotesi per cui tale obbligo è sancito. Ultimo richiamo della Circolare è alla sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che, in caso di accertamento antielusivo è legittima la nullità derivante dalla mancata osservanza del termine dei sessanta giorni dalla chiusura del verbale per l’emanazione dell’accertamento, dovendosi inquadrare tale invalidità come forma di garanzia del contraddittorio e non come una mera formalità sent. n. 132/15 . Numerose decisioni della Suprema Corte si sono succedute sul tema in esame anche nel corso del 2017 tra le più interessanti si citano Cass. n. 11613/17 da cui emerge che l’avviso di accertamento emesso prima del termine di sessanta giorni decorrenti dal rilascio del verbale di chiusura della verifica è nullo, salvo casi di particolare e motivata urgenza, emergendo che detto termine è posto a garanzia del contraddittorio e costituisce espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente e l’ordinanza n. 21071/17 che ha previsto un obbligo di contraddittorio preventivo all’emissione dell’atto la cui violazione comporta la nullità a condizione che il contribuente enunci le ragioni che avrebbe potuto far valere.
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