L’assenza di un legame strumentale tra la violenza e l’impossessamento o l’impunità non permette di qualificare i fatti come rapina impropria, neppure sotto la forma del tentativo.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 46402, depositata l’11 novembre 2014. Il caso. Il gip del tribunale di Livorno dichiarava non doversi procedere nei confronti di due imputati per i delitti di tentato furto e lesioni, in seguito alla riqualificazione dei fatti originariamente contestati come rapina, essendo estinti per remissione di querela. L’accusa era di aver sottratto alcuni frutti da un banchetto del mercato dove erano esposti e di aver esercitato violenza sul possessore. Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione, lamentando l’errata riqualificazione giuridica del fatto. Deduceva che gli imputati avrebbero esercitato violenza sulla vittima per assicurarsi il possesso della frutta e procurarsi l’impunità. In più, essendo la sottrazione già avvenuta prima della violenza, il fatto doveva essere qualificato come rapina impropria consumata. Nessun collegamento. La Corte di Cassazione ripercorre il ragionamento dei giudici di merito la violenza non era stata diretta ad assicurarsi il possesso della frutta esposta, bensì a reagire alle proteste della vittima, che stava spiegando loro che la frutta non era in vendita, ma solo in esposizione. Non c’era stata, quindi, alcuna strumentalità tra la violenza esercitata e l’impossessamento della frutta infatti, dopo l’aggressione, i ragazzi si erano allontanati, lasciando sul banchetto la frutta né tra la violenza e lo scopo di procurarsi l’impunità non c’era nessuno che intendesse fermarli o identificarli per una denuncia. Perciò, sottolineano gli Ermellini, l’assenza di un legame strumentale tra la violenza e l’impossessamento o l’impunità non permette di qualificare i fatti come rapina impropria, neppure sotto la forma del tentativo. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 ottobre – 11 novembre 2014, numero 46402 Presidente Esposito – Relatore Lombardo Ritenuto in fatto e diritto 1. II Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione - così riqualificata dalla locale Corte territoriale l'originario atto di appello - avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Livorno del 4.4.2013, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.S. e M.E. in ordine ai delitti di tentato furto e lesioni - così riqualificati i fatti originariamente contestati come rapina - perché estinti per intervenuta remissione di querela. L'episodio contestato agli imputati consiste nella sottrazione di alcuni frutti da un banchetto ove erano esposti nel mercato rionale, seguito da violenza nei confronti del possessore B.D., allorquando questi ebbe a protestare per la sottrazione. 2. Con l'unico motivo di ricorso deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto. A dire del procuratore ricorrente, gli imputati avrebbero esercitato violenza sulla persona offesa B.D. al fine di assicurarsi il possesso della frutta che gli avevano sottratto e al fine di procurarsi l'impunità e poiché la sottrazione era già avvenuta prima della violenza, il fatto andrebbe qualificato come rapina impropria consumata, e non come rapina impropria tentata, come erroneamente contestato. La censura è infondata. Come ha evidenziato il giudice di merito, la violenza usata dagli imputati verso il B. non fu diretta ad assicurarsi il possesso della frutta prelevata dal banco di esposizione, bensì a reagire alle proteste del B., che spiegava loro che la frutta non era in vendita come essi inizialmente pensavano quando iniziarono a prelevarla , ma era esposta per esigenze di sceneggiatura per la festa dell'uva tenutasi nell'isola d'Elba. Sulla base della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, non vi fu alcuna strumentalità tra la violenza esercitata nei confronti del B. e l'impossessamento della frutta tanto è vero che, dopo l'aggressione, gli imputati si allontanarono, lasciando spontaneamente in loco la frutta prima prelevata e neppure tra la violenza e lo scopo di procurarsi l'impunità non risultando che alcuno intendesse fermarli o identificarli per una futura denuncia . L'assenza di un legame strumentale tra la violenza e l'impossessamento o l'impunità non consente di qualificare i fatti come rapina impropria, neppure sotto forma di tentativo rimanendo i reati minori ravvisati dal Tribunale, estinti per intervenuta remissione di querela. 3. II ricorso deve pertanto essere rigettato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del P.G