RASSEGNA TAR di Daniele Giannini

di Daniele Giannini TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III QUATER 10 MARZO 2011, N. 2181 ACCESSO. Verbali delle visite ispettive dell'INPS - Rapporti con la riservatezza di terzi. In materia di accesso ai documenti amministrativi, l'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di acceso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto , ma può ritenersi assolto anche solo con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto in questione ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l'Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda. L'art. 17, comma 2, del regolamento dell'I.N.P.S. n. 1951 del 1994 preclude l'accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l'accesso. Tuttavia, le finalità che sostengono tale disposizione preclusiva fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro recedono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della difesa degli interessi giuridici del datore di lavoro, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita comunque dall'art. 24, settimo comma, L. n. 241 del 1990. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I 10 MARZO 2011, N. 2187 GIURISDIZIONE. Giurisdizione in materia di affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture. Sussiste la giurisdizione del G.A. in ordine ad una controversia relativa al diniego di autorizzazione al subentro nel contratto di appalto, a seguito della cessione del ramo di azienda e infatti, la posizione di diritto soggettivo connessa alla fase esecutiva del contratto, che esclude la giurisdizione del giudice amministrativo, è rinvenibile solo con riferimento alla posizione dell'originaria aggiudicataria, mentre con riguardo alla posizione della società cessionaria del ramo d'azienda che intende subentrare nel contratto stipulato dalla cedente, è rinvenibile una posizione di interesse legittimo che incardina la giurisdizione del giudice amministrativo, conseguendo a tale cessione del ramo d'azienda ed alla richiesta di subentro nel contratto una fase discrezionale finalizzata all'accertamento dei relativi presupposti, del tutto simile a quella di affidamento del servizio, a fronte della quale non sono rinvenibili posizioni di tipo paritetico. TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III 1 MARZO 2011, N. 599 CONTRATTI PUBBLICI. Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto. La nozione di falso innocuo di origine penalistica è applicabile al fine di escludere la rilevanza della falsità delle dichiarazioni non veritiere rese dai soggetti partecipanti alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 163 del 2006 e prima ancora dell'art. 75 del D.P.R. 554/99 tutte le volte che essa non abbia prodotto alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma che impone di attestare una determinata circostanza sia essa contenuta nella legge o nel bando e non abbia procurato all'impresa dichiarante alcun vantaggio competitivo. Nell'ambito dei rapporti amministrativi, la valutazione del carattere innocuo del falso deve essere compiuta ex ante , con la conseguenza che non può essere considerato innocuo il falso potenzialmente in grado di incidere sulle determinazioni dell'Amministrazione pertanto, qualora la lex specialis di gara richieda all'impresa informazioni puntuali che non lasciano spazio a valutazioni in ordine alla rilevanza o meno di determinate informazioni, la loro omissione costituisce una legittima causa di esclusione. TAR PUGLIA, BARI, SEZ. I 1 MARZO 2011, N. 359 PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO. Termini e forme speciali di notificazione - Decorrenza. Per l'impugnazione degli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere proposti nel termine di trenta giorni tale termine normalmente decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva ovviamente l'ipotesi della piena conoscenza dell'atto, acquisita con altre modalità, come d'altronde ribadito dall'articolo 41 del codice fra queste ipotesi, rientra quella in cui all'atto dell'esclusione dalla gara sia presente un rappresentante della impresa esclusa.