Sull’ammissibilità del ricorso o dell’appello senza deposito della ricevuta di spedizione

La sezione Tributaria della Suprema Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente, al fine di valutare l’opportunità di far decidere alle Sezioni Unite la controversa questione dell’ammissibilità del ricorso o dell’appello senza deposito della ricevuta di spedizione.

Con Ordinanza interlocutoria numero 18001 del 14 settembre 2016 la sezione Tributaria della Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, stante l’interesse generale ad un’univoca soluzione interpretativa, affinchè valuti l’opportunità di far decidere alla Sezioni Unite la controversa questione della ammissibilità del ricorso o dell’appello privo di ricevuta di spedizione e la controversa questione della rilevanza , ai fini della costituzione in giudizio, del ricorrente o appellante, della data di spedizione postale del ricorso e non da quella della sua ricezione da parte del destinatario. Vicenda. Nel caso di specie, il contribuente, in riferimento ad un appello del fisco proposto tramite spedizione di plico raccomandato, ha chiesto al giudice del gravame l’inammissibilità dell’impugnazione, in assenza di deposito della ricevuta di spedizione dell’atto, atteso che ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. numero 546/92 si osservano le regole previste per il ricorso introduttivo il ricorrente, in caso di proposizione dell’impugnazione attraverso il servizio postale deve depositare, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, la fotocopia della ricevuta della spedizione della raccomandata con la quale è stato notificato l’atto. Nella specie, il fisco aveva depositato la ricevuta di ritorno ed aveva affermato che la stessa, poiché riportava anche la data di spedizione, era equipollente alla ricevuta mancante. Il giudice del gravame ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione. Il fisco con il ricorso in Cassazione ha lamentato un’errata interpretazione della norma. Pronuncia. I Giudici di legittimità, con l’ordinanza citata, hanno puntualizzato quanto segue. Gli obblighi derivanti dall’articolo 22 del d.lgs. numero 546/92 , assolvono ad una duplice funzione osservanza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso o dell’appello, onde evitare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, mediante deposito di copia dell'atto alla segreteria della commissione entro 30 giorni dalla spedizione alla parte. Su quest’ultimo punto, peraltro, esistono due differenti interpretazioni sul computo dei predetti 30 giorni un orientamento afferma che il termine decorra dalla data di spedizione nr. 8664/2011 e 20787/2013 e l’altro dalla data di ricezione del plico postale nr. 18373/2012, 12027/2014 . Emerge, pertanto, la necessità che su tale aspetto intervengano le Sezioni Unite, poiché rappresenta il dato cui ancorare il controllo sulla tempestività. In riferimento alla inammissibilità del ricorso o dell’appello per il mancato deposito nei 30 giorni della ricevuta di spedizione, sussiste un preciso orientamento non consolidato secondo cui il deposito della ricevuta di spedizione è surrogabile con la ricevuta di ritorno. Fermo restando che in ogni caso, la ricevuta di ritorno va depositata entro 30 giorni dalla notifica, occorre rilevare che la “data di spedizione” in essa contenuta è compilata a cura del mittente, con la conseguenza che non si tratta di un fatto attestato dall'agente postale per il quale può valere la fede privilegiata. Riflessioni. E’ auspicabile che le Sezioni Unite del Giudice di legittimità riconoscano che non costituisce motivo d'inammissibilità, ex articolo 53 e 33 d.lgs. numero 546/1992, dell'appello notificato a mezzo posta il fatto che, all'atto della costituzione, l'appellante depositi l'avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata, in luogo del prescritto avviso di spedizione in quanto anche l'avviso di ricevimento del plico raccomandato riporta la data della spedizione, con la conseguenza che il relativo deposito deve ritenersi idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all'incombente, anche in considerazione del principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata presso la segreteria della Commissione tributaria adita decorre dalla data della ricezione dell'atto da parte del destinatario e non da quella di spedizione. Tale auspicio trova conforto nell’insegnamento della Consulta sentenza numero 98/2004 , che ha sancito che l’inammissibilità deve essere limitata solo a quelle cause che costituiscano una ragionevole sanzione per la parte processuale, che si deve mirare a contrastare la realizzazione della giustizia solo per ragioni di seria importanza, che i profili di forma devono essere valutati con criteri di equa razionalità, che si deve assicurare l’armonia sistematica del regime dell’istituto controverso con lo specifico sistema processuale cui esso appartiene il canone ermeneutico adottato dal giudice delle leggi, ad es., nelle sentenze Corte Cost., nnumero 520/2002 e 98/2004 è quello secondo cui è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia istituzionalmente propria del processo, ma consenta altresì, per quanto possibile, di limitare al massimo l’operatività d’irragionevoli sanzioni d’inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi. L’ordinamento processuale vigente, in ogni suo ramo, e quindi anche nel sistema del contenzioso tributario, si ispira al principio, desumibile dall’articolo 156 c.p.c., della conservazione degli atti, in virtù del quale ogni attività giuridica, finché è possibile, deve essere utilizzata e posta nelle condizioni di raggiungere lo scopo cui risulta indirizzata. Le norme processuali in genere, e quelle sul processo tributario in particolare, debbono essere interpretate in modo da tutelare ad un tempo la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, nel contempo in modo da limitare al massimo l’operatività di “irragionevoli” sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi Nel processo tributario l’inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata solo in casi eccezionali e non per vizi meramente formali.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza interlocutoria 20 luglio – 14 settembre 2016, numero 18001 Presidente/Relatore Virgilio Ritenuto in fatto 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale, in controversia concernente cartelle di pagamento emesse nei confronti di Z.M. per IVA, IRPEF ed IRAP relative all'anno 2005, è stato dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio in ragione del mancato deposito, nel termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, previsto dal D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 22, comma 1, richiamato, per l'appello, dall'articolo 53, comma 2 -, unitamente a copia del ricorso spedito per posta, della fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata dell'atto stesso. 2. Il contribuente non si è costituito. Considerato in diritto 1. Con l'unico motivo, la ricorrente Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, articolo 22, comma 1, e articolo 53, comma 2. Osserva che a secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, previsto nelle norme citate, decorre non dalla data di spedizione postale del ricorso ma da quella della sua ricezione da parte del destinatario b la funzione del deposito della ricevuta di spedizione è, quindi, solo quella di consentire la verifica della tempestività dell'impugnazione, con la conseguenza che il suo mancato deposito al momento della costituzione, alla stregua dei principi di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni di inammissibilità, non può giustificare una tale pronuncia, che può conseguire soltanto al fatto che il ricorso non risulti effettivamente proposto nei termini c la presenza in atti della ricevuta di spedizione è ininfluente qualora sia stato prodotto tempestivamente l'avviso di ricevimento del plico che, in base ai vigenti regolamenti postali, ne riproduce il contenuto essenziale d nel caso di specie, dall'avviso di ricevimento, ritualmente depositato, risulta che l'appello è stato spedito il 24 marzo 2011 e ricevuto il 28 marzo e che, quindi, era tempestiva sia l'impugnazione essendo stata la sentenza depositata il 24 settembre 2010 , sia la costituzione in giudizio avvenuta il 21 aprile 2011 . 2.1. La questione da esaminare concerne, dunque, in generale, l'interpretazione delle due disposizioni sopra citate l'articolo 53, comma 2, che stabilisce che il ricorso in appello deve essere depositato a norma dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 e l'articolo 22, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. numero 546 del 1992 - di diretta applicazione nel giudizio tributario di primo grado -, secondo cui il ricorrente deve, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso , depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmettere ad essa a mezzo di plico raccomandato, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale tale deposito è previsto a pena d'inammissibilità , rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce . 2.2. La giurisprudenza di questa Corte, al fine di cogliere la portata di dette disposizioni, non ha mancato anzitutto di individuarne la ratio. Si è sottolineato al riguardo che il deposito presso la segreteria della commissione tributaria adita non solo della copia del ricorso spedito per posta, ma anche della fotocopia della ricevuta attestante la data della spedizione per raccomandata del ricorso introduttivo o in appello , assolve una duplice funzione a da un lato, consente la verifica dell'osservanza - nel giudizio di primo grado - del termine di decadenza dalla proposizione del ricorso D.Lgs. numero 546 del 1992, ex articolo 21, ai fini dell'eventuale definitività del provvedimento dell'amministrazione finanziaria oggetto di doglianza, ovvero - nel giudizio di appello - del termine di decadenza dall'impugnazione, previsto dall'articolo 51 del D.Lgs. cit., ai fini del passaggio in giudicato della sentenza gravata h dall'altro lato, consente la verifica della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, in quanto la decorrenza del termine di trenta giorni per tale costituzione è normativamente ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, come si evince dal fatto che l'articolo 22, comma 1, cit. prevede modalità di deposito che presupporrebbero solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui all'articolo 16, comma 5, del medesimo D.Lgs. numero 546 del 1992, a tenore del quale i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto Cass. numero 20787 del 2013 e precedenti ivi richiamati . 2.3. Deve a questo punto sottolinearsi, con specifico riguardo alla seconda ratio della disposizione dell'articolo 22 cit., relativa alla verifica della tempestività della costituzione del ricorrente/appellante, che la stessa è suscettibile di venir meno ove si segua - come fa un secondo filone giurisprudenziale più recente - la diversa interpretazione secondo cui la previsione per la quale la costituzione del ricorrente debba avvenire entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso andrebbe letta facendo decorrere il termine non dalla spedizione, ma dalla ricezione del plico postale raccomandato. Se del primo orientamento sono espressive Cass. nnumero 20262 del 2004, 14246 del 2007, 7373 e 8664 del 2011 e 20787 del 2013 cit., il secondo orientamento è accolto, ad es., da Cass. nnumero 12185 del 2008, 9173 del 2011, 18373 del 2012, 12027 del 2014. Mentre il primo orientamento si basa, come detto, sul fatto che l'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. cit. prevede modalità di deposito che presupporrebbero solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui all'articolo 16, comma 5, del D.Lgs. medesimo, il secondo indirizzo - ispirato dal progressivo affermarsi nell'ordinamento del principio di scissione degli effetti delle notificazioni, in una logica unitaria tra notificazioni a mezzo di p.u. notificatore e del servizio postale, oltre all'invio postale diretto nel settore tributario valorizza proprio l'appena citato articolo 16, comma 5, per affermare, in sostanza, che lo stesso non conosce deroghe del resto, l'articolo 20, comma 2 il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione riprodurrebbe l'esordio dell'articolo 16, comma 5 qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione , ma sarebbe significativo che quest'ultima norma prosegua stabilendo che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto ne discenderebbe che, siccome il termine di trenta giorni fissato dall'articolo 22 per la costituzione in giudizio del ricorrente ha inizio dalla proposizione - vale a dire dalla notificazione - del ricorso, esso non potrebbe che decorrere dalla data di recapito postale dell'atto al destinatario. 2.4. Fermo restando dunque che, al fine di cogliere la effettiva portata dell'articolo 22, comma 1, cit., si rivela necessario il definitivo intervento chiarificatore delle sezioni unite sulla predetta questione, va osservato che, anche a voler ipotizzare che - in conformità al secondo degli orientamenti giurisprudenziali esposti - il termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente debba decorrere dalla ricezione del plico in raccomandazione, resterebbe ferma la prima ratio della previsione di deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione, connessa, come detto, alla verifica della tempestività del ricorso. E' importante rilevare, al riguardo, che il procedimento innanzi alle commissioni tributarie, al fine di soddisfare esigenze di speditezza e deflazione, contempla una specifica fase processuale dedicata all' esame preliminare del ricorso articolo 27 e ss. D.Lgs. cit. , nell'ambito del quale è affidata al presidente, quale organo monocratico, la dichiarazione di inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta , con decreto reclamabile innanzi alla commissione tale esame avviene una volta scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti articolo 27 , in alternativa alla fissazione della trattazione con nomina del relatore innanzi alla commissione articolo 30 . 3.1. Va ora affrontato il tema della sanabilità del vizio di inammissibilità per mancato deposito - nei trenta giorni dall'invio o dalla ricezione, a seconda della soluzione della predetta prima questione del ricorso a mezzo posta - della fotocopia della ricevuta di spedizione. Sul tema si riscontra un secondo contrasto giurisprudenziale, più direttamente influente sulla soluzione della controversia in esame e di numerose altre pendenti, relative ad analoghe decisioni di merito . Secondo un primo indirizzo - in cui si annoverano Cass. nnumero 24182 del 2006, 1025 del 2008, 7373, 8664, 10312 del 2011, 20787 del 2013, 23234 del 2014, 12932 e 18121 del 2015 - la rituale costituzione in giudizio del ricorrente richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della commissione tributaria adita, di copia del ricorso spedito per posta, unitamente a fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale in difetto il ricorso è inammissibile nè il vizio è sanabile per via della costituzione del convenuto. Secondo un altro indirizzo - inaugurato da Cass. numero 4615 del 2008 - il deposito, all'atto della costituzione, della ricevuta di spedizione è surrogabile mediante il deposito, sempre all'atto della costituzione, della ricevuta di ritorno si è argomentato in tal senso atteso che anche l'avviso di ricevimento del plico raccomandato riporta la data della spedizione , per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all'incombente . Nello stesso senso si sono espresse Cass. nnumero 27991 del 2011, 23593 del 2012, 7645 del 2014, 5376, 14183 e 18296 del 2015, con le quali si è in sostanza affermato che la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso è ininfluente ove sia comunque prodotto tempestivamente l'avviso di ricevimento del plico. 3.2. Va premesso che dai precedenti da ultimo citati si evince, con sufficiente chiarezza, anche se non sempre in modo esplicito, che il deposito dell'atto ritenuto equipollente cioè dell'avviso di ricevimento debba comunque avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla più volte citata disposizione. Del resto, la soluzione opposta non appare ipotizzabile, stante la predetta sanzione di inammissibilità espressamente comminata per il deposito tardivo, e considerato che analoga statuizione non potrebbe non essere estesa anche al deposito tardivo della fotocopia della ricevuta di spedizione. 3.3. Viene a questo punto in rilievo, in relazione al secondo orientamento, la questione relativa all'idoneità - dimostrativa e probatoria dell'avviso di ricevimento rispetto alla data di spedizione del ricorso. Il punto cruciale, infatti, concerne l'efficacia fidefacente dell'avviso di ricezione non già relativamente alla data di consegna del plico al destinatario, bensì alla data di spedizione. Va rilevato che la notifica dei ricorsi innanzi alle commissioni tributarie avviene, in gran parte dei casi come in quello in esame , secondo le modalità alternative contemplate dall'articolo 16, commi 2 e 3, del D.Lgs. numero 546 cit., richiamate dall'articolo 20, ossia essenzialmente direttamente a mezzo del servizio postale , senza intermediazione di pubblici ufficiali diversi dagli agenti postali. Con riguardo a tale tipologia di notifica, Cass. numero 12932 del 2015 in conformità a Cass. numero 20786 del 2014 , dopo aver ribadito che la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere effettuata la notifica senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quella di cui alla L. numero 890 del 1982, regolante le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, ha considerato priva di alcun valore probatorio la data di spedizione della raccomandata risultante dall'avviso di ricevimento in quanto priva di fede privilegiata e non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell'ufficiale postale , confermando una declaratoria di inammissibilità dell'appello ciò poichè l'apposizione di tale indicazione sull'avviso di ricevimento non è riconducibile all'agente postale, ai sensi del D.P.R. numero 655 del 1982, articolo 6 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni . 3.4. L'applicazione agli avvisi di ricevimento della disciplina di cui al citato D.P.R. numero 655 del 1982, in una con il decreto del Ministro delle comunicazioni del 9 aprile 2001 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 aprile 2001, numero 95 , recante Approvazione delle condizioni generali del servizio postale , ha effettivamente un rilievo essenziale sull'interpretazione da fornire per risolvere il contrasto illustrato. In particolare, rilevano le seguenti disposizioni del D.P.R. numero 655 del 1982 a il già richiamato articolo 6, che dispone che gli avvisi di ricevimento, di cui all'articolo 37 del codice postale, sono predisposti dagli interessati , che possono essere anche autorizzati a stamparli in conformità al modello b l'articolo 7, che stabilisce che l'avviso di ricevimento, precompilato dunque dal mittente in tutte le possibili dizioni diverse da quelle di competenza dell'agente di distribuzione, è avviato , cioè inoltrato nell'ambito della spedizione postale, insieme con l'oggetto cui si riferisce , in genere ad esso materialmente congiunto c l'articolo 8 riprodotto sostanzialmente nell'articolo 33 del citato d.m. , che dispone che l'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario se il destinatario rifiuta di firmare, è sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta consegna, che l'agente postale apponga sull'avviso stesso la relativa dichiarazione . Inoltre, l'avviso, nel modello approvato, consiste in una cartolina costituita da un fronte comprendente una zona in cui il mittente deve inserire i dati della persona a cui va restituita la cartolina e - ciò che più interessa - da un retro , ove, sotto l'intitolazione avviso di ricevimento , sono a disposizione alcune caselle da barrare o compilare, per specificare la natura dell'oggetto spedito e il numero della raccomandata, e alcuni spazi in bianco da completare, tra i quali quello relativo alla data di spedizione . Infine, in calce, si collocano gli altri spazi che il mittente deve lasciare in bianco firma per esteso del ricevente , data , firma dell'incaricato alla distribuzione , bollo dell'ufficio di distribuzione . Ne deriva, in conclusione, che l'avviso è precompilato dal mittente, ad eccezione della firma del ricevente e delle ulteriori asseverazioni che, come detto, seguono, anche topograficamente, l'apposizione di tale firma. Tale ricostruzione consente di affermare che a l'avviso contiene l' attestazione di fatti avvenuti innanzi all'agente postale di distribuzione secondo le formule che l'articolo 2700 cod. civ. utilizza per definire l'efficacia probatoria dell'atto pubblico , limitata all'avvenuta apposizione della firma da parte del destinatario con la relativa data b l'avviso non contiene - almeno in base al modello standardizzato -alcuna attestazione di fatti avvenuti innanzi all'agente postale di accettazione , tra i quali l'attestazione della data dell'invio. Benchè sia presumibile che l'agente postale di distribuzione possa accedere ad evidenze interne, o al limite verificare eventuali bollature sul plico, al fine di accertare la data di spedizione, il relativo spazio non è -quindi - da lui compilato, nè le evidenze indirette anzidette potrebbero far ritenere la spedizione avvenuta dinanzi al medesimo. 4. Conclusivamente, rileva il Collegio che sussistono contrasti giurisprudenziali rilevanti ai fini della decisione del ricorso e di altri analoghi pendenti presso la sezione , in ordine non solo alla portata ed alle modalità applicative anche quanto al computo del termine della sanzione di inammissibilità per la costituzione del ricorrente/appellante nel processo tributario di merito senza il deposito della copia della ricevuta della spedizione del ricorso per posta raccomandata, ma anche, e soprattutto, nel caso di ritenuta equipollenza rispetto a detto documento dell'avviso di ricevimento, in ordine all'ambito delle indicazioni fornite di fede privilegiata, tra quelle riportate sull'avviso stesso, con particolare riguardo alla data di spedizione questione quest'ultima di interesse generale per tutto il contenzioso in cui rilevi la prova della data di spedizione di lettere raccomandate, e per questo qualificabile come questione di massima di particolare importanza . Ricorrono, pertanto, le condizioni per la rimessione degli atti al Primo Presidente, affinchè valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle sezioni unite. P.Q.M. dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite.