Multe a rate, permessi orari, ebbrezza lieve: in arrivo i chiarimenti dell'Interno

di Antimo Di Geronimo

di Antimo Di GeronimoPermessi orari per andare in auto al lavoro a chi ha la patente sospesa solo se l'infrazione non è reato, multe a rate per i meno abbienti, restituzione del veicolo confiscato fino al processo, effetti della depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza lieve. Sono questi alcuni degli argomenti sui quali il Ministero dell'Interno ha fornito spiegazioni con una circolare prot. numero 6535 del 22 aprile. Il provvedimento fa luce su diversi aspetti controversi riguardanti alcune modifiche introdotte al Codice della strada dalla legge 120/2010. Ecco le novità in dettaglio. Permesso orario solo a chi non ha causato incidenti o commesso reati articolo 218, comma 2 . Il permesso speciale di guida di tre ore al giorno per motivi di lavoro, previsto per i soggetti a cui sia stata sospesa la patente può essere accordato solo a coloro che, per effetto dell'illecito sanzionato, non abbiano causato un incidente oppure non siano incorsi in responsabilità penali. Conseguentemente, il permesso può essere attribuito anche a chi sia stato colto alla guida in stato di ebbrezza lieve con un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro g/l , perché la fattispecie è stata depenalizzata articolo 186, comma 2, lettera a .Il permesso resta precluso negli altri casi di guida in stato di ebbrezza lettere b e c e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti articolo 187 .Multe a rate per i meno abbienti articolo 202 bis . La rateizzazione delle sanzioni pecuniarie non inferiori a 200 euro può essere già applicata, anche in assenza del regolamento di attuazione, a patto che i destinatari versino in condizioni economiche disagiate.Gli interessati potranno accedere al beneficio producendo apposita istanza all'Amministrazione, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi. Decorsi 90 giorni, in assenza di un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto, da notificare nelle forme di rito, l'istanza si intenderà rigettata. Il provvedimento di rigetto o il silenzio-rigetto potranno essere impugnati davanti al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica o dalla formazione del silenzio-rigetto.Il veicolo confiscato può essere restituito fino al processo articolo 224 ter . Nei reati che prevedono la confisca, il sequestro o il fermo amministrativo del veicolo come sanzione accessoria, ferma la confisca al trasgressore nell'immediatezza del fatto, il veicolo può essere concesso in custodia all'interessato, previa istanza del medesimo. In ogni caso, la restituzione del veicolo è subordinata al versamento delle spese di recupero e di custodia nel frattempo maturate e sono fatti salvi i successivi effetti della sentenza penale di condanna vendita o rottamazione del veicolo .Veicoli da dissequestrare se lo stato di ebbrezza è lieve articolo 186, comma 2, lett. a . Il Ministero dell'Interno ha spiegato, inoltre, che i veicoli dissequestrati ai trasgressori colti alla guida in stato di ebbrezza lieve con tasso dal 0,4 5 a 0,8 grammi per litro per effetto della depenalizzazione di tale infrazione, ora derubricata ad illecito amministrativo, non possono essere nuovamente sequestrati perché, ai sensi dell'articolo 1 della legge 689/81 Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. .Ricorsi al Giudice di pace e rappresentanza in giudizio articolo 204 bis . In caso di azione davanti al Giudice di pace l'Amministrazione potrà essere rappresentata oltre che dal Prefetto anche dai funzionari della Prefettura. Allo stato la delega non può essere estesa ad altri soggetti, ma l'Amministrazione sta lavorando per ottenere un provvedimento legislativo ad hoc.Il favor rei non si applica agli illeciti avvenuti prima dell'8 agosto 2009 articolo 120 . Il Ministero dell'Interno ha stabilito, inoltre, che nonostante la nuova versione dell'articolo 120 comporti sanzioni più rigorose, esse si applichino anche a situazioni che abbiano avuto origine prima dell'entrata in vigore della legge 94/2009 8 agosto 2009 .La revoca della patente scatta anche in caso di misure personali articolo 120, comma 2 . E' stato chiarito, inoltre, che la revoca della patente, prevista per chi è stato sottoposto a misure di prevenzione per esempio soggiorno obbligato si applica anche a coloro che siano incorsi nell'applicazione di misure di sicurezza personali.No al raddoppio della sanzione se già applicata allo stesso caso articolo 120, comma 2 . L'Amministrazione ha chiarito, inoltre, che qualora il soggetto sia già stato punito per lo stesso comportamento con la sospensione oppure con il divieto di conseguire la patente o di condurre veicoli a motore, per effetto dell'applicazione di misure collegate alla normativa antidroga, ciò preclude l'applicazione delle analoghe sanzioni previste dall'articolo 120. L'Amministrazione ha motivato tale esimente in considerazione del fatto che l'ulteriore sanzionabilità costituirebbe un illogico raddoppio .Termine di decorrenza degli effetti interdittivi articolo 120, comma 3 . Gli effetti interdittivi al rilascio di una nuova patente conseguenti all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 120 decorrono dalla data di notifica della revoca.Per ora si può applicare solo la revoca e non l'inibizione al rilascio della patente articolo 120, comma 5 . L'Amministrazione centrale, infine, ha informato gli Uffici periferici della impossibilità di applicare l'inibizione del rilascio della patente di guida o di altri titoli di guida, perché non è ancora attiva la interconnessione delle banche dati del Dipartimento per le politiche del personale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E quindi, per il momento, è possibile applicare solo la revoca dopo il rilascio del titolo.