Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Il Decreto Liquidità approvato dal Governo in data 6 aprile 2020 d.l.numero 23/2020 , sospende tasse e contributi per altri due mesi aprile e maggio . Ma a differenza del Decreto Cura Italia, la sospensione è valida per tutte le imprese, anche sopra il limite dei 2 milioni fissato in precedenza. La sospensione interessa sia i contribuenti con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro, sia quelli con ricavi o compensi sopra tale soglia, a condizione che si sia subita una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% per i primi e del 50% per i secondi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019. Viene prorogata anche la possibilità per i contribuenti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro,di non assoggettare alla ritenuta alla fonte i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 data di entrata in vigore deldecreto legge17 marzo 2020, numero 18 e il 31 maggio 2020 in luogo del 31 marzo 2020 .

1 Principi generali L’articolo 18d.l.numero 23/2020prevedela sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’IVA per i mesi di aprile e maggio 2020a favore degli esercenti attività di impresa, arte eprofessione, per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità. 2 Criterio selettivo Il Decreto adotta il seguente criterio selettivo. Contribuenti con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro Al comma 1 dell’articolo 18 sono indicati i contribuenti che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensinonsuperiorea50 milioni di euronel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto 2019 e che hanno subito unadiminuzionedei ricavi o dei compensi dialmeno il 33%nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019. Tali soggetti beneficiano della sospensione rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020 dei versamenti in autoliquidazione delle ritenute alla fonte di cui agli artt.23 e 24,d.P.R. numero 600/1973, delle trattenute relative all’addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d’imposta e dell’IVA. Il comma 2 dell’articolo 18d.l.numero 23/2020 dispone per i soggetti i di cui al comma 1, la sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Contribuenti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro Nelcomma 3 dell’articolo 18, è prevista la medesima sospensione per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensisuperiori a 50 milioni di euronel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, a condizione chei ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50 per centonel mese di marzo2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Il comma 4 dell’articolo 18d.l.numero 23/2020, dispone per i soggetti i di cui al coma 3, la sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Con tale disposizione è superata la soglia limite di euro 2 milioni di cui al Decreto Cura Italia d.l.numero 18/2020 , il quale delimitavala sospensione dei termini relativi ai versamenti di ritenute, contributi e IVA, con scadenza compresa tra l’8 e il 31 marzo 2020, esclusivamente per i contribuenti di minori dimensioni. Il riferimento era costituito dall’ammontare dei ricavi o dei compensi conseguiti o percepiti nel periodo di imposta precedente, il quale non dovevasuperare la soglia didue milioni di euro. Conseguentemente, se tale limiteerasuperato, l’IVA, le ritenute e i contributi avrebbero dovuto essere versatientro il 20 marzo scorso. In questo caso troverà applicazione la rimessione in terminidi cui all’articolo 21d.l.numero .23/2020, a mente del quale i versamenti dei tributi con scadenza 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020, si considerati tempestivise effettuati entro il 16 aprile. Conseguentemente non saranno dovute né le sanzioni, né gli interessi. Ad ogni buon conto, il comma 3 dell’articolo 18 del decreto Liquidità “cancellato” l’elemento dimensionale,quale condizione per fruire della sospensione dei termini di versamento. Ne consegue che pereffetto della novella, la sospensione potrà essere applicata, per i mesi di aprile e di maggio, indipendentemente dal volume di ricavi o di compensi dell’anno precedente. Resta invece l’obbligo di versare lealtre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 25d.P.R. numero 600/73. 3 Ripresa dei versamenti Al comma 7 dell’articolo 18 è disposto che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi,in un’unica soluzioneentro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari ammontare a decorrere dal mese di giugno 2020.Per ciò che attiene a quanto eventualmente già versato, non è applicabile alcunrimborso. 4 Contribuenti che hanno intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2020 Le sospensioni di cui sopra si è detto, inoltre, competono a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2020 v. articolo 18 comma 5 e che, come tali non presentano, il parametro storico per verificare il calo dei ricavi o compensi. Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 18 dispone, altresì, la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosicivilisticamentericonosciuti, che svolgano attività di interesse generale non in regime d’impresa. 5 Contribuenti che operano nelle zone maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, il comma6 del DL 23/2020,dispone per i mesi di aprile e maggio la sospensione dei versamenti Iva. Unica condizioneper fruire del beneficio è che i contribuenti abbiano subito unadiminuzione del fatturato dei corrispettivi di almeno il 33%nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. 6 Particolari settori Il comma 8 dell’articolo 18 è destinato a settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica. Invero, per leimprese turistico-recettive, leagenzie di viaggio e turismo e itouroperator, restano valide le previsioni recate dall’articolo 8, comma 1, D.L. numero 9/2020, ossia la sospensione finoal 30 aprile 2020dei versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli artt.23 e 24 deld.P.R. numero 600/1973 e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Per le imprese operanti inspecifici settoridi cui all’articolo 61 del D.L. numero 18/2020 federazioni sportive, ristoranti, teatri, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, etc. , resta valida - per i mesi di mesi di aprile e maggio 2020 - la sospensione fino al 30 aprile 2020 solo per il settore dello sport, fino al 31 maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. numero 600/1973, e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 7 Forme di cooperazione tra PA Infine, al comma 9 del citato articolo 18 sono previsteforme di cooperazionetra Agenzia delle Entrate,INPS, l’INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali,ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione dei ricavi e compensi tra marzo, aprile 2019 e marzo e aprile 2020,necessario per fruiredella sospensione dei versamenti di cui sopra. 8Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi fino a 400.000 euro di cui all’articolo 19 del DL Liquidità. L’articolo 19d.l.numero 23/2020 amplia, sotto il profilo temporale le previsioni contenute nel comma 7 dell’articolo 62 deld.l.17 marzo 2020, numero 18 disposizione conseguentemente abrogata , prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territoriodello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente aquello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, ilnon assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepitinel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 data di entrata invigore deld.l.17 marzo 2020, numero 18 e il 31 maggio 2020 in luogo del31 marzo 2020 ,alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di cui agli artt.25 e 25-bisd.P.R.29 settembre 1973, numero 600, da parte del sostituto d'imposta. Condizioneper poter fruire del beneficio, è che il contribuente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente. I contribuenti, che si avvarranno della predetta agevolazione, provvederannoa versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 in luogo del 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 in luogo di maggio 2020 , senza applicazione di sanzioni e interessi. In conclusione È evidente lo sforzo dell’esecutivo, il quale posticipa alcuni versamenti fiscali e ciò, al fine di non privare di liquidità le aziende e i professionisti, garantendo a questi la provvista per ripartire. Da più parti, ci si aspettava provvedimenti più coraggiosi oincisivi,comead esempio il rinvio al 30 settembre di tutti i versamenti, compresi non solo i versamenti periodici di IVA, ritenute, contributi previdenziali e premi assicurativi, ma anche quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi e IRAP che scadono il 30 giugno. Ma allo stato, l’esecutivo ha fatto il possibile in piena situazione emergenziale, trovandosi a fronteggiare una crisi sanitaria prima e reddituale/finanziaria poi, senza eguali. Tuttavia, come già anticipato,la sospensione prevista dal nuovo Decreto non opera “a prescindere”, poiché è richiesto di verificare una contrazione del volume di ricavi o compensinei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindivi potranno essere molteplici situazioni contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppurecontrazione in uno solo dei duemesiinteressati marzo ed aprile con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi. Ancora, ilriferimento ai ricavi o compensicomplica la verifica del requisito. Invero, come evidenziato con un comunicato stampa diramato in data 07 aprile 2020 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, tale soluzione normativa obbliga i soggetti in contabilità ordinaria che determinano i ricavi in base al principio di competenza,a effettuare le scritture di assestamento si pensi a un ricavo di competenzadi più mensilità per entrambi i mesi di osservazione,con unaggravio di costie incertezze poco comprensibili. Peraltro, le stesse difficoltà dovrebbero essere affrontate dall’Agenzia delle Entrate in sede di eventuale controllo, per cui la scelta normativa appare ancora di più irrazionale. Sarebbe stato più opportuno riferirsi al volume d’affari Iva, facilmente desumibile dalla stessa Amministrazione finanziaria tramite il flusso delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio e delle liquidazioni periodiche inviate. Ma a parte questa criticità, il provvedimento mira a garantire liquiditàagli operatori commerciali, non privando i contribuenti di quelle provvista finanziaria,assolutamentenecessaria in questo specifico momento storico. Fonte iltributario.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus