Illecito negare l’equo indennizzo a chi non si è potuto costituire parte civile per la giustizia lumaca

Le tutele previste dall’art. 6 Cedu si applicano indipendentemente dal riconoscimento dello status di parte in un processo penale, tanto più se in esso la vittima di un reato vuole proteggere un suo diritto di natura civile e l’esito della fase istruttoria è fondamentale per questa tutela. La CEDU è critica con la nostra prassi sul punto e ritiene l’equo indennizzo uno strumento efficace contro la giustizia lumaca.

È quanto deciso dalla CEDU sez. Arnoldi c. Italia ric.35637/04 del 7/12/17. Il caso. Nel 1990 denunciò al sindaco ed alla polizia la vicina per aver costruito una canna fumaria sul muro del suo appartamento senza chiederle il permesso il geometra del comune era favorevole alla demolizione, ma l’ente, nel 1994, si oppose perché la proprietaria dell’immobile confinante aveva presentato una dichiarazione giurata sua e di 4 testimoni in cui si affermava che la canna fumaria esisteva da tempo. Nel 1995 li querelò per falso ex articolo 483 c.p., ma, nonostante diversi solleciti, le indagini non furono de facto svolte ci fu solo l’interrogatorio della vicina nel 1999 che si avvalse della facoltà di non rispondere , sì che nel 2003 furono definitivamente chiuse perché il reato era prescritto. La richiesta d’equo indennizzo presentata lo stesso anno fu dichiarata inammissibile perché non si era potuta costituire parte civile e non aveva avviato un’azione civile parallela a quella penale. Riconoscimento dello status di parte in Italia. Secondo la Consulta la parte lesa non ha lo status di parte nel processo penale C. Cost. 23/15 ed ord. 254/11 , ma solo quella di soggetto eventuale e le vengono riconosciuti alcuni diritti tra cui quello di costituirsi parte civile, essere informata sull’archiviazione ed opporvisi articolo 79 ss, 90ss, 359 ss, 394 e 408 ss cpp . Nei reati di falso, come quello in esame, disciplinati tra quelli contro la fede pubblica, s’intende tutelare una pluralità di beni giuridici non solo l’interesse pubblico alla veridicità di alcuni documenti, ma anche quelli degli individui lesi dagli effetti giuridici prodotti da questi atti asseritamente falsi. La S.C. riconosce loro lo status di parte lesa e quindi la possibilità di costituirsi parte civile Cass. 3067/17 e 46982/07 all’udienza preliminare innanzi al GIP se non si costituiscono o non possono farlo, come nella fattispecie, perdono il diritto a chiedere l’equo indennizzo non potendo essere considerati vittima dell’eccessiva durata del processo ex multis Cass. 8291/16 e 1405/03 . Critiche della CEDU. La CEDU critica queste peculiarità del nostro ordinamento ritenendole in contrasto con l’articolo 6 è applicabile indipendentemente dal riconoscimento dello status di parte ogni volta che l’interessato, nell’ambito di una procedura penale, vuole ottenere la tutela di un suo diritto di natura civile tutela della reputazione o, nel nostro caso, della proprietà o farne valere uno suo risarcitorio e qualora l’esito della fase istruttoria è fondamentale per la protezione del suo diritto civile Limata ed altri c. Italia nel quotidiano del 10/12/13,Cocchiarella c. Italia [GC] del 2006,Scottani c. Italia del 24/2/5 e Perez c. Francia [GC] del 2004 . Come rileva la prassi della CEDU queste tutele sono concesse anche nei casi in cui la richiesta d’indennizzo non era stata ancora avanzata o depositata laddove il diritto interno lo consentiva . Ergo la nostra giurisprudenza contrasta con questi assunti. Dato che il nostro sistema si basa sui principi di legalità e di legittimo affidamento le nostre autorità giudiziarie avrebbero dovuto perseguire e punire i responsabili e la ricorrente aveva fatto legittimo affidamento sulla possibilità di costituirsi parte civile e chiedere l’indennizzo, ma non è stato possibile per quanto sopra. Per la CEDU è parte lesa, avendo esercitato i diritti e le facoltà riconosciuto dal nostro ordinamento e la sua posizione non differisce da quella della parte civile sotto l’ottica dell’articolo 6 la cui applicabilità ai casi analoghi al nostro deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle peculiarità del sistema giuridico nazionale e delle circostanze della lite nel nostro caso sono stati indubbiamente violati entrambi i suddetti parametri. Lo Stato, poi, ha l’onere di garantire i diritti fondamentali che si vogliono far valere in sede penale, anche se è concesso dall’ordinamento interno esperire contestuali azioni civili per gli stessi fini. Legge Pinto e mancato accesso alla giustizia. La CEDU rileva come l’equo indennizzo sia un efficace strumento di tutela contro la giustizia lumaca, ma che non ha alcuna rilevanza sotto il profilo del mancato accesso alla giustizia e delle conseguenze che ciò ha avuto sui diritti economici della ricorrente, tanto più che questa censura era irricevibile perché tardiva. Si noti che nel liquidare le spese di lite la CEDU ha rimborsato quelle per il giudizio ex Legge Pinto, non quelle innanzi a sé perché non documentate liquidati € 4500 per danni morali oltre oneri di legge .

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