La verifica fisica sistematica visto di controllo della corrispondenza della detenuta ricorrente col proprio legale da parte dell’amministrazione penitenziaria turca, in assenza di garanzie appropriate contro gli abusi previste dalle norme interne, non è proporzionata ai fini legittimi ordine pubblico e prevenzione dei reati che consentono un’ingerenza nel diritto dell’interessata al rispetto della segretezza della corrispondenza.
È quanto sancito dalla CEDU nel caso Eylem Kaya comma Turchia ricomma 26623/07 . Il tema è peraltro già stato affrontato dalla CEDU che ha condannato varie volte anche l’Italia v. infra . Il caso. La ricorrente, un ex funzionario alla direzione doganale, è stata condannata in via definitiva ed in ogni grado di giudizio per corruzione ed associazione a delinquere. Durante il periodo detentivo, consegnò alla direzione del carcere una lettera per il suo legale relativa al suo potere di rappresentanza innanzi alla CEDU per questo ricorso la missiva, prodotta in giudizio, è stata controllata dalla Commissione dell'amministrazione penitenziaria responsabile per la lettura della corrispondenza dei prigionieri, come attestato dal bollo riportante la dicitura “Visto”. Si noti che la legge turca, nel ribadire il diritto dei detenuti a ricevere ed inviare corrispondenza lettere, fax e telegrammi , vieta i controlli di questa e delle conversazioni col proprio difensore, salvo che non rientrino nell’ambito dell’articolo 220 c.p.p. associazioni criminali e/o terroristiche , come la nostra fattispecie e/o che potrebbero minare l’ordine pubblico, la sicurezza del carcere, favorire le comunicazioni con altri membri dell’associazione etcomma Dopo l’apposizione del visto, la corrispondenza è riconsegnata al destinatario in busta aperta. La S.C. turca nel 2011 ha sancito che il controllo debba avvenire senza leggere le missive. In Italia? Per quanto riguarda il nostro ordinamento, giova ricordare che l’articolo 1 l. numero 95/04 Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti ha introdotto l’articolo 18- ter l. numero 354/75. La norma sancisce i casi tassativi e le modalità con cui deve essere apposto il visto, prevede che siano limitate la corrispondenza epistolare, telegrafica, la ricezione della stampa e che sia ispezionato il contenuto delle buste che la racchiudono, senza lettura della medesima. Tali vincoli e controlli sono adottati dall’autorità giudiziaria con provvedimenti motivati «per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi». L’interessato ne è informato e l’apertura delle buste avviene in sua presenza. Non si applicano, però, alla corrispondenza indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 c.p.p. avvocato, CTP e suoi ausiliari, investigatori privati , all'autorità giudiziaria etcomma come invece accaduto nella fattispecie in commento. L’articolo 103, comma 6, c.p.p. vieta espressamente il controllo della corrispondenza del detenuto col difensore. Si noti che in questo caso le missive sono poste sullo stesso piano delle intercettazioni telefoniche, dato che il divieto si estende ad ogni forma di comunicazione tra legale ed assistito come ribadito recentemente anche dalle SS.UU. 28997/12 . Questa novella recepisce le linee guida delle molte condanne della CEDU per l’ampia discrezionalità con cui la nostra legge consentiva all’autorità pubblica amministrativa o giudiziaria di imporre limiti e controlli alla corrispondenza dei detenuti, senza che vi fossero meccanismi di tutela contro gli abusi e/o la certezza della consegna delle missive esaminate, stigmatizzando anche i vincoli imposti ai detenuti sottoposti al regime di 41- bis Di Giovine comma Italia del 26/7/01, Diana comma Italia del 15/11/96 e Messina comma Italia del 23/2/93 . Palesi le analogie con l’ordinamento turco. La corrispondenza è privata. È noto che questa voce rientri nell’ampia nozione di tutela della privacy ex articolo 8 Cedu e che sono consentite limitazioni in alcuni tassativi casi e per fini legittimi tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico e prevenzione del crimine. Esse però devono essere attuate con l’adozione di misure che ne impediscano gli abusi e che vengano lette da terzi. Quella col proprio legale è sottoposta a tutele ancor più severe dato che è preordinata all’esercizio dei diritti di difesa oltre al fatto che è soggetta al segreto professionale. La prassi della CEDU ne consente il controllo solo nei tassativi casi sopra citati, alla presenza dell’interessato e senza che venga letta. Orbene la legge turca presenta varie criticità pur essendo vietato controllarla, salvo che nei casi di condanne come quella inflitta alla ricorrente, sono previste due forme di controllo una sistematica e fisica ed una revisione effettuata dal giudice dell’esecuzione Erdem comma Germania del 2001 e Campbell comma Regno Unito del 25/3/92 . Nel nostro caso la CEDU contesta il controllo sistematico effettuato dalle autorità penitenziarie e non dal magistrato, l’apposizione del “visto” sulla lettera nulla impedisce che ne possano aver conosciuto il contenuto. Infine non rientra nei casi critici in cui la legge interna giustifica il controllo mancano, dunque, le garanzie necessarie e sufficienti e le suddette misure di salvaguardia, sì che questi limiti e controlli risultano un’ingerenza sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito.
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