In tema di risarcimento del danno, gli Ermellini ricordano che il giudice, anche laddove si avvalga delle tabelle, deve procedere ad adeguata personalizzazione del danno biologico.
Sul tema l’ordinanza numero 22820/18, depositata il 26 settembre. Il fatto. La Corte d’Appello di Messina, riformando in parte la pronuncia di prime cure, confermava la responsabilità di due conducenti coinvolti in un tamponamento stradale, confermando la quantificazione del danno patrimoniale riguardante il c.d. danno da lesioni micro permanenti e riformando la decisione nella sola parte relative all’imputazione delle spese legali. La vicenda giunge dunque all’attenzione della Suprema Corte. Presunzione. Il Collegio ricorda che, ai sensi dell’articolo 107 c.d.s., il conducente del veicolo retrostante deve essere in grado di garantire l’arresto tempestivo del mezzo ed evitare collisioni con quello precedente. L’eventuale tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, non potendo dunque applicarsi la presunzione di pari colpa di cui all’articolo 2054, comma 2, c.c Resta in ogni caso ferma la possibilità di superare anche detta presunzione con la prova liberatoria e la dimostrazione che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la collisione sono derivati da cause non imputabili. La Corte territoriale ha correttamente applicato tale principio nella ricostruzione del fatto la vettura antistante era infatti stata tamponata mentre stava affrontando una curva sinistrosa su una strada statale con condizioni climatiche avverse che avevano reso il sedime stradale viscido. Danni micropermanenti. Risulta invece fondata la doglianza relativa ai criteri di liquidazione del danno biologico applicati e in particolare all’applicazione dei criteri equitativi anziché delle c.d. tabelle milanesi. Il Giudice del merito ha infatti liquidato il danno da lesioni micro permanenti sulla base dell’articolo 5, l. numero 57/2001 entrata in vigore al tempo della lite ma dopo il sinistro, quale criterio orientativo di riferimento senza applicare alcun correttivo relativo alle condizione soggettive del danneggiato. La Corte precisa che «tale automatismo nell’applicazione del diritto in via retroattiva non è ammissibile. Ed invero, le tabelle mediche per il danno da lesione micropermanente sono state approvate per d.m. del 3 luglio 2003, in vigore dal giorno 11 settembre 2003, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e senza effetto retroattivo. A partire da tale data è stato così introdotto un regime speciale per il danno biologico lieve o da micro permanete sino a 9 punti in deroga al regime ordinario codificato dall’articolo 2056 c.c. e con la previsione introdotta da successiva novella numero 273/2002 del potere di correzione della stima del danno nella misura del 25%». Aggiunge poi la Corte che, a prescindere dalle tabelle di liquidazione del danno, la parte lesa ha il diritto di esigere una valutazione equitativa e personalizzata del danno sofferto. La giurisprudenza ha infatti confermato che il giudice, anche laddove si avvalga delle tabelle, deve procedere ad adeguata personalizzazione del danno biologico. I giudici del merito hanno dunque erroneamente applicato retroattivamente un regime legale fondato su automatismi limitativi del risarcimento, omettendo completamente una valutazione equitativa del danno in riferimento alla persona. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 4 luglio – 26 settembre 2018, numero 22820 Presidente Vivaldi – Relatore Fiecconi Rilevato in fatto 1. Con ricorso notificato il 30/12/2015 S.C. , Sp.Gi. e S.G. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina numero 834/2014 emessa il 2/12/2014 in una controversia promossa dalle ricorrenti nei confronti di Ca.Vi. , rimasto contumace nella fase di appello, e di Aurora Ass.ni S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in un sinistro stradale, verificatosi il 27.05.1995, tra l’autovettura Ford Fiesta di proprietà di Sp.Gi. , condotta da S.C. , e l’autovettura Alfa Romeo 164 di proprietà e condotta da Ca.Vi. , assicurato da Intercontinentale Ass.ni S.p.A. poi fusasi, dopo passaggi intermedi, in UNIPOLSAI, qui intimata , riconducibile al tamponamento della vettura antistante che, mentre stava affrontando una curva sinistrorsa su una strada statale, in presenza di condizioni climatiche avverse pioggia che avevano reso il sedime stradale viscido, aveva sbandato. 2. La Corte di merito, riformando solo in parte la pronuncia di primo grado, confermava la concorrente responsabilità dei due conducenti dei veicoli nella misura del 30% attribuito alle attrici tamponate e del 70% attribuito al convenuto tamponante riteneva correttamente rinnovata, dal giudice di primo grado, la CTU medicolegale riteneva correttamente valutati e calcolati i postumi per danno biologico confermava la quantificazione del danno patrimoniale sulla base delle nuove tabelle legali, divenute vigenti in corso di causa, riguardanti il c.d. danno da lesioni micro permanenti riformava la pronuncia di primo grado nella parte in cui non erano state riconosciute le spese legali alle attrici, in parte vittoriose, compensandole per la metà parte compensava le spese della fase d’appello, risultando le attrici appellanti vittoriose su un piano marginale. 3. Il ricorso viene affidato a sette motivi. La compagnia assicuratrice intimata ha notificato controricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 148 e 149 CdS, articolo 348 regolamento CdS, articolo 2054 cod.civ. e articolo 112, 115 e 116 cod.proc.civ. in relazione all’articolo 360 numero 3 e 5 cod.proc.civ., sostanzialmente deducendo l’erroneità della valutazione della responsabilità concorrente dei due conducenti di veicoli a motore nella determinazione del sinistro, e soprattutto nella valutazione della prova liberatoria idonea a superare la presunzione di fatto posta a carico del veicolo sopraggiungente e tamponante quello su cui viaggiavano le ricorrenti. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Da un lato, le ricorrenti tentano di indurre questa Corte a riesaminare le dichiarazioni testimoniali raccolte dal giudice di merito e i rilievi effettuati dai carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, al fine di svolgere una nuova valutazione complessiva degli elementi di prova raccolti, senza che il vizio dedotto abbia le caratteristiche del vizio di violazione di legge o di omissione di motivazione. 1.3. Dall’altro, la censura non si pone in linea con la ratio decidendi, poiché omette di considerare che la Corte di merito non ha effettuato una meccanica applicazione della presunzione di fatto operante sulla vettura tamponante, e ha tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto tale presunzione superabile da prove in concreto acquisite in ordine alla condotta colposa della conducente del veicolo tamponato, il quale nella fattispecie in esame è fuoriuscito dalla sede stradale, a causa di una sbandata in curva in presenza di condizioni meteorologiche avverse che avevano reso viscido il manto stradale, e poi è immediatamente ritornato nella carreggiata, adottando quindi un comportamento di guida anomalo e in violazione del generico precetto di cui all’articolo 140 del codice della strada. 1.4. Se è vero, infatti, che il conducente di un veicolo retrostante, ai sensi dell’articolo 107 c.d.s., deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che lo precede, e che l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che non possa applicarsi la presunzione di pari colpa di cui all’articolo 2054, comma 2, cod. civ., è anche vero che tale presunzione può essere in concreto superata con la prova liberatoria e la dimostrazione che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo, e la conseguente collisione, sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili vedi Sez. 3 -, Ordinanza numero 13703 del 31/05/2017 Sez. 3, Sentenza numero 6193 del 18/03/2014 Cass.Sez. 3, Sentenza numero 12108 del 23/05/2006 . 1.5. Pertanto, la Corte di merito, nell’ambito del suo margine di apprezzamento del fatto , così come ricostruito attraverso una regolare ed esaustiva attività istruttoria, ha dimostrato di avere svolto una coerente valutazione del contributo causale in concreto dato dai due conducenti nella determinazione del sinistro, sulla base di corretti canoni normativi e interpretativi che rendono quindi inammissibile un’ulteriore valutazione del fatto in questa sede. 2. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione della legge numero 1578-1933, dell’articolo nove r.d. L. 36-34, dell’articolo 83 cod.proc.civ., articolo 157 cod.proc.civ., articolo 166 cod.proc.civ., in relazione all’articolo 360 numeri 3 e 5 cod.proc.civ., per mancanza di procura scritta rilasciata al sostituto d’udienza che ha rilevato l’eccezione di nullità della CTU. Con il terzo motivo, sempre in relazione alla medesima questione, le ricorrenti denunciano la violazione dell’articolo 157 comma terzo cod.proc.civ. in relazione all’articolo 360 numero tre cod.proc.civ I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto riferiti al medesimo rilievo di nullità dell’attività processuale per difetto di rappresentanza processuale 2.1. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. 2.2. Risulta del tutto inconferente la deduzione circa la mancanza di delega scritta rilasciata dal difensore al sostituto processuale che alla prima udienza utile ha rilevato la nullità della CTU effettuata dal primo consulente nominato, per conto dell’ avvocato costituito e ha, in tesi, compulsato il giudice a emettere un’ordinanza di rinnovo della CTU senza averne i poteri. Difatti nel caso di specie si trattava di un sostituto d’udienza che ha agito per delega del procuratore costituito della controparte delle ricorrenti, agli effetti dell’articolo 9 della legge 36 del 1934. 2.3. Prevale in ogni caso la considerazione che un vizio di tal genere, non determina una nullità assoluta tale da invalidare l’attività processuale svolta, bensì una nullità relativa, sanabile per effetto del mancato tempestivo rilievo prima del compimento dell’atto da parte del delegato, se ammesso a rappresentare la parte processuale in sostituzione del difensore costituito, e non dopo il suo compimento oppure, se prontamente eccepito, deve essere dedotto dalla parte nell’interesse della quale è stata effettuata l’attività processuale, alla prima udienza utile, ex articolo 157, comma 2, cod. proc civ Difatti, la funzione esercitata dal sostituto d’udienza, anche se in ipotesi non munito di regolare delega scritta, in mancanza di preventiva opposizione, raggiunge ugualmente lo scopo di rappresentare la parte Cass. Sez. 1, Sentenza numero 5330 del 30/10/1985 Cass. Sez. 1, Sentenza numero 2458 del 15/03/1994 Cass. Sez. 1, Sentenza numero 21840 del 15/10/2014 . La nullità, difatti, risulta tardivamente eccepita dalla parte nelle successive difese, quando l’attività processuale era già stata espletata. 2.4. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 1226 cod.civ., della legge 57/2001 e dell’articolo 3 Costituzione in relazione all’articolo 360 numero 3 cod.proc.civ In particolare denunciano che i giudici di merito, anziché applicare i criteri di liquidazione del danno biologico con criteri equitativi, sul parametro delle cd. tabelle milanesi al tempo vigenti, trattandosi di lesioni micro permanenti, abbiano ritenuto di potere applicare i criteri equitativi, di fatto retroattivamente , previsto dalla legge 57- 2001, incorrendo in un error in iudicando. 2.5. Il motivo è fondato nei termini che seguono. 2.6. In relazione al regime di calcolo del danno biologico e del danno morale, il giudice di merito ha adottato le tabelle sul danno da lesioni micropermanenti sulla base della L. numero 57 del 2001, articolo 5, entrata in vigore al tempo della lite, ma successivamente al sinistro, ritenendole utilizzabili come criterio orientativo di riferimento, senza applicare alcun correttivo per le condizioni soggettive del danneggiato e così riducendo il quantum sia del danno biologico che del danno morale. Tale automatismo nell’applicazione del diritto in via retroattiva non è ammissibile v. Cass. Sez. 3, Sentenza numero 11048 del 13/05/2009 . Ed invero, le tabelle mediche per il danno da lesione micropermanente sono state approvate per D.M. del 3 luglio 2003, in vigore dal giorno 11 settembre 2003, data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e senza effetto retroattivo. A partire da tale data è stato così introdotto un regime speciale per il danno biologico lieve o da micropermanente sino a 9 punti in deroga al regime ordinario codificato dall’articolo 2056 c.c., e con la previsione introdotta da successiva novella numero 273 del 2002 del potere di correzione della stima del danno nella misura del 25%, così delimitando il potere di personalizzazione del danno, ampiamente sostenuto dalla Corte Costituzionale 1986 numero 194 e dalla Corte di cassazione incluso il punto 4.9 del preambolo sistematico delle SU 11 novembre 2008 nnumero 26973 e 26974 . 2.7. A prescindere dalla sussistenza di tabelle di liquidazione del danno, spetta alla parte lesa il diritto di esigere una valutazione equitativa e personalizzata del danno sofferto, vale a dire una valutazione in grado di riparare tout le dommage, rien que le dommage , come è stato efficacemente statuito dalla Corte di cassazione francese sin dal 1955 n Cass. civ. 2e, 28 octobre 1954, J.C.P. 1955, II, 8765 , e ripreso dall’ordinamento dell’Unione Europea come criterio di riferimento per ogni Stato membro. Fa parte, infatti, di un orientamento costante acquis della Corte di Giustizia dell’Unione Europea l’assunto che il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario, per quanto debba essere piena ed effettiva, non comporti né un risarcimento simbolico, né un arricchimento senza giusta causa v., in particolare, sentenze nelle cause riunite da C-295/04 a C-298/04, Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri, punto 94 4 ottobre 1979, causa 238/78, Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2955, punto 14 21 settembre 2000, cause riunite C-441/98 e C-442/98, Michailidis, Racc. pag. 1-7145, punto 31 causa C-453/99, Courage e Crehan, Racc. pag. 1-6297, punto 30 . 2.8. In merito, rileva tuttavia citare la sentenza del 23 gennaio 2014, resa nella causa C-371/12, Petillo c. Ass. Generali, secondo cui le direttive Europee in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, non ostano ad una legislazione nazionale, la quale prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, che limita il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse da detti sinistri, dal momento che quest’ultima non ha l’effetto di escludere d’ufficio o di limitare in maniera sproporzionata il diritto della vittima a beneficiare di un risarcimento. In tale particolare materia, difatti, la Corte di Giustizia ha ammesso che in un ordinamento nazionale possano coesistere diversi sistemi di risarcimento del danno alla persona, purché non venga leso il principio di effettività di tutela. Tuttavia tale indirizzo non autorizza a ritenere che la limitazione, meno favorevole, fissata dalla legge possa costituire un criterio equitativo di liquidazione prevalente, valevole per altre ipotesi in essa non considerate. 2.9. Sulla specifica questione, si vedano anche in punti 4.8 e 4.9 del preambolo alle S.U., 11 novembre 2008 nnumero 26973 e 26974, ove è chiaramente detto che il giudice, qualora si avvalga delle nuove tabelle dovrà procedere ad adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza . Tale è infatti la indicazione che si ritrae dalla motivazione delle sentenze delle SS.UU. citate, laddove si afferma non solo che determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini, sovente liquidato in percentuale da un terzo alla metà del primo , ma anche che il danno deve essere personalizzato. L’ affermazione del principio di personalizzazione del danno non contrasta con il principio di unitarietà del danno, ma anzi lo completa, poiché vale ad indicare che il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari comunemente in uso nei Tribunali, può procedere alla personalizzazione del danno, dando adeguatamente conto, con motivazione analitica e non stereotipata, della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente e, dunque, individualizzata considerazione in termini monetari v. Cass.Sez. 3 -, Sentenza numero 11754 del 15/05/2018 Cass. Sez. 6 3, Ordinanza numero 10912 del 07/05/2018 . 2.10. L’errore compiuto dai giudici dell’appello è dunque duplice. Difatti essi hanno applicato nei fatti, retroattivamente, un regime di legge speciale intriso di automatismi e limitativo del risarcimento e, quindi, non hanno svolto una valutazione equitativa del danno alla persona in concreto subito, in violazione dei suddetti principi v. Cass. Sez. 3, Sentenza numero 11048 del 13/05/2009 Cass. Sez. 3, Sentenza numero 3906 del 18/02/2010 . 3. Il settimo motivo, proposto in via subordinata rispetto al rilievo di nullità della seconda CTU, denuncia la violazione dell’articolo 132 cod.proc.civ. in relazione all’articolo 360 3, 4 e 5 cod. proc. civ., concerne il merito della valutazione del danno biologico. Il quinto e sesto motivo, concernente la violazione delle norme in tema di liquidazione delle spese legali e di primo e secondo grado. 3.1. I motivi sono assorbiti dal suddetto rilievo di nullità della decisione in merito alla valutazione del danno biologico. 4. Conclusivamente, la Corte accoglie per quanto di ragione il quarto motivo, dichiara inammissibili i primi tre motivi e, assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese. P.Q.M. 1. Accoglie per quanto di ragione il quarto motivo, dichiara inammissibili i primi tre e, assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese.