Anche le disposizioni civili in materia di restituzioni e risarcimento del danno, contenute in una sentenza penale, rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 49261/16 depositata il 21 novembre. Il caso. La Corte d’appello riconosceva e dichiarava efficaci le disposizioni civili di condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno contenute in sentenze penali di condanna emesse da un Tribunale svizzero nei confronti dei due imputati. Questi ultimi ricorrono dunque in Cassazione, denunciando la nullità della sentenza per violazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materiale civile e commerciale del 30 ottobre 2007, per violazione degli articolo 733 e 741 c.p.p. e dell’articolo 159 c.p.p., non avendo la Corte ritenuto rilevante la documentazione da cui emergeva che i ricorrenti si erano trasferiti ad Ekaterinburg e, quindi, operando la notifica direttamente a mani del difensore. Irreperibilità. Nell’ambito della procedura camerale di cui agli articolo 641, comma 2, e 734 c.p.p., era stato inviato ai ricorrenti un avviso all’indirizzo conosciuto in Basilea, agli effetti dell’articolo 169 c.p.p La Corte territoriale affermava che costoro non erano stati reperiti e, dunque, non avevano ricevuto l’avviso. La S.C. rileva però che a tale stregua non si sarebbe potuto procedere immediatamente a notifica a mani del difensore, essendo mancato il presupposto della effettiva ricezione dell’avviso, non seguita da tempestiva comunicazione di un domicilio in Italia. La Corte avrebbe, invece, dovuto procedere con ogni mezzo consentito alle ricerche degli interessati nei luoghi conosciuti, anche all’estero, fino all’eventuale dichiarazione di irreperibilità. La disciplina del riconoscimento di sentenze straniere. L’articolo 732 c.p.p. stabilisce che la parte interessata a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera, per conseguire le restituzioni o risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla Corte d’appello nel distretto in cui ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento, o alla Corte d’appello di Roma. Tale meccanismo è disposto per assicurare l’ottenimento di pronunce favorevoli ai fini civili, basate su disposizioni penali di sentenze straniere. Qualora, invece, la sentenza straniera contenga già disposizioni civili, la parte interessata può chiedere che esse siano dichiarate efficaci l’articolo 741 c.p.p. distingue il caso di cui al comma 1 in cui sia attivata una procedura di riconoscimento delle sentenze straniere a fini penali, in cui il riconoscimento può essere richiesto dalla parte interessata nell’ambito dello stesso procedimento, da quello di cui al comma 2 in cui il procedimento debba essere promosso ex novo, in cui l’interessato deve presentare domanda alla Corte d’appello nel cui distretto le disposizioni civili dovrebbero essere fatte valere. Nel caso di specie è stato promosso il procedimento di cui all’articolo 741, comma 2, c.p.p La Convenzione di Lugano. È stato però obiettato che anche le disposizioni civili contenute in una sentenza penale rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano, nella versione del 30 ottobre 2007, vincolante sia per l’Italia che per la Svizzera. L’articolo 5, par. 4, prevede una competenza speciale con riguardo ad «un’azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell’azione civile». Quindi, anche le disposizioni civili in materia di restituzioni e risarcimento del danno, contenute in una sentenza penale, rientrano nel campo di applicazione della suddetta Convenzione. Nella Convenzione viene stabilito che l’esecuzione può avvenire in uno Stato vincolato, dopo che la decisione è stata dichiarata esecutiva, fase in cui non sono valutate le condizioni ostative ma va ritualmente verificata, inaudita altera parte, la sola esecutività. Ecco dunque che viene in rilievo l’elemento di più vistosa diversità rispetto alla procedura di cui agli articolo 741 e 734 c.p.p. la previsione della procedura inaudita altera parte, solo alla quale può conseguire, eventualmente quella in contraddittorio. Orbene, allorché sia vincolante la Convenzione di Lugano, questa deve trovare applicazione, senza però implicare che non possa farsi luogo alla procedura di cui all’articolo 7411 c.p.p., in relazione all’articolo 734, stesso codice, contemplandosi infatti comunque una procedura in contraddittorio davanti alla Corte d’appello. Per il resto le discipline devono applicarsi sincronicamente, essendo necessaria la produzione delle documentazioni di cui all’articolo 54 della Convenzione, la verifica delle condizioni ostative di cui all’articolo 34, anche qualora non in tutto coincidenti con quelle previste dagli articolo 733 e 734 c.p.p La sentenza è annullata con rinvio.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 ottobre – 21 novembre 2016, numero 49261 Presidente Conti – Relatore Ricciarelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4/2/2016 la Corte di appello di Torino ai sensi dell'articolo 641, comma 2, cod. proc. penumero , ha riconosciuto e dichiarato efficaci su istanza di Arina Invest SA con sede in Chur Repubblica Elvetica le disposizioni civili di condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno contenute in sentenze penali di condanna emesse in data 12/2/2010 dal Tribunale del Circondario di Plessur e, in sede di appello, in data 11/12/2012 dal Tribunale Cantonale dei Grigioni nei confronti di B.P. e di B.S.E 2. Hanno proposto ricorso B.P. e B.S.E. tramite il loro difensore. 2.1. Con il primo motivo deducono la nullità della sentenza agli effetti dell'articolo 606, comma 1, lett. b , cod. proc. penumero per violazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 30 ottobre 2007, nonché per violazione degli articolo 733 e 741 cod. proc. penumero Segnalano che avrebbe dovuto trovare applicazione la Convenzione di Lugano, applicabile sia all'Italia sia alla Svizzera, per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni emesse in Paesi vincolati al rispetto di tale Convenzione a tale stregua si sarebbe dovuto far riferimento alle specifiche regole previste in materia di competenza, di modalità di introduzione della domanda, di condizioni ostative, di modalità di impugnazione. La Corte di appello aveva ignorato la questione sollevata tempestivamente, quando avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza o comunque non avrebbe dovuto far luogo all'applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura penale. 2.2. Con il secondo motivo denunciano la nullità della sentenza agli effetti dell'articolo 606, comma 1, lett. b , cod. proc. penumero , per violazione dell'articolo 159 cod. proc. penumero La Corte aveva ritenuto non rilevante la documentazione proveniente dalla difesa, dalla quale si sarebbe dovuto desumere che i ricorrenti si erano trasferiti ad Ekaterinburg, in quanto risolventesi in una dichiarazione della parte, e aveva inoltre sottolineato che il documento prodotto dalla difesa della parte istante aveva posto in luce che non sussistevano informazioni in ordine ad un soggiorno del B. in Ekaterinburg. Poiché i ricorrenti non erano reperibili al domicilio di Basilea si era fatto luogo a notifica direttamente a mani del difensore. Ma non si era considerato che la documentazione prodotta era stata trasfusa in un documento ufficiale e che per contro nella documentazione prodotta dalla parte istante era compreso un documento in lingua russa privo di traduzione, costituente in realtà solo una richiesta di informazioni. A fronte di ciò non era stata prodotta la risposta in lingua russa, cosicché la relativa documentazione non sarebbe stata utilizzabile. In definitiva non risultavano tentativi di notifica ad Ekaterinburg ed inoltre non si era proceduto con le forme previste dall'articolo 159 cod. proc. penumero , con esecuzione di idonee ricerche. Di qui la nullità degli avvisi e del procedimento instaurato nei confronti dei ricorrenti. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta rilevando la fondatezza del secondo motivo e comunque l'applicabilità della Convenzione di Lugano e concludendo per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino. Considerato in diritto 1. E' fondato il secondo motivo di ricorso. A tal fine deve rilevarsi che nell'ambito della procedura camerale di cui agli articolo 641, comma 2, e 734 cod. proc. penumero , era stata inviata a B.P. e a B.S.E., all'indirizzo conosciuto dei predetti in Basilea, un avviso, agli effetti dell'articolo 169 cod. proc. penumero La Corte ha dato altresì atto che costoro non avevano ricevuto l'avviso, in quanto non reperiti. Ma a tale stregua non si sarebbe potuto procedere immediatamente a notifica a mani del difensore, essendo mancato il presupposto dell'effettiva ricezione dell'avviso, non seguita da tempestiva comunicazione di un domicilio in Italia. La Corte avrebbe dovuto invece procedere con ogni mezzo consentito alle ricerche degli interessati nei luoghi conosciuti, anche all'estero, fino all'eventuale dichiarazione di irreperibilità. 2. Con riguardo al primo motivo deve rilevarsi in via generale che il codice di rito accanto alla disciplina del riconoscimento di sentenze straniere a fini penali, contempla altresì il riconoscimento delle sentenze penali per gli effetti civili. L'articolo 732 cod. proc. penumero stabilisce infatti che la parte interessata a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera, per conseguire le restituzioni o risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento o alla Corte di appello di Roma. Si tratta di meccanismo volto ad assicurare l'ottenimento di pronunce favorevoli a fini civili, basate sulle disposizioni penali di sentenze straniere. Qualora invece la sentenza straniera già contenga disposizioni civili, inerenti alle restituzioni e al risarcimento del danno, la parte interessata può chiedere che le stesse siano dichiarate efficaci l'articolo 741 cod. proc. penumero distingue al riguardo il caso in cui sia attivata una procedura di riconoscimento delle sentenze straniere a fini penali, ipotesi nella quale, ai sensi dell'articolo 741, comma 1, cod. proc. penumero , il riconoscimento può essere chiesto dalla parte interessata nell'ambito del medesimo procedimento, da quello in cui il procedimento debba essere promosso ex novo, ipotesi in cui ai sensi dell'articolo 741, comma 2, cod. proc. penumero , l'interessato deve presentare domanda alla Corte di appello nel cui distretto le disposizioni civili dovrebbero essere fatte valere per tali profili si rinvia anche a Cass. Sez. 6, numero 14041 del 2/10/2014, dep. nel 2015, Agnesini, rv. 262970 . 3. Nel caso di specie è stato promosso il procedimento di cui all'articolo 741, comma 2, cod. proc. penumero , su istanza di Arina Invest SA, società con sede in Svizzera. E' stato però obiettato che anche le disposizioni civili contenute in una sentenza penale rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano, nella versione del 30 ottobre 2007, che costituisce lo sviluppo di quella del 16 settembre 1988, anche alla luce del Regolamento CE 44/2001, vincolante per gli Stati membri. 4. E' pacifico che la Convenzione di Lugano è vincolante sia per l'Italia che per la Svizzera. Essa detta norme in materia civile e commerciale ai fini della competenza giurisdizionale, del riconoscimento ed esecuzione di «decisioni». D'altro canto l'articolo 5, par. 4, prevede una competenza speciale con riguardo ad «un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile». Ciò significa che anche le disposizioni civili in materia di restituzioni e risarcimento del danno, contenute in una sentenza penale, rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. 5. Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione valgono le norme dettate nelle Sezioni 2 e 3 del Titolo III. In generale è previsto che il riconoscimento non richieda uno specifico procedimento, fermo restando, in caso di contestazione, l'interesse a far constatare in via principale con le forme previste dalle Sezioni 2 e 3, che la «decisione» deve essere riconosciuta, risultando peraltro ostative le condizioni elencate nell'articolo 34. L'articolo 38 stabilisce che l'esecuzione può avvenire ìn altro Stato vincolato dopo che la decisione è stata ivi dichiarata esecutiva. A tal fine è prevista un'istanza della parte interessata, che in Italia deve essere presentata alla Corte di appello, individuata in base al domicilio della parte contro cui è chiesta l'esecuzione o in base al luogo in cui l'esecuzione deve avvenire. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 53. In tale fase non sono valutate le condizioni ostative, ma deve essere ritualmente verificata, inaudita altera parte, la sola esecutività. Avverso il relativo provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di appello, il che dà luogo ad un procedimento in contraddittorio. In questa fase sono valutate le condizioni ostative. Il relativo provvedimento è soggetto in Italia a ricorso per cassazione. 6. Ciò posto, deve rilevarsi come, a fronte di un analogo criterio di attribuzione della competenza, incentrato anche sul luogo in cui l'esecuzione dovrà avvenire, l'elemento di più vistosa diversità, rispetto alla procedura disciplinata dagli articolo 741 e 734 cod. proc. penumero , è costituito dalla previsione della procedura inaudita altera parte, solo alla quale può conseguire, eventualmente, quella in contraddittorio. Peraltro tale procedura è stata introdotta per favorire la parte interessata e giungere più rapidamente alla declaratoria di esecutività. D'altro canto la fase in contraddittorio è rimessa alla disciplina di ciascuno Stato vincolato dalla Convenzione, ferme restando le cogenti condizioni ostative e la previsione della documentazione che deve essere obbligatoriamente presentata per ottenere la declaratoria di esecutività. 7. Orbene, allorché sia vincolante la Convenzione di Lugano, questa deve trovare applicazione. Ma ciò non implica di per sé che non possa farsi luogo alla procedura prevista dall'articolo 741 cod. proc. penumero , in relazione all'articolo 734 cod. proc. penumero E' infatti comunque contemplata una procedura in contraddittorio dinanzi alla Corte di appello. D'altro canto la circostanza che manchi la fase iniziale, inaudita altera parte, va semmai a detrimento degli interessi della parte che richiede l'esecuzione e non di quella contro cui l'esecuzione è chiesta ne discende che, ove sia la parte interessata ad avvalersi della procedura prevista dall'articolo 741 cod. proc. penumero la controparte non può di ciò dolersi. Per il resto le discipline devono essere applicate sincronicamente, essendo necessario che sia prodotta la documentazione richiesta dall'articolo 54 della Convenzione e che siano verificate le condizioni ostative di cui all'articolo 34, quand'anche non in tutto coincidenti con quelle previste dall'articolo 733 cod. proc. penumero , richiamato dall'articolo 741. La procedura contemplata da tale norma risulta dunque uno strumento duttile, che si presta alla concreta applicazione della disciplina convenzionale, in quanto con essa compatibile, dovendosi comunque attribuire prevalenza a quest'ultima. 8. Sulla scorta di tali rilievi non può dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza. In accoglimento del secondo motivo tuttavia la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che in quella sede, previa assicurazione del contraddittorio, procederà ad un'attenta verifica della documentazione prodotta e delle condizioni ostative, essendo assorbita ogni ulteriore deduzione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.