L’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non può ritenersi esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, poiché esso non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa. Solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene e quindi adeguatamente strutturata, consente di escludere l’aggravante.
Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza numero 35909/20, depositata il 15 dicembre. Il Tribunale di Perugia dichiarava improcedibile ex articolo 162-ter c.p. il procedimento nei confronti di un imputato accusato di furto, escludendo l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede originariamente contestata. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ha proposto ricorso in Cassazione proprio in relazione all’esclusione della predetta aggravante, deducendo violazione di legge. Secondo il ricorrente la presenza di un impianto di videosorveglianza sul luogo del furto un locale adibito ad ufficio in una stazione di autolavaggio , circostanza valorizzata dal Tribunale per escludere appunto l’aggravante, non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa sui beni esposti alla pubblica fede. La censura risulta fondata. In riferimento all’aggravante in parola, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il requisito dell’esposizione per “necessità” richiede che «sia puntualmente accertata, in concreto, la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze, che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva». Il requisito dell’esposizione per “consuetudine” invece si riferisce ad «una pratica di fatto, generale e costante, rientrante negli usi e nelle abitudini generali di vita associata o di relazione, ancorché non imposta da un’esigenza dalla quale non si possa prescindere non sia riconoscibile in relazione alla condotta di chi lasci la cosa incustodita per esigenze personali, quali la comodità, la dimenticanza o la fretta». Sussiste tale ipotesi anche nel caso in cui la cosa si trovi in luoghi privati ma aperti al pubblico e soggetti a sorveglianza saltuaria. In altri termini, «tutto quanto contenuto in un box, destinato ad ufficio e posto a servizio di un’attività commerciale esercitata all’esterno, rientri senz’altro nell’esposizione alla fede pubblica, trattandosi di luogo privato ma aperto al pubblico per l’assolvimento di specifiche prestazioni inerenti all’esercizio, come tale soggetto a sorveglianza saltuaria da parte dell’avente diritto, impegnato anche nell’esecuzione dell’opera svolta all’esterno o nel monitoraggio degli addetti». È stato inoltre precisato che l’aggravante sussiste anche in caso di adozione di cautele da parte del proprietario della res «inidonee ad eliminare il pubblico affidamento poiché consistenti in congegni di monitoraggio o di chiusura lucchetti, serrature con chiave, antifurto che non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene, in ragione della loro limitata efficacia» Cass.Penumero numero 8331/15 . Con specifico riferimento agli impianti di videosorveglianza, è stato affermato che l’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede «non possa ritenersi esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di tal genere, che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p.p., comma 1, numero 7» Cass.Penumero numero 2724/15 . Solo in caso di strutture complesse, che assicurino su più fronti la vigilanza dei beni esposti in vendita, si è ritenuto che «il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti , impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» Sez. Unite numero 52117/14 . Non avendo adeguatamente applicato tali principi, la pronuncia impugnata merita l’annullamento con rinvio al Tribunale di Perugia per un nuovo esame.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 ottobre – 15 dicembre 2020, numero 35909 Presidente Zaza – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 maggio 2019, il Tribunale di Perugia ha emesso declaratoria di improcedibilità ex articolo 162-ter c.p. in ordine al reato di furto ascritto a B.F. , esclusa l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, originariamente contestata. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Perugia deducendo, con unico motivo, violazione di legge in riferimento all’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., numero 7, erroneamente esclusa alla stregua della presenza di un impianto di videosorveglianza che, invece, non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa su beni esposti, per necessità o consuetudine, alla pubblica fede. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. La preliminare questione di diritto sottoposta a questa Corte con il ricorso investe la ricorrenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede in caso di furto consumato su beni posti a corredo di un locale adibito ad ufficio di una stazione di autolavaggio. 1.2. In riferimento all’aggravante in disamina, questa Corte regolatrice ha statuito come, in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata, in concreto, la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze, che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva Sez. 5, numero 15395 del 28/01/2020, Meci, Rv. 279087, numero 51255 del 2019, Rv. 277524 numero 33863 del 2018, Rv. 273898 numero 33557 del 2016, Rv. 267504 . Del pari, si è affermato come il requisito dell’esposizione per consuetudine - intendendosi per tale una pratica di fatto, generale e costante, rientrante negli usi e nelle abitudini generali di vita associata o di relazione, ancorché non imposta da un’esigenza dalla quale non si possa prescindere non sia riconoscibile in relazione alla condotta di chi lasci la cosa incustodita per esigenze personali, quali la comodità, la dimenticanza o la fretta Sez. 5, numero 44035 del 01/10/2014, El Abid e altro, Rv. 262117 , mentre sussiste anche nel caso in cui la cosa si trovi in luoghi privati ma aperti al pubblico ed è soggetta a sorveglianza saltuaria, posto che la ragione dell’aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più elevata tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o permanente, senza custodia continua Sez. 5, numero 9245 del 14/10/2014 - dep. 2015, Felici, Rv. 263258 numero 12880 del 2015, Rv. 262779 . 1.2. Ne deriva come tutto quanto contenuto in un box, destinato ad ufficio e posto a servizio di un’attività commerciale esercitata all’esterno, rientri senz’altro nell’esposizione alla fede pubblica, trattandosi di luogo privato ma aperto al pubblico per l’assolvimento di specifiche prestazioni inerenti all’esercizio, come tale soggetto a sorveglianza saltuaria da parte dell’avente diritto, impegnato anche nell’esecuzione dell’opera svolta all’esterno o nel monitoraggio degli addetti. 2. All’accertata sussistenza dell’esposizione alla fede pubblica di quanto custodito in un locale privato aperto al pubblico deve seguire la valutazione dell’incidenza, su siffatta ontologica connotazione dei beni, di presidi atti a facilitare la vigilanza contro indebite intromissioni. 2.1. Al riguardo, questa Corte si è espressa nel senso che la configurabilità dell’aggravante non è incisa dall’adozione di cautele da parte del proprietario della res , inidonee ad eliminare il pubblico affidamento poiché consistenti in congegni di monitoraggio o di chiusura lucchetti, serrature con chiave, antifurto che non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene, in ragione della loro limitata efficacia Sez. 5, numero 8331 del 13/07/2015 - dep. 2016, Tripi, Rv. 266143 , in quanto la necessità dell’esposizione va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all’impossibilità della custodia ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite Sez. 5, numero 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119 . In particolare, con specifico riferimento agli impianti di videosorveglianza, è stato precisato come la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non possa ritenersi esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di tal genere, che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p.p., comma 1, numero 7, Sez. 2, numero 2724 del 26/11/2015 - dep. 2016, Scalambieri, Rv. 265808 . 2.2. Siffatto indirizzo non è superato - ma anzi confermato - dalla specificazione della valenza che i sistemi di monitoraggio dispiegano sull’iter criminis del reato. Ed invero solo in presenza di strutture complesse, atte ad assicurare su più fronti la vigilanza dei beni esposti in vendita, si è ritenuto che il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti , impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo Sez. U, numero 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 . Dal fondamento di ragione posto a sostegno di tale, autorevole, indirizzo, si evince a contrario - e sotto il diverso versante dell’aggravante in disamina - come anche l’installazione di un impianto VHS a servizio di un locale privato, pertinenziale all’esercizio di un’attività commerciale o di servizio, non svolga altra funzione che quella di agevolare la saltuaria vigilanza e di consentire, come nella specie, l’identificazione dell’agente , senza che venga meno l’esposizione dei beni alla pubblica fede, intesa quale aspettativa di astensione da indebite intromissioni nella sfera patrimoniale altrui. 3. Il Tribunale di Perugia non ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi. Nell’escludere l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, originariamente contestata, il giudice del merito ha ritenuto il dispositivo di registrazione idoneo non già ad agevolare la sorveglianza - e a consentire ex post l’identificazione del responsabile - bensì ex se impeditivo della sottrazione, da un lato omettendo di circostanziare l’asserita interruzione dell’azione criminosa - contestata nel ricorso, che riconduce ad epoca successiva la visione delle registrazioni e l’identificazione dell’imputato - e, dall’altro, risolvendo assiomaticamente nell’esistenza dell’impianto l’insussistenza dell’aggravante, in violazione dei principi direttivi richiamati. 4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Perugia perché, facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Perugia.