A seguito delle modifiche apportate dalla l. numero 67/2014, l’articolo 175, comma 2, c.p.p., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, è parzialmente abrogato ma continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che erano già stati dichiarati contumaci alla data del 22 agosto 2014.
Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9358/19, depositata il 4 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Milano respingeva l’istanza di restituzione in termini avverso la sentenza di prime cure ritenendo non applicabile l’articolo 175 c.p.p. in quanto il processo si era svolto in assenza dell’imputato. Rilevava inoltre la Corte che l’imputato aveva avuto conoscenza del processo attraverso la notifica del decreto che dispone il giudizio e del verbale di udienza, circostanza confermata dalla nomina di un difensore di fiducia e dall’elezione di domicilio. Avverso tale pronuncia, l’imputato ricorre in Cassazione deducendo l’inapplicabilità delle norme in materia di assenza dell’imputato posto che la data del commissi delicti era anteriore alla l. numero 67/2014. Restituzione nel termine. Il ricorso risulta privo di fondamento e offre l’occasione per gli Ermellini di ripercorre le modifiche apportate all’istituto della restituzione del termine a seguito dalla l. numero 67/2014. Con essa il legislatore, nel quadro dell’eliminazione dell’istituto della contumacia e della previsione di un apposito rimedio straordinario revocatorio del giudicato di cui all’articolo 629-bis c.p.p. Rescissione del giudicato , ha limitato l’ambito di applicazione dell’articolo 175, comma 2, c.p.p. alle ipotesi di decreto penale di condanna divenuto esecutivo senza che il condannato ne abbia avuto tempestiva ed effettiva conoscenza, sempre che non vi sia stata rinuncia espressa all’opposizione. Per quanto riguarda il regime temporale di applicabilità delle nuove norme, l’articolo 15-bis l. numero 67/2014 dispone che le disposizione degli articolo 420-bis e quater c.p.p., introdotti appunti dalla medesima l. numero 67/2014, non si applicano ai processi in corso nei quali l’imputato sia già stato dichiarato contumace, i quali continuano a essere disciplinati dalle disposizioni previgenti. La Corte cristallizza dunque il principio per cui l’articolo 175, comma 2, c.p.p., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia parzialmente abrogato, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci alla data del 22 agosto 2014. Posto che nel caso di specie, la notifica del decreto di rinvio a giudizio con verbale di udienza si è perfezionata quasi un anno dopo tale limite temporale, il ricorso risulta inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 novembre 2018 – 4 marzo 2019, numero 9358 Presidente Cammino – Relatore Verga Ritenuto in fatto S.N. ricorre avverso il provvedimento della Corte d’Appello di Milano che il 16.3.2017 ha respinto l’istanza di restituzione in termini avverso la sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano dell’8.10.2015. Evidenzia la Corte d’Appello che il processo si è svolto in assenza dell’imputato, con la conseguenza che non trova applicazione l’articolo 175 c.p.p., rilevando anche che l’imputato aveva avuto conoscenza del processo perché aveva ricevuto il 14.5.2015 la notifica del decreto che dispone il giudizio e del verbale di udienza del 18.9.2014 e, all’esito di detta notifica aveva nominato difensore di fiducia e aveva eletto domicilio poi rivelatosi inidoneo, e sottolineando anche come l’istante non avesse indicato quando aveva avuto effettiva conoscenza della sentenza del Tribunale. Deduce il ricorrente di essere detenuto ininterrottamente dal 6.5.2016 e che al momento del recapito dell’ordine di esecuzione - che indica come effettuato il 3.2.2017 - si era subito attivato. Contesta la decisione della Corte Territoriale sostenendo l’inapplicabilità nel processo in esame delle norme in materia di assenza considerato che la data del commissi delicti è anteriore alla L. numero 67 del 2014. Considerato in diritto Deve preliminarmente rilevarsi che l’avviso di fissazione dell’odierna udienza è stato notificato al difensore del ricorrente non munito di pec mediante deposito in cancelleria, ai sensi del D.L. numero 179 del 2012, articolo 16, commi 4 e 6. Il ricorso è destituito di fondamento giuridico. L’istituto della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, introdotto sotto l’articolo 175 c.p.p., comma 2, dal D.L. numero 17 del 2005, convertito dalla L. numero 60 del 2005, in ottemperanza ai moniti ed alle note condanne pronunciate dalla CEDU nei confronti dell’Italia in rapporto al difetto di garanzie che regolavano, per l’appunto, il processo in absentia v., in particolare, le note sentenze Sejdovic c. Italia e Somogyi c. Italia , è stato radicalmente modificato dalla L. 28 aprile 2014, numero 67, articolo 11, comma 6, Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili , in quanto - nel quadro ed in rapporto alla intervenuta eliminazione dell’istituto della contumacia ed alla previsione di un apposito rimedio straordinario revocatorio del giudicato, previsto sotto l’articolo 625 ter c.p.p., ora articolo 629 bis c.p.p., e denominato rescissione del giudicato attivabile nel caso in cui l’interessato abbia avuto conoscenza del processo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, provando che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo l’ambito applicativo del vecchio articolo 175, comma 2, del codice di rito è stato limitato alla ipotesi del decreto penale di condanna divenuto esecutivo senza che il condannato ne abbia avuto tempestiva ed effettiva conoscenza, sempre che non vi sia stata rinuncia espressa alla opposizione. Il problema se tale novellazione, che corrisponde, nella sostanza, ad una intervenuta abrogazione, in parte qua, dell’istituto oggetto del presente ricorso, trovi applicazione nei procedimenti in corso, in ragione del noto brocardo tempus regit actum, che regola la successione nel tempo delle norme processuali, è stato risolto dalla citata L. numero 67 del 2014, articolo 15 bis, inserito dalla L. 11 agosto 2014, con decorrenza dal 22 agosto 2014, che ha stabilito che le disposizioni degli articolo 420 bis e quater, introdotte dalla L. 28 aprile 2014, numero 67, non si applicano ai processi in corso nei quali l’imputato sia già stato dichiarato contumace, processi che continuano ad essere disciplinati dalle previsioni normative anteriormente vigenti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia ed ai suoi effetti. Come affermato da questa Corte nella sentenza numero 23882 del 27/05/2014 Rv. 259634, con il richiamo ai principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di irretroattività, se si ha riguardo al contenuto della disciplina che la L. numero 67 del 2014, ha dettato nel capo terzo, ove - negli articolo da 9 a 15 - sono state introdotte disposizioni profondamente innovative in tema di procedimento in assenza, attraverso una rimodulazione delle sequenze e degli istituti tesi ad assicurare la partecipazione dell’imputato al processo, e se si considera la intima correlazione che lega fra loro l’intera gamma delle previsioni che scandiscono la nuova dinamica ed i relativi presupposti, non potrà che concludersi nel senso che tra la vecchia disciplina del procedimento in contumacia e degli istituti ad essa coesi - tra cui la notifica dell’estratto contumaciale e la restituzione nel termine per proporre impugnazione non possano ammettersi contaminazioni parziali ad opera delle nuove previsioni, pena, altrimenti, l’innesto di un tertium genus processuale, privo di qualsiasi coerenza, giustificazione sistematica e base normativa Deve pertanto affermarsi che la previgente formulazione dell’articolo 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla L. numero 67 del 2014, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo, alla data del 22 agosto 2014, situazione che non si è verificata nel caso in esame, come attestato dal fatto che la notifica del decreto di rinvio a giudizio con il verbale di udienza si è perfezionata il 14.5.2015. Il ricorso è pertanto inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico perché non si confronta con le argomentazioni del provvedimento imputo in punto regolarità della notifica della citazione. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.