Il contributo di solidarietà – previsto dall’articolo 64 della l. numero 144/1999 - è dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento, sia dai lavoratori ancora in servizio e, in questo caso, è calcolato sul maturato della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione.
E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 23803, depositata il 7 novembre 2014. Il caso. Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda di un lavoratore di accertamento dell’illegittimità della trattenuta INPS di somme a titolo di contributo di solidarietà ex articolo 64 l. numero 144/1999, sulla retribuzione mensile del ricorrente, condannando l’ente alla restituzione. La Corte d’appello, in riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda di ripetizione del predetto contributo. La Corte territoriale riteneva fondato l’appello dell’INPS, per la maturazione del suo dipendente, ancora in servizio, del diritto al trattamento integrativo, da liquidare al momento del pensionamento, con la conseguenza della sua cristallizzazione e del mantenimento del meccanismo di indicizzazione , da alimentare con il contributo di solidarietà, in misura del 2%. Pertanto riteneva legittima la trattenuta operata dall’INPS sulla retribuzione mensile del dipendente. Il lavoratore ricorreva per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 64 l. numero 144/1999, per erronea interpretazione della disposizione nel senso dell’applicazione del contributo di solidarietà, non già sulle retribuzioni, ma sulle prestazioni previdenziali, dovendosi intendere quelle maturate come integrate in tutti i requisiti costitutivi e pertanto non solo quelle di anzianità contributiva alla data del 1° ottobre 1999, ma pure di cessazione del servizio. Pensione integrativa per tutti i dipendenti degli enti. Il motivo è infondato. La Cassazione, nell’affrontare la questione in esame, ricorda che l’articolo 64 della citata legge, nel disporre la soppressione dei Fondi per la previdenza integrativa dei dipendenti degli enti l. numero 70/1975 , a decorrere dal 1° ottobre 1999, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi, ha riconosciuto agli iscritti ai Fondi soppressi «il diritto all’importo del trattamento pensionistico calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1° ottobre 1999». Sulla base di tale disposizione anche coloro che, alla data della soppressione, non avevano ancora conseguito i requisiti prescritti dalla normativa del Fondo e quindi non avrebbero avuto alcun diritto nei suoi confronti, finiscono con l’acquisire comunque la prestazione integrativa. In sintesi, tutti i dipendenti degli enti maturano la pensione integrativa nella misura conseguita al 1° ottobre 1999, anche se la sua concreta erogazione si concretizzi solo al momento dell’acquisizione della pensione obbligatoria, secondo la regola di cui all’articolo 59, comma 3, l. numero 449/1997, per cui la pensione integrativa si consegue solo in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti per l’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Il contributo di solidarietà sulle pensioni integrative L’articolo 64 in esame, inoltre, al comma 5, introduce, sempre dal 1° ottobre 1999, un contributo di solidarietà pari al 2% su dette pensioni integrative. come interpretarlo? Con l’articolo 18, comma 19, d.l. numero 98/2011, convertito in legge numero 111/2011, il legislatore è intervenuto, con norma di interpretazione autentica, affermando che «le disposizioni di cui all’articolo 64, comma 5, l. numero 144/1999 si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione obbligatoria è dovuta sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa». In conclusione, «il contributo di solidarietà» – spiega la Suprema Corte - «è dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento, sia dai lavoratori ancora in servizio e, in questo caso, è calcolato sul maturato della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione». Sulla base di tali argomenti, la Suprema Corte rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 settembre – 7 novembre 2014, numero 23803 Presidente Coletti De Cesare - Relatore Patti Svolgimento del processo La Corte d'appello di Potenza, riformando la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda del ricorrente, aveva accertato l'illegittimità della trattenuta dall'Inps di somme, a titolo di contributo di solidarietà ai sensi dell'articolo 64 l. 144/1999, sulla retribuzione mensile del suo dipendente B.F. dal 1 ottobre 1999 al 30 novembre 2005 e condannato l'ente alla loro restituzione , con sentenza 9 ottobre 2008, rigettava la domanda di ripetizione del predetto, compensando tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Preliminarmente ravvisatane l'ammissibilità per la sua tempestiva proposizione nel termine annuale attesa la notificazione della sentenza personalmente alla parte, la Corte territoriale riteneva fondato l'appello dell'Inps, per la maturazione dal suo dipendente, ancora in servizio, al 1 ottobre 1999 del diritto al trattamento integrativo da liquidare al momento del pensionamento , con la conseguenza della sua cristallizzazione e del mantenimento nonostante l'intervenuta soppressione dei fondi per la previdenza integrativa comportante la cessazione del prelievo delle aliquote contributive per il loro finanziamento del meccanismo di indicizzazione, da alimentare con il contributo di solidarietà in misura del 2% prelevato sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate sui fondi e pertanto della legittimità della trattenuta operata dall'Inps sulla retribuzione mensile del dipendente. B.F. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste l'Inps con controricorso. Motivi della decisione Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 64 l. 144/1999, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., per erronea interpretazione della disposizione denunciata in particolare del suo quinto comma nel senso dell'applicazione del contributo di solidarietà, non già sulle retribuzioni, ma sulle prestazioni previdenziali, dovendosi poi correttamente intendere quelle oltre che erogate, anche maturate come integrate in tutti i requisiti costitutivi e pertanto non solo di anzianità contributiva alla data del 1 ottobre 1999, ma pure, in particolare, di cessazione dal servizio come risultante dall'articolo 64, terzo comma l. 144/1999 , potendo la concreta percezione essere differita per ragioni ulteriori, quale il divieto di cumulo tra prestazioni pensionistiche integrative e redditi di lavoro dipendente articolo 59 l. 449/1997 e 22 reg. previdenza e quiescenza personale a rapporto d'impiego Inps , dovendosi pure rettamente distinguere tra anzianità contributive maturate articolo 64, terzo comma l. 144/1999 e prestazioni integrative articolo 64, quinto comma l. cit. con richiamo a sostegno della prevalenza del criterio di interpretazione letterale su quello teleologico articolo 12 prel. c.c. e del più recente insegnamento di legittimità in materia. Il motivo è infondato. L'articolo 64, secondo comma l. 144/1999, nel disporre, a decorrere dal 1° ottobre 1999, la soppressione dei Fondi per la previdenza integrativa dei dipendenti degli enti di cui alla l. 20 marzo 1975, numero 70 e, quindi, anche dell'Inps , con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi, ha riconosciuto terzo comma agli iscritti ai Fondi soppressi il diritto all'importo del trattamento pensionistico calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1 ottobre 1999 . Attraverso questa disposizione, anche coloro che - alla data della soppressione 1 ottobre 1999 - non avevano ancora conseguito i requisiti prescritti dalla normativa del Fondo e quindi non avrebbero avuto alcun diritto nei suoi confronti, finiscono con l'acquisire comunque la prestazione integrativa in altri termini tutti i dipendenti di questi enti maturano la pensione integrativa nella misura conseguita al 1 ottobre 1999, ancorché la sua concreta erogazione competa poi solo al momento dell'acquisizione della pensione obbligatoria, secondo la regola, ormai generalizzata ex articolo 59, terzo comma l. 449/1997, per cui la pensione integrativa si consegue solo in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti per l'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Inoltre - parte finale del terzo comma - gli importi maturati al 1 ottobre 1999 vengono rivalutati annualmente sulla base degli indici Istat, di talché, al momento del conseguimento della pensione obbligatoria, i dipendenti in servizio hanno diritto alla pensione integrativa nel maturato al 1 ottobre 1999, incrementato della rivalutazione per ciascuno degli anni che li separano dalla pensione. Infine, l'articolo 64, quinto comma introduce, dalla medesima data del 1 ottobre 1999, un contributo di solidarietà del 2% su dette pensioni integrative, precisando che lo stesso è dovuto sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi . Si era posta la questione se detto contributo di solidarietà del 2% dovesse gravare solo su coloro che percepiscono la pensione integrativa, oppure anche attraverso ritenute sulla retribuzione sui dipendenti in servizio, i quali, pur non ricevendola concretamente, l'abbiano già maturata. Alcuni giudici di merito avevano accolto la tesi dell'Inps, ritenendo che la formula legislativa prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi dovesse essere intesa con riferimento non solo ai trattamenti integrativi in atto, ma anche con riferimento alla somma maturata sempre a titolo di trattamento pensionistico integrativo dai dipendenti in servizio sulla base degli accantonamenti effettuati fino al 30 settembre 1999, dovendo quindi il contributo di solidarietà essere versato anche da tali dipendenti su quel maturato attraverso trattenuta sulle retribuzioni. Si privilegiava, in tal senso, il riferimento fatto dalla legge al maturato e si considerava anche la peculiarità del sistema per cui pure le pensioni maturate al 1 ottobre 1999 dai dipendenti in servizio, ma non liquidate, si rivalutavano annualmente in base agli indici Istat in deroga al principio generale di rivalutazione della sola pensione liquidata , di talché costoro avrebbero percepito il maturato all'ottobre 1999 incrementato dalla rivalutazione annuale a partire da quella data fino al pensionamento decorrente anche molti anni dopo senza pagare alcunché con la conseguenza che, mentre per i pensionati del Fondo essa trovava copertura nel contributo di solidarietà, per coloro che erano ancora in servizio la rivalutazione non trovava alcuna forma di copertura, con conseguente squilibrio finanziario. La giurisprudenza di legittimità era però orientata tra le altre Cass. 20 maggio 2009, numero 11732 Cass. 3 giugno 2010, numero 13454 Cass. 11 febbraio 2011, numero 3452 nel senso che il contributo di solidarietà non dovesse gravare sulle retribuzioni dei dipendenti in servizio, dando preminente rilievo al fatto che la legge lo imponga sulle prestazioni integrative con tale espressione dovendosi intendere le prestazioni riguardo alle quali ancorché non erogate, stante la contrapposizione ricavabile dall'utilizzo, nell'articolo 64, quinto comma, della disgiuntiva o si sia perfezionato il relativo diritto diritto che sorge, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, non soltanto per effetto delle anzianità contributive maturate alla data del 1° ottobre 1999 riconosciute dal terzo comma , ma nella ricorrenza di tutti gli altri presupposti costitutivi - contemplati dalla legge e dalle disposizioni regolamentari - tra cui l'intervenuta cessazione dal servizio. Con l'articolo 18, diciannovesimo comma d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011, il legislatore è intervenuto, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica, affermando che Le disposizioni di cui all'articolo 64, quinto comma l. 144/1999 si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa . La regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata non si presta ad equivoci il contributo di solidarietà è dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento, sia dai lavoratori ancora in servizio e, in questo caso, è calcolato sul maturato della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione. La Corte costituzionale, chiamata a verificare la conformità di questa norma alla Costituzione, con sentenza 4 giugno 2014, numero 156, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articolo 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà individuali CEDU . Dopo avere precisato che l'intervento del legislatore - come già rilevato in precedenti pronunce - in tema di interpretazione autentica può trovare giustificazione quando questo, risolvendosi nella enucleazione di una delle possibili opzioni ermeneutiche dell'originario testo normativo, sia volto a superare una situazione di oggettiva incertezza di tale testo e non incida su situazioni giuridiche definitivamente acquisite, la Corte Costituzionale ha affermato che la disposizione censurata è non solo dichiaratamente di interpretazione autentica, ma anche effettivamente tale, una volta che nella norma interpretata, come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, l'espressione prestazioni integrative maturate possa legittimamente essere letta, ai fini dell'imposizione del contributo di solidarietà, anche come alternativa a prestazioni integrative erogate , ove si consideri sia la disgiuntiva o posta tra di esse, come pure la circostanza che quando il legislatore ha voluto limitare la contribuzione di solidarietà ai soli trattamenti pensionistici già in godimento, lo ha precisato in modo chiaro, usando il termine corrisposti equivalenti di erogati e senza alcun richiamo a quelli semplicemente maturati sentenze numero 11092, numero 11087, numero 1497, numero 237 del 2012 e numero 22973 del 2011 . Essa ha poi aggiunto che è innegabile che esistesse, nella specie, in ordine all'applicazione della norma interpretata, una situazione di oggettiva incertezza, tradottasi in un conclamato contrasto di giurisprudenza destinato, per altro, a riproporsi in un gran numero di giudizi , come affermato da Cass. 26 marzo 2014, numero 7099, per l'assenza di un intervento risolutore delle sezioni unite, che potesse consolidare una delle due opzioni interpretative in termini di diritto vivente. Con la conseguenza che lo ius superveniens non è suscettibile, in questo caso, di incidere su posizioni giuridiche acquisite, né su un affidamento che non poteva essere riposto su una disciplina di così controversa esegesi ed applicazione. Per contro, ha infine precisato la Consulta, va riconosciuta la rispondenza della impugnata disposizione interpretativa ad obiettivi d'indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali, in primo luogo, di certezza del diritto e parallelamente di ripristino dell'uguaglianza e della solidarietà, all'interno di un sistema di previdenza nel quale l'incremento del maturato , per effetto della rivalutazione, sarebbe stato altrimenti conseguito dai dipendenti in servizio senza contribuzione alcuna, mentre la rivalutazione delle prestazioni erogate ai pensionati trovava copertura nel contributo in questione, con una conseguente ingiustificata disparità di trattamento tra iscritti ai fondi soppressi e squilibrio finanziario nella gestione della previdenza integrativa. La sentenza della Corte costituzionale, proprio relativa alla norma di interpretazione autentica in questione, esime da ogni ulteriore argomentazione in ordine alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata da B.F. nella sua memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., senza neppure riferimento ad essa, intervenuta, in quanto investita, sulle medesime deduzioni di allarme costituzionale del predetto. E ciò vale anche per la questione di illegittimità costituzionale da ultimo sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza del 25 marzo 2014, in relazione agli stessi profili di incostituzionalità sui quali la Consulta già si è pronunciata con la sentenza sopra illustrata. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, per gravi ragioni di giustizia, ravvisabili nella complessità delle questioni trattate e nella sopravvenienza al ricorso introduttivo di norma di interpretazione autentica, correttiva del precedente indirizzo interpretativo in senso contrario. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.