Non è antisindacale sostituire i lavoratori in sciopero

di Luigi Giuseppe Papaleo

di Luigi Giuseppe Papaleo *Giusto bilanciamento tra diritto di sciopero e libertà di iniziativa economica. La tematica del diritto allo sciopero, quale espressione di una prerogativa collettiva del lavoratore sancita peraltro a livello costituzionale cfr. articolo 4, 40 Cost , va trattata congiuntamente ed in contraddittorio con la libertà dell'iniziativa economica, anch'essa di dignità costituzionale cfr. articolo 41 Cost. , poiché il legittimo esercizio della prima situazione giuridica soggettiva consente e pone i limiti al legittimo esercizio della seconda, seguendo uno schema reciproco e vicendevole ciò, peraltro, indipendentemente dal contesto e/o settore lavorativo preso a riferimento sia esso quello dei servizi pubblici essenziali oppure, altresì, quello dell'impresa commerciale ex articolo 2082-2195 c.c.Il crumiraggio come risorsa del datore di lavoro. La figura del crumiro nel settore giuslavoristico concerne il lavoratore disobbediente allo sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali OO.SS. , il quale presta il proprio consenso, verso il datore di lavoro, a sostituire i colleghi scioperanti, assieme alla tipologia delle mansioni assegnate allo stesso, le quali ancorchè di livello inferiore rispetto al suo normale inquadramento professionale, rendono legittimo e rispettoso del divieto ex articolo 2103 c.c., nonchè rispettoso anche delle libertà sindacali, il comportamento del datore di lavoro che si avvale di tale forza lavoro supplente al fine semplicemente di lenire e/o mitigare le conseguenze dannose per l'attività di impresa derivanti dall'astensione del lavoro proclamata dalle Organizzazioni Sindacali medesime.Giusta la reazione dell'imprenditore-datore di lavoro. La S. C., chiamata in più occasioni a pronunciarsi su tale delicata ed annosa querelle sin dall'anno 2002, ha da sempre sottolineato come, in presenza di un'azione sindacale di lotta, culminante nella proclamazione di un periodo di astensione dal lavoro dei propri iscritti, il datore di lavoro non è costretto a subire supinamente e passivamente l'iniziativa sindacale potendo invece adoperarsi, utilizzando gli strumenti opportunamente previsti dall'ordinamento giuridico, per circoscrivere ed arginare gli effetti dello sciopero dannosi per la sua attività di impresa e quindi salvaguardare il suo diritto soggettivo perfetto del libero esercizio dell'attività e/o iniziativa economica.Il datore di lavoro, quindi, in virtù della sua discrezionalità di impresa può giustamente e legittimamente avvalersi dei poteri negoziali ad essa inerenti e quindi, nello specifico, alleviare gli effetti dannosi della civile sommossa, ricorrendo alla sostituzione dei lavoratori in sciopero con la forza lavoro non scioperante e consenziente.Non sussiste antisindacalità nel comportamento datoriale. Tale comportamento datoriale non lede alcuna prerogativa sindacale, in quanto non viola alcuna norma di legge ed ai fini pratici non rende completamente vano ed inefficace l'atto di ribellione sociale, in quanto il datore di lavoro medesimo subisce comunque dei danni dall'astensione in parola, dovendo rinunciare alle mansioni di lavoro di quei lavoratori, adoperati in sostituzione dei colleghi scioperanti. Il caso concreto e il principio di diritto le ipotesi di condotta antisindacale. L'organizzazione sindacale che nel caso di specie ha ottenuto una declaratoria giudiziale di condotta antisindacale da parte di una impresa commerciale, nei rispettivi gradi di merito è stata poi, frenata dalla Suprema Corte di Cassazione che, nell'ambito di un giudizio solamente rescindente, conformemente al datato orientamento giurisprudenziale da essa già consolidato, ha espresso il seguente principio di diritto rinviando, poi alla Corte territoriale per il successivo giudizio rescissorio Il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione ad uno sciopero indetto dai lavoratori, è configurabile allorchè il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore se l'adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali .* Avvocato in Lauria