Il contribuente deve provare l’estraneità del debito fiscale

Ipoteca illegittima se il contribuente fornisce la prova della estraneità del debito fiscale ai bisogni familiari e della conoscenza della estraneità in capo al fisco.

Spetta al contribuente fornire la prova della estraneità del debito fiscale ai bisogni familiari e della conoscenza della estraneità in capo al creditore. L'accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia, costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. Tale assunto è desumibile dalla sentenza numero 1295 della Corte di Cassazione del 30 gennaio 2012. Il caso. La fattispecie riguarda una coppia di Torino.Tali soggetti, a seguito di una grossa evasione fiscale, avevano costituito un fondo patrimoniale su alcuni immobili della famiglia. La società di riscossione li aveva aggrediti, iscrivendo un'ipoteca sui beni e i due l'avevano impugnata di fronte al Tribunale di Torino, ma senza successo. La decisione era stata poi confermata dalla Corte d'Appello piemontese. Quindi la coppia ha presentato senza esito favorevole ricorso in Cassazione. Il fondo patrimoniale prevale anche sull’obbligazione tributaria Ai sensi dell'articolo 170 c.c. l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia pertanto, il vincolo di destinazione, impresso sul fondo patrimoniale, prevale anche nei confronti dell'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'agente della riscossione non può aggredire in executivis i beni facenti parte del fondo, tanto meno i frutti prodotti dai medesimi beni. Cass. sent. numero 15862/2009 . Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia Cass. nnumero 8991/2003, 12998/2006 , di talché risulta senz'altro erroneo eludere il divieto di esecuzione sui beni del fondo di cui all'articolo 170 c.c. sulla base della natura legale e non contrattuale dell'obbligazione tributaria azionata in via esecutiva. ma deve avere la finalità di soddisfare i bisogni della famiglia. La finalità di soddisfare i bisogni della famiglia, secondo la giurisprudenza Cass. numero 12998/2006 , non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, al contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni. Sono ricompresi nei bisogni della famiglia anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi Cass. numero 5684/2006 . Anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorché appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare. Compete al giudice del merito accertare se il debito per il quale l'agente della riscossione intende agire esecutivamente sui beni del contribuente soggetti alla costituzione di fondo patrimoniale ex articolo 170 c.c. sia riconducibile alle necessità della famiglia. È irrilevante qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l'articolo 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti estranei ai bisogni della famiglia sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria Cass. nnumero 3251/1996, 4933/2005 . Il divieto di esecuzione forzata sui beni ricompresi nella convenzione estende la propria efficacia ai crediti sorti anteriormente alla formazione del fondo, salva l'esperibilità dell'azione revocatoria giusta la disciplina stabilita dall'articolo 2901 c.c Accertamento diretto d effettuarsi in concreto. L’accertamento diretto a verificare se il debito è stato contratto per il soddisfacimento delle necessità del nucleo familiare deve effettuarsi in concreto, ossia appurando se sussiste un preciso fattore genetico fra la costituzione del rapporto di credito ed i bisogni familiari più precisamente, si deve verificare se l'aver contratto quel determinato debito consenta un migliore sviluppo delle prospettive della famiglia ovvero un miglioramento delle potenzialità di lavoro di uno o di entrambi i coniugi. Secondo altro ragionamento Cass., sez. I, sent. numero 11683/2001 , l'ampiezza del concetto di «bisogni familiari» portato a sostenere che i debiti tributari derivanti dalla qualifica di imprenditore del contribuente possono essere considerati inerenti ai bisogni della famiglia, in quanto proprio dall'attività del citato contribuente, la sua famiglia trae probabilmente i propri mezzi di sostentamento.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, numero 1295 Presidente Massera – Relatore D’Alessandro Svolgimento del processo B.F. e Bo.El.Gi. propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino depositata il 25/9/08 che ha respinto il loro appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Alessandria che aveva rigettato la loro domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia dell'iscrizione ipotecaria del 4/6/02 su beni da essi costituiti in fondo patrimoniale con atto del 5/4/89, effettuata a favore della Caralt S.p.A., concessionaria della riscossione dei tributi per la provincia di Alessandria. La Caralt S.p.A., resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex articolo 327 cod. proc. civ., sul rilievo che la controversia sia qualificabile come opposizione all'esecuzione e quindi non sia applicabile la sospensione feriale dei termini. Motivi della decisione 1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata. 2.- L'eccezione di tardività del ricorso è infondata. Il presente giudizio, avente ad oggetto la illegittimità dell'iscrizione dell'ipoteca prevista dall'articolo 77 del d.P.R. numero 602 del 1973 su beni facenti parte di un fondo patrimoniale, non costituisce infatti una opposizione all'esecuzione, cui non si applica la sospensione dei termini processuali in periodo feriale, in quanto non è in discussione una pretesa esecutiva ma il diritto ad iscrivere la garanzia, pur strumentale al successivo pignoramento del bene. 3.- Con il primo motivo i ricorrenti, sotto il profilo della violazione degli articolo 169, 170 e 2740 cod. civ. e degli articolo 50 e 77 del d.P.R. numero 602 del 1973, censurano la sentenza impugnata quanto alla sua intera ratio decidendi, ed in conclusione formulano il seguente quesito di diritto “Può essere iscritta ipoteca legale, ex articolo 77 d.p.r. 602/73, sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale?” 3.1.- Il mezzo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, del tutto astratto e non idoneo a dar conto delle ragioni della decisione. Il giudice di merito ha infatti respinto la domanda ritenendo che gli attori non avessero fornito la prova, su di essi gravante, della estraneità del debito ai bisogni familiari e della conoscenza di tale estraneità in capo al creditore. 4.- Con il secondo motivo i ricorrenti, sotto il profilo della violazione di legge, censurano la sentenza nella parte in cui afferma che il debito tributario rientra nel novero dei debiti sorti per far fronte ai bisogni della famiglia, formulando in conclusione il seguente quesito “Il debito tributario e/o fiscale, anche derivante da evasione fiscale, e più in generale il debito da illecito è per sua natura estraneo ai bisogni della famiglia ex articolo 170 c.c.?” 4.1.- Il secondo motivo è inammissibile. A parte che l'accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione Cass. 30 maggio 2007 numero 12730 , il quesito appare inadeguato, non dando conto delle ragioni della decisione, quali esposte sub 3.1. 5.- Con il terzo motivo i ricorrenti, sempre sotto il profilo della violazione di legge, censurano sostanzialmente la sentenza per analoghe ragioni, formulando in conclusione il seguente quesito “La prova dell'estraneità del debito fiscale e/o tributario, anche derivante da evasione fiscale, ai bisogni della famiglia può essere desunta ex articolo 115 comma 2 c.p.c. ed ex art, 2729 c.c.?”. 5.1.- Anche il terzo motivo è inammissibile, per le medesime ragioni di cui al punto 4.1. 6.- Con il quarto motivo la sentenza è censurata sotto il profilo del vizio di motivazione nella parte in cui ritiene il debito tributario rientrante nel novero dei debito sorti per i fabbisogni della famiglia. 6.1.- Il mezzo è inammissibile in difetto di chiara indicazione dei fatto controverso, ai sensi dell'articolo 366-bis cod. proc. civ 7.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 20.200, di cui Euro 20.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge. P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 20.200, di cui Euro 20.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.