L'indennità di turno spetta anche al lavoratore in ferie

La maggiorazione dello stipendio rappresenta una componente non accidentale della retribuzione, su cui calcolare l'indennità di turno spettante in caso di assenza per malattia, infortunio o ferie.

La maggiorazione dello stipendio rappresenta una componente non accidentale della retribuzione, su cui calcolare l'indennità spettante in caso di assenza per malattia, infortunio o ferie. Lo ha ribadito la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 9612 depositata il 2 maggio.La fattispecie. Una s.p.a. veniva condannata al pagamento della maggiorazione media di turno in percentuale pari al 60% per le assenze domenicali ed in percentuale pari al 60 % per le assenze festive, limitatamente alle assenze giustificate da malattia - infortunio e ferie, in favore di due lavoratori. Secondo i giudici di merito, non esistendo alcuna regola pattizia espressa e di efficacia aziendale, le maggiorazioni orarie di turno del personale turnista a ciclo continuo non sono riferite alle situazioni di assenza, ma soltanto alle prestazioni effettivamente rese.Malattia o ferie quando spetta l'indennità di turno? La società datrice ricorre per cassazione, censurando la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto che la maggiorazione di turno debba spettare per le ipotesi di assenza retribuita nella misura del 50% per le assenze domenicali come se i dipendenti fossero stati di turno le domeniche e i giorni di festa ancorché malati o in ferie.Si tratta di una componente non accidentale della retribuzione. Non è così per la S.C Il ragionamento seguito dai giudici di merito non è contraddittorio in caso di assenza di regole pattizie ad hoc e in tema modalità di determinazione degli istituti retributivi indiretti, le maggiorazioni oggetto della controversia costituiscono una componente non accidentale della retribuzione, su cui calcolare l'indennità spettante in caso di assenza per malattia, infortunio o ferie.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza8 marzo - 2 maggio 2011, numero 9612Presidente Foglia - Relatore De RenzisSvolgimento del processoLa Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano con sentenza numero 20 del 2006, a conferma della decisione di primo grado del Tribunale di Bolzano numero 220/2007, ha riconosciuto a favore degli appellati e la maggiorazione media di turno in percentuale pari al 60% in riferimento alle assenze dominicali ed in percentuale pari al 60 % in, riferimento alle assenze festive dal novembre 1990 e per il seguito, limitatamente alle assenze giustificate da malattia - infortunio e ferie ha condannato la società appellante S.p.A. al pagamento delle differenze rispetto alle maggiorazioni già attribuite nella misura del 15%, previa identificazione delle singole causali dei giorni lavorativi di assenza tra quelli allegati dall'appellante, oltre accessori.In particolare la Corte ha osservato che non esiste alcuna espressa regola pattizia e di efficacia aziendale applicabile al rapporto di lavoro in controversia, giacché le maggiorazioni orarie di turno del personale turnista a ciclo continuo, di cui all'Allegato 2 dell'Accordo 25.10.1998, non sono riferite alle situazioni di assenza, ma soltanto alle prestazioni effettivamente rese.La Corte ha ritenuto poi non sussistente vizio di ultrapetizione , rilevando che il primo giudice aveva posto a fondamento della propria decisione le allegazioni di parte ricorrente e aveva argomentato con richiamo degli originari accordi aziendali e dei principi generali che presiedono alla determinazione di ciascun singolo componente della retribuzione.La stessa Corte ha escluso l'esistenza di un uso o prassi aziendale ai fini dell'interpretazione delle disposizioni collettive con riferimento all'indennità in questioni in occasione delle giornate di assenza retribuite.La S.p.A. ricorre per cassazione con cinque motivi.Il lavoratore resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale.Motivi della decisione1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex articolo 335 CPC, trattandosi di impugnazioni riguardanti la stessa sentenza.2. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 CPC, per essere stata emessa la sentenza di appello sulla base di diversi presupposti di fatto e di una diversa causa pretendi rispetto a quelli posti a fondamento delle domande dell'originario ricorrente, ed, in particolare, per essere state richiamate disposizioni contrattuali e norme di legge, laddove le domande avanzate in giudizio si fondavano su disposizioni contenute in accordi aziendali. In tal senso è formulalo il quesito di diritto cfr pag. 8 del ricorso .II motivo è infondato.Non è ravvisabile il dedotto vizio di ultrapetizione, in quanto il giudice di appello non ha oltrepassalo i limiti segnati dalla domanda del ricorrente il quale ha fondato le proprie richieste non soltanto sugli accordi aziendali, ma ha anche argomentato sulla incidenza della maggiorazione di turno in questione sulla determinazione della paga base in relazione alle assenze retribuite.3. Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente, nel dedurre violazione degli articolo 12 della legge numero 153 del 1969, sostiene che la decisione del giudice di appello si fonda su disposizioni normative, che introducono il principio di omnicomprensività della retribuzione per periodi di assenza per malattia e riguardano unicamente la determinazione della retribuzione ai fini fiscali e contributivi.I rilievi sono formulati con riferimento da parte della ricorrente alla sentenza di primo grado, che ha richiamato la decisione numero 52 del 2006 della stessa Corte territoriale, per giustificare l'attribuzione della maggiorazione di turno in questione, e ciò in relazione al principio di omnicomprensività, desumibile dalle anzidette disposizioni normative e dall'orientamento espresso dalla Corte di cassazione. In considerazione del fatto che la sentenza impugnata numero 20 del 2003 ha essi stessa richiamato la precedente decisione della stessa Corte, può ritenersi che le censure svolte investano anche la decisione impugnata.Ciò premesso, vanno tuttavia considerato infondate le censure anzidette, perché il richiamo a principi di carattere generale, al fine di verificare l'incidenza - nel caso di specie - dell'indennità di turno in questione nella ipotesi di assenze retribuite, non comporta una violazione delle norme di diritto richiamate.4. Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta violazione dell'articolo 112 CPC per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.La censura è priva di pregio e va disattesa.La domanda del lavoratore è volta ad ottenere, nel caso di specie, la condanna del datore di lavoro alle maggiorazione retributiva per media turno per le assenze retribuite, sicché l'INPS non può essere considerato un litisconsorte necessario, non vertendosi in tema di pagamento di indennità di malattia.5. Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce violazione dell'articolo 14 del CCNL industria metalmeccanica dell'8 giugno 1999.La ricorrerle osserva che il giudice di appello ha fatto malgoverno della richiamata disposizione collettiva relativa alle ferie, essendo insito nel concetto di ferie il fatto che il dipendente, in tate periodo, sia esonerato dal prestare la propria attività lavorativa presso il datore di lavoro e che pertanto nemmeno in ipotesi possa dimostrare che nel periodo di ferie avrebbe dovuto lavorare, tanto più in giornate domenicali o festive.Non si comprende, aggiunge la ricorrente, su che base la società sarebbe tenuta a corrispondere ai dipendente una maggiorazione di turno, se nemmeno in ipotesi lo stesso poteva essere chiamato a prestare attività lavorativa per il proprio datore di lavoro.La conclusione sul punto è che la maggiorazione di turno non può essere considerata un compenso abituale ovvero non accidentale e quindi tale da incidere sulla retribuzione di fatto per il periodo feriale.Nella delineata situazione non avrebbe alcuna giustificazione, ad avviso della ricorrente, l'attribuzione della percentuale del 50% per le assenze domenicali e del 60% per le assenze festive, non menzionate dall'articolo 14 del CCNL.Gli esposti rilievi non colgono nel segno e non meritano pertanto di essere condivisi.Risultano invero spiegate nella sentenza impugnata, anche con il richiamo alla precedente decisione numero 52 del 2006 della stessa Corte, le ragioni poste alla base dell'interpretazione degli accordi 25.10.1998 e 18.07.1997, secondo cui i testi contrattuali non legittimano una diversa disciplina positiva dell'indennità di turno a seconda che la prestazione sia effettivamente resa o che si tratti di assenza retribuita.Il giudice di appello ha fornito peraltro adeguata e logica motivazione circa l'attribuzione della maggiorazione di turno variamente articolata 50% per le assenze domenicali, 60% per quelle festive, 15% per malattia, infortuni e ferie , osservando che dette indennità vanno computate come sarebbero state percepite io ipotesi di effettiva erogazione della prestazione, dal che l'inammissibilità di trattamenti deteriori rapportati alla percentuale del 15%.6. Con il quinto motivo Ia ricorrente denuncia contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, per avere ritenuto, da un lato, l'inesistenza delle regole pattizie e, dall'altro lato, per avere accolto le domande dei lavoratori proprio con riferimento a tali regole.La stessa ricorrente contesta inoltre alla sentenza impugnata un vizio logico per avere ritenuto che la maggiorazione di turno debba spettare per ipotesi di assenza retribuita nella misura del 50% per le assenze domenicali come se i dipendenti fossero stati di turno le domeniche e i giorni di festa ancorché malati o in ferie.Anche questo motivo è infondato e non merita di essere condiviso.La decisione in esame della Corte territoriale si è richiamata, come già detto in precedenza, alla pronuncia della stessa Corte numero 52 del 2006, riguardante fattispecie analoga. Orbene il ragionamento seguito, per implicito contenuto anche nella sentenza impugnata, non può considerarsi contraddittorio, in quanto, constatata l'assenza di regole pattizie sul punto delle assenze retribuite, è stato ritenuto, facendosi ricorso a principi desumibili dagli articolo 12 della legge numero 153 del 1969 e all'orientamento di questa Corte in tema modalità di determinazione degli istituti retributivi indiretti, che le maggiorazioni di cui é causa variamente calcolate costituissero una componente non accidentale della retribuzione, su cui calcolare l'indennità spettante in caso di assenza per malattia, infortunio o ferie.7. Da parte sua i lavoratori con il ricorso incidentale censurano la sentenza impugnata con un motivo.Con tale motivo i ricorrenti incidentali, nel dedurre insufficiente motivazione in punta di inesistenza di regole pattizie e di efficacia aziendale sulla rivendicata indennità di turno, sostengono che il giudice di appello non ha correttamente interpretato l'Allegato 2 dell'Accordo 25.10.1988, che si riferisce alla disciplina delle nuove maggiorazioni orarie medie di turno dovute in caso di assenza retribuita, con elevazione, mediante assorbimento delle quote fisse, per i giorni feriali al 15% per le domeniche al 50% e per le festività al 60%.Il motivo, proposto in via condizionata, può ritenersi assorbito per effetto ed in conseguenza del rigetto del ricorso principale.8. In conclusione, disposta la riunione dei ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale.Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione in considerazione della complessità delle questioni esaminate e della loro non immediata e facile risoluzione, richiedente necessari approfondimenti di disposizioni normative e collettive.P.Q.M.Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Compensa le spese.