Tutela rafforzata prima ancora della distinzione tra rapporto autonomo e dipendente

Relativamente ai lavoratori dello spettacolo il legislatore ha predisposto una tutela previdenziale ad ampio raggio, all’interno di una cornice in cui gli appartenenti possono svolgere sia lavoro autonomo che subordinato, senza che sia necessario verificare previamente la natura dell’attività prestata.

Il caso di specie. Alla base del ricorso esaminato dalla sez. Lavoro della Cassazione sentenza numero 21497, depositata il 10 ottobre 2014 la cartella esattoriale derivante da un accertamento ispettivo dal quale si assumeva la sussistenza di rapporti di lavoro subordinati all’interno di una SRL impegnata nel settore delle corse dei cavalli e nella gestione della struttura ippica. Tanto il giudice di prime cure, quanto la Corte d’appello di Firenze rigettavano la doglianza avverso la quantificazione e la debenza dei contributi omessi. Lavoratori della gestione ENPALS e tutele mirate. Nell’esaminare i motivi del ricorso, gli Ermellini premettono che relativamente ai lavoratori dello spettacolo il legislatore ha predisposto una tutela previdenziale ad ampio raggio, all’interno di una cornice in cui gli appartenenti possono svolgere sia lavoro autonomo che subordinato, senza che sia necessario verificare previamente la natura dell’attività prestata Cass. SS.UU. numero 581/1999 . Ne deriva che la formale qualificazione operata dalle parti non è determinante e non esime il giudice dal puntuale accertamento del comportamento tenuto in concreto nell’attuazione del rapporto. Il confine tra autonomia e subordinazione. Per appurare la distinzione vanno prese in considerazione quelle circostanze concrete riferite alle modalità di espletamento del rapporto, senza tralasciare gli elementi sussidiari autonomia di gestione, assoggettamento a direttive programmatiche, accettazione del rischio, fruizione dei periodi di riposi aspetti da valutare globalmente come indizi probatori della subordinazione. Corretta la ricostruzione effettuata nel merito. Nel rigettare la doglianza, la Sezione Lavoro ricorda che la natura subordinata prescinde dalla durata nel corso dell’anno della prestazione, non attiene alla quantità ma alla qualità della prestazione resa ed inoltre la ripetitività della mansione svolta e l’ampia turnazione facevano supporre la limitata autonomia esecutiva, facendo pendere la bilancia verso il piatto della subordinazione. fonte www.lavoropiu.info

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 29 aprile – 10 ottobre 2014, numero 21497 Presidente Vidiri – Relatore Tricomi Svolgimento del processo 1. La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza numero 287 del 2007, rigettava l'appello proposto dalla società Labronica Corse cavalli srl, nei confronti dell'INAIL, avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva respinto l'opposizione proposta dalla medesima società avverso la cartella esattoriale per il pagamento di euro 48.924,79, relativa a contributi omessi per gli anni dal 1995 al 1998, in riferimento all'accertamento ispettivo del 26 maggio 2000 che assumeva la sussistenza di rapporti di lavoro subordinati relativi a lavoratori con ruolo di totalizzatori, addetti agli ingressi e servizi vari quali pista, sala antidoping, gabbie per la partenza cavalli, servizi igienici, ingresso della direzione . 2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la società Labronica Corse cavalli srl, prospettando cinque motivi di ricorso. 3. Resiste l'INAIL con controricorso. 4. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'Accordo collettivo nazionale del 30 maggio 1983, anche in relazione ai successivi accordi collettivi del 15 luglio 2004 e del 16 ottobre 2007 violazione dell'articolo 1 del d.P.R. numero 1006 del 1986 violazione dell'ari. 2094 cc e dell'articolo 2222 cc. Omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Espone la ricorrente che la prestazione dei lavoratori in relazione ai quali veniva rilevata l'omissione contributiva costituiva oggetto di un rapporto di lavoro autonomo in ragione di quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale del 30 maggio 1983 e di quello aziendale stipulato il 29 giugno 1983. In tal senso, deponeva, altresì, l'articolo unico del dPR numero 1006 del 1986 che aveva esteso l'obbligo di iscrizione all'ENPALS anche per gli «impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche addetti agli impianti sportivi dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti». 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione dell'articolo 2094 cc e dell'articolo 2222 cc. La ricorrente censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto sussistere rapporti di lavoro subordinati, atteso che le circostanze poste a fondamento di tale statuizione quali continuità dell'attività lavorativa, mansioni svolte in maniera ripetitiva, programma delle presenze gestito dal rappresentante in loco della società, dipendente con ruolo apicale, rotazione/turnazione degli addetti definita ed etero diretta dalla società, assegnazione delle mansioni tramite sorteggio con relativa fungibilità degli addetti, inserimento a turno di tutti i dipendenti nella struttura aziendale sarebbero irrilevanti o non corrispondenti alle risultanze istruttorie. 3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. 3.1. Occorre premettere che con riguardo ai lavoratori dello spettacolo il legislatore ha voluto predisporre una tutela previdenziale ad ampio raggio, non diversa da quella elargita ai lavoratori dipendenti, a vantaggio di categorie di lavoratori esplicanti la loro attività nel settore dello spettacolo e in relazione ai quali non sempre è possibile distinguere se l'attività dai medesimi espletata sia di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, e senza, quindi, che sia necessario previamente accertare la natura, autonoma o subordinata, dell'attività prestata, Cass., S.U., numero 581 del 1999 . Tanto premesso, si può rilevare che, ai fini dell'individuazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti, seppure rilevante, non è determinante e non esime il giudice dal puntuale accertamento del comportamento in concreto tenuto nell'attuazione del rapporto, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia, ovvero, pur esprimendo al momento della conclusione del contratto una volontà autentica, potrebbero, nel corso del rapporto, aver manifestato, con comportamenti concludenti, una diversa volontà Cass., numero 19199 del 2013, numero 13872 del 2004 . Tale principio, valorizza l'esigenza di tutela del lavoratore rispetto all'esistenza di un assetto formale del rapporto che nella sostanza non rispecchi il reale atteggiarsi dello stesso e la esistenza di vincoli di assoggettamento più penetranti tesi ad utilizzare le energie lavorative del prestatore di lavoro in modo continuativo pur consentendo al datore di lavoro di beneficiare di vantaggi connessi alla difforme qualificazione contrattuale. Nella specie, quindi, anche se, come previsto dall'Accordo collettivo richiamato, le attività oggetto dei rapporti di lavoro in questione potrebbero svolgersi nella forma della prestazione d'opera professionale, il giudice di appello, in applicazione dei suddetti principi, ha accertato, con motivazione congrua, che le stesse avevano costituito oggetto di rapporti di lavoro subordinato. Per la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l'elemento della subordinazione ossia della sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro costituisce una modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito, indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta sulle modalità del rapporto nella qualificazione del rapporto il giudice non può, pertanto, prescindere dal concreto riferimento alle modalità di espletamento dello stesso e in particolare da elementi sussidiari, che egli stesso deve individuare, quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive programmatiche, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo Cass., numero 19568 del 2013 . Sempre al fine della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sta pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione cfr., ex plurimis, Cass., S.U., numero 379 del 1999 numero 14071 del 2002 . Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei ricordati criteri generali ed astratti volti alla individuazione, in relazione al concreto svolgimento del rapporto dedotto in giudizio, e tenuto conto della peculiarità dell'attività esercitata, della effettiva natura deI rapporto stesso, pervenendo alla conclusione censurata dalla società, attraverso un iter argomentativo lineare, coerente con le risultanze processuali esaminate e immune da vizi logici. Peraltro, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, posti gli elementi che contraddistinguono i due tipi di rapporto, in sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in tale sede - se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale cfr, ex plurimis, Cass., nnumero 326 del 1996 4036 del 2000, Cass. numero 10853 del 2010 . Correttamente e con adeguata motivazione, la Corte d'Appello di Firenze, premesso che la natura subordinata del rapporto di lavoro prescinde dalla durata nel corso dell'anno della prestazione, non attiene alla quantità di prestazione resa ma alla qualità di essa, e criterio di valutazione ne è anche la continuità in relazione al programma negoziale, ha posto in luce una serie di indici idonei a far ritenere la sussistenza di subordinazione, quali la ripetività delle mansioni svolte, la gestione da parte del rappresentante in loco della società della programmazione delle presenza, una rotazione/turnazione degli addetti non autorizzata, l'assegnazione delle mansioni tramite sorteggio, quale indice di fungibilità, una limitata autonomia esecutiva, la sussistenza dei compiti organizzativi in capo ad un dipendente della società, che suddivideva il lavoro, spostava i singoli addetti ad una mansione all'altra, raccoglieva gli incassi. 4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli articolo 244 e 421 cpc si censura la statuizione della Corte d'Appello che rigettava il motivo di appello relativo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori testimoniali articolati in primo grado nella memoria autorizzata, ritenendo intervenuta decadenza in merito. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. Ed infatti, nel rito del lavoro, il ricorrente è tenuto ad indicare in ricorso i mezzi di prova, che devono essere specificati così come prescritto dall'articolo 414 numero 5 cpc l'omessa indicazione dei mezzi di prova comporta non la nullità del ricorso ma la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo Cass., numero 22305 del 2007 . La Corte d'Appello correttamente e con congrua \ ha osservato che la circostanza che veniva autorizzata memoria su mezzi istruttori, la cui decadenza era già, alese, non poteva costituire argomento per superare tale decadenza, atteso, peraltro che non solo i mezzi istruttori non erano stati articolati con il ricorso introduttivo, ma neanche nella prima udienza di discussione. 5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione degli articolo 2700 e 2697 cc, dell'articolo 1 della legge numero 1369 del 1960. La ricorrente censura la sentenza in relazione all'efficacia probatoria attribuita al verbale ispettivo che rilevava l'intervenuta interposizione fittizia di manodopera con riguardo ai rapporti di lavoro svolti dai soci e/o dipendenti della Cooperativa a.r.l. Eques di Grosseto, in forza di due contratti di appalto con i quali la società Labronica Corse Cavalli srl aveva affidato a detta Cooperativa una parte dei servizi vari connessi al funzionamento dell'impianto sportivo in occasione delle riunioni di corse. Ad avviso degli ispettori i soci e/o lavoratori assunti formalmente dalla Cooperativa dovevano considerarsi, in realtà, dipendenti della società ricorrente. 5.1. Il motivo non è fondato e deve esser rigettato. I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. Cass. numero 3525 del 2005, numero 15073 del 2008 . Nella specie, la sentenza della Corte d'Appello si sottrae al prospettato vizio atteso che gli accertamenti ispettivi, come si dà atto nella sentenza, sono stati confortati dall'esito della valutazione globale delle emergenze istruttorie. 6. Con il quinto motivo di ricorso è prospettata la violazione dell'articolo 2909 cc, anche in relazione ad articolo 49 della legge numero 88 del 1999 e aIl'articolo 2 del d.lgs. numero 38 del 2000. Vizio di motivazione violazione dell'ari. 116 cpc. La società ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza numero 189/99 emessa dal Tribunale di Livorno, che riguardava i crediti INPS, non spiegava effetti nel presente giudizio, mentre alla stessa avrebbe dovuto attribuirsi rilievo di giudicato, opponibile all'INAIL. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato in ragione dell'autonomia dei giudizi svolti tra soggetti diversi e a titolo diverso. Ed infatti, l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di petitum e di causa petendi Cass., numero 6830 dI 2014 . 7. Il ricorso deve essere rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro tremila per compensi professionali, euro cento per esborsi, oltre accessori come per legge.