Con il D.P.R. numero 136 del 5 giugno 2012, entrato in vigore il 29 agosto 2012, e l’approvazione del nuovo Regolamento in materia si sono apportate importanti modifiche, dal punto di vista della tutela e dignità della persona, al Regolamento sull’ordinamento penitenziario di cui al D.P.R. numero 230/2000.
Diritti e doveri Si è, infatti, introdotta la carta dei diritti e doveri dei detenuti e degli internati, contenente l’indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati nuovo articolo 69 comma 2 D.P.R. numero 230/2000 . Si è previsto, inoltre, per ragioni di eguaglianza sostanziale, che peraltro si basano su un sano realismo tratto dalla particolare conformazione della popolazione carceraria nostrana, che la carta in questione sia redatta anche «nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri». A tal riguardo si dovrà considerare certamente l’intera popolazione delle carceri italiane ma nulla vieta di considerare anche le eventuali peculiarità del singolo istituto. Ciò non appare fuori luogo sia per evidenti ragioni di giustizia, sia per poter dare la più ampia effettività alla ratio del documento in questione si spera, quindi, che vengano utilizzati adeguati criteri di flessibilità. in attesa del decreto ministeriale Il contenuto specifico della carta dei diritti e dei doveri, tuttavia, è demandato ad un decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della modifica, decreto che, tra l’altro, dovrà altresì definire le modalità con le quali tale Carta dovrà essere portata a conoscenza dei familiari degli interessati. e di risultati concreti. Per l’effetto risulta di non immediata applicazione la seconda e più importante modifica introdotta al D.P.R. numero 230/2000 e precisamente l’obbligo di consegnare all’interessato, durante il primo colloquio con il direttore dell’istituto o con un operato all’uopo designato , la Carta dei diritti e dei doveri di cui si tratta nuovo articolo 23 comma 5 D.P.R. numero 230/2000 . Al di là di tale distonia, che nei fatti allo stato toglie gran parte del valore pratico della riforma, è evidente che è ormai avvertita l’urgenza di non porre il detenuto e l’internato in una posizione di pura soggezione nei confronti dell’Istituzione carceraria. L’intento, quindi, che ha mosso il Governo è lodevole si spera che l’approvazione del Decreto ministeriale sia celere e che il tutto non venga ridotto a formule di stile e a programmi a futura memoria.
Decreto del Presidente della Repubblica 5giugno2012, numero 136 G.U. 14 agosto 2012, numero 189 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, numero 230, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell'internato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione Vista la legge 26 luglio 1975, numero 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta', e successive modificazioni, ed in particolare, l'articolo 32 Visto l'articolo 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, numero 354 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, numero 230 Ritenuta la necessita' di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e una maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario mediante l'introduzione della Carta dei diritti e dei doveri Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012 Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze Emana il seguente regolamento articolo 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, numero 230 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, numero 230, sono apportate le seguenti modificazioni a all'articolo 23 il comma 5 e' sostituito dal seguente «5. Il direttore dell'istituto, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro, previsto dall'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, numero 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale, nonche' allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 32 della legge e di consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati prevista nel comma 2 dell'articolo 69 del presente regolamento. In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilita' di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari e viene contestualmente richiesto al detenuto il consenso all'eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Il verbale contenente la relativa dichiarazione del detenuto viene trasmesso senza ritardo all'autorita' giudiziaria competente.» b all'articolo 69 il comma 2 e' sostituito dal seguente «2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato e' consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il contenuto della carta e' stabilito con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto regola, altresi', le modalita' con le quali la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. La carta dei diritti e' fornita nelle lingue piu' diffuse tra i detenuti e internati stranieri.». 2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.