Nel regime disciplinato dalla l. numero 54/2006, sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, i provvedimenti emessi dalla Corte d’Appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ex articolo 317-bis c.p.c. relativamente all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, compresa l’assegnazione della casa familiare.
Questo il principio affermato dalla Cassazione Civile in data 14 giugno, sentenza numero 9770/12. Il caso. il padre di un figlio nato fuori dal matrimonio propone ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, avverso il decreto con cui la sez. Famiglia e minori della Corte d’Appello di Torino aveva affidato in via esclusiva alla madre il minore. La donna, costituendosi, eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato la sentenza non lo dice, ma si può desumere dal tenore della motivazione sul punto . La Cassazione, che rigetterà comunque il ricorso, ritenendo infondate le censure avanzate, supera l’eccezione preliminare della resistente, confermando che l’equiparazione della posizione del figlio nato fuori dal matrimonio a quella del figlio nato nel matrimonio, operata dalla L. 54/2006, ha delle inevitabili conseguenze anche sul piano processuale, non rilevando il fatto che il procedimento ex articolo 317 bis si svolga secondo le forme del rito camerale. Legge numero 54/2006 equiparati i figli nati fuori dal matrimonio a quelli legittimi. L’articolo 4 comma 2 della l. numero 54/2006 ha esteso le disposizioni in materia di affidamento condiviso, mantenimento dei figli, assegnazione della casa coniugale, anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. All’indomani dell’entrata in vigore della nuova normativa alcuni interpreti sostennero l’abrogazione implicita dell’articolo 38 disp. att. c.comma ed il passaggio di competenze dal Tribunale dei Minori a quello Ordinario per i procedimenti ex articolo 317-bis c.c. Nello stesso periodo, il Tribunale dei Minori di Milano, adito per la regolamentazione dell’affidamento del figlio da un genitore non coniugato, si era dichiarato incompetente a favore del Tribunale ordinario a causa della sostanziale abrogazione dell’articolo 38 da parte della l. numero 54/2006. Il Tribunale ordinario, presso cui la causa era stata riassunta, aveva d’ufficio richiesto il regolamento di competenza, ritenendo invece che permanesse in quel caso la competenza del Tribunale per i Minori. La Corte di cassazione aveva quindi risolto con la sentenza numero 8362/07 affermando che la l. numero 54/2006, «ha riplasmato l'articolo 317 bis c.c., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi dell'unione di fatto, sicché la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell'articolo 38, comma 1, disp. att. c.c., in parte qua non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella». Conseguenze processuali dell’assimilazione. La sentenza oggi in commento non è altro, a parer mio, che il compimento dell’assimilazione, anche processuale, tra figli naturali e legittimi iniziato con l’applicazione della disciplina della l. numero 54/2006 anche ai procedimenti ex articolo 317-bis c.c. Nella pronuncia infatti la Corte distingue il procedimento ex articolo 317-bis c.comma da quelli di cui agli articolo 330, 333, e 336 c.c., avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, affermando altresì l’irrilevanza del rito camerale, previsto per ragioni di celerità e snellezza, per sostenere la ricorribilità per cassazione, in regime della l. numero 54/2006, dei provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 317-bis c.comma in sede di reclamo richiamando, Cass. numero 23032/09 . I precedenti contrari. Prima del revirement operato da Cassazione numero 23032/09, la suprema Corte per esempio Cass. nnumero 19094/07 e 14091/09 sosteneva al contrario che il regime delle impugnazioni dei decreti emessi in sede di reclamo dalla sezione per i minorenni della Corte d'appello non sarebbe stato modificato dall'introduzione nell'ordinamento processuale dell'articolo 2, comma 2, l. numero 8 numero 54/06, con la conseguenza che i decreti menzionati, essendo suscettibili di revoca e modifica in ogni momento, fossero inidonei ad acquisire efficacia definitiva e, pertanto, non ricorribili per Cassazione ex articolo 111 cost. In De jure, Giuffrè, commento alla sent. 23032/2009 . Addirittura Cass. numero 14091/09 precisava che «È ius receptum, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, che difettano dei requisiti di decisorietà e definitività e non sono pertanto ricorribili ai sensi dell'articolo 111 cost., tutti i provvedimenti adottati in sede di reclamo nell'interesse del minore articolo 317-bis, 330, 332 e 333 c.c. perfino ove s'intenda far valere, con il ricorso, la lesione del diritto processuale di azione». Il mutamento giurisprudenziale operato dalla Cassazione. Nell’ottobre 2009, la Cassazione, ignorando i precedenti, emette la sentenza numero 23032 che, attribuendo alla l. numero 54/2006 l’assimilazione della posizione dei figli nati fuori dal matrimonio con quelli nati nel matrimonio, avvicina il procedimento dell’articolo 317-bis c.comma a quelli di separazione e divorzio, ed afferma la ricorribilità in Cassazione articolo 111 Cost. , dei decreti della Corte d’Appello sez. famiglia. La sentenza in commento sposa dunque la posizione, di radicale mutamento giurisprudenziale, della sentenza n 23032/09. D’altronde, anche il legislatore è ampiamente avviato su questa strada in data 16.05.2012 il Senato ha approvato con modificazioni, il ddl. numero 2805 recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali con cui si elimina ogni distinzione residua tra figli legittimi e naturali. Tra le novità figura la riformulazione dell’articolo 38 delle disp. att. c.c. al Tribunale ordinario infatti viene attribuita la competenza per i procedimenti ex articolo 317-bis c.c., nonché ex articolo 330-333 c.comma ove sia pendente tra le parti un procedimento di separazione personale, di divorzio o ex articolo 316 c.c.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 marzo – 14 giugno 2012, numero 9770 Presidente Luccioli – Relatore Bisogni Svolgimento del processo 1. G G. impugna, con ricorso ex articolo 111 della Costituzione, il decreto della Corte di appello di Torino che ha affidato in via esclusiva alla madre, B H. , il minore C G. disponendo che il padre potrà incontrare il figlio solo su richiesta di quest'ultimo e con le modalità e i tempi indicati nella richiesta. 2. Si difende con controricorso B H. che preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione 3. Il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in conformità all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte Cass. civ. numero 23032 del 30 ottobre 2009 secondo cui in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge numero 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un'evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all'articolo 317-bis cod. civ. rispetto a quelli di cui agli articolo 330, 333 e 336 cod. civ., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza ne consegue che, nel regime di cui alla legge numero 54 cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 317-bis relativamente all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare. 4. Il ricorso è infondato in quanto prospetta una violazione di legge inesistente e che sarebbe consistita nel fraintendimento della normativa sull'affidamento condiviso. La Corte di appello avrebbe infatti basato sulla circostanza del rifiuto del figlio minore di convivere e frequentare regolarmente il padre la decisione di disporre l'affidamento esclusivo alla madre. 5. Una tale affermazione non ricorre affatto nella motivazione della Corte di appello in ordine all'affidamento mentre ovviamente costituisce parte della motivazione sul collocamento del figlio presso la madre . Essa è al contrario smentita dalle considerazioni svolte dalla Corte territoriale, tutte incentrate sul comportamento e il carattere del G. oltre che sulla relazione peritale che ha ricostruito negativamente il rapporto con il figlio. Si tratta di una valutazione ben diversa da quella pretesamente basata su un rifiuto auspicabilmente temporaneo della figura paterna. 6. Né il ricorso ha fondamento se riferito alla contestazione della motivazione che appare invece esauriente e coerente nel ricostruire quale sia l'interesse del minore in questa fase della crescita per addivenire a una decisione il più possibile coerente e che salvaguardi in una prospettiva più ampia il rapporto fra padre e figlio. 7. L'esito del giudizio comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200 di cui 200 per spese. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 del d.lgs. numero 196/2003.