Appalti tra privati, Durc e solidarietà contributiva convivono

Con la circolare numero 106 del 10 agosto 2012 l’INPS precisa le novità introdotte dal ‘decreto semplificazioni’ in tema di obbligazioni solidali in campo di appalti tra privati, con riferimento ai profili retributivi, fiscali e contributivi.

Appalti e solidarietà. La solidarietà che sorge tra appaltante e appaltatore per le obbligazioni contributive legate all’esecuzione dell’appalto non porta all’esclusione del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Questo il contenuto essenziale della circolare INPS numero 106/12, illustrativa delle novità contenute nella legge numero 44/12, di conversione del d.l. numero 16/12. Obbligazioni contributiveCommittente e appaltatore sono solidalmente vincolati in relazione ai diritti retributivi, contributivi e fiscali spettanti ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto. La solidarietà passiva è riconducibile alla disciplina civilistica delle obbligazioni solidali ex articolo 1292 c.c., di modo che il creditore – in concreto l’INPS – può domandare la prestazione per intero a ciascuno dei debitori. Ne consegue che il committente è chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore oltre che con gli eventuali subappaltatori per l’intero importo della contribuzione previdenziale, oltre che della retribuzione. tempiLa circolare specifica anche che «ildies a quoa partire dal quale il committente, ex articolo 21 D.L. semplificazioni, non risponde dell’obbligo relativo alle somme aggiuntive coincide con tutti gli obblighi contributivi la cui scadenza del versamento è successiva al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del predetto decreto». Inoltre, «il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto». e Durc. Quanto al legame tra validità del Documento unico di regolarità contributiva e ‘pendenza’ della solidarietà contributiva, l’INPS afferma che «il debito contributivo nascente da solidarietà non pregiudica il rilascio del DURC regolare».

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