Sì alle società tra professionisti e alla libera determinazione dei compensi, anche in deroga ai minimi tariffari

Come ben noto il fine settimana scorso è stato caratterizzato da un'agenda politico-istituzionale molto intesa che ha visto sabato pomeriggio l'approvazione, in via definitiva, da parte della Camera dei deputati dei disegni di legge, già approvati dal Senato, recanti Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato meglio nota come Legge di stabilità 2012, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, nonché la Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.

Nell'edizione di sabato scorso abbiamo avuto modo di analizzare le principali modifiche apportate dagli articoli da 25 a 28 al processo civile al fine di renderlo più competitivo e, così, nuove disposizioni in materia di posta elettronica certificata, di riduzione dell'arretrato dei giudizi di appello e cassazione - ivi compresi i nuovi e più sostanziosi contributi unificati - nonché nuove regole per il giudizio di appello - ed in particolare una “multa” a carico della parte che propone un'inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza inammissibile ovvero manifestamente infondata . Oggi, l'attenzione sarà rivolta agli articoli 4 e 10 del testo approvato, contenenti alcune norme in tema di spese processuali, prescrizione dei diritti nonché misure di riforma delle professioni. Spese processuali a favore della pubblica amministrazione. Con riferimento alle controversie instaurate successivamente all'entrata in vigore della legge, la legge di stabilità ha introdotto un criterio di liquidazione delle spese processuali ogniqualvolta l'amministrazione si sia avvalsa, ai sensi dell'articolo 417- bis c.p.c., di propri funzionari per la propria difesa in giudizio. Ed infatti, in quel caso, nella liquidazione a favore della pubblica amministrazione, in base al comma 42 dell'articolo 4, «si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti». Inoltre, è previsto che la riscossione avvenga mediante la procedura di iscrizione al ruolo. Responsabilità dello Stato per mancata attuazione diritto comunitario il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni. Un'altra disposizione che merita di essere ricordata è quella prevista nel comma 43 dell'articolo 4, in base al quale «la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato». In altri e più chiari termini il legislatore ha voluto prevedere che il diritto al risarcimento del danno derivante dal mancata attuazione del diritto comunitario e la cui affermazione risiede nella storica sentenza Francovich della Corte di Giustizia è soggetta al termine prescrizionale breve di cinque anni. Resta, ovviamente, che la disciplina alla quale abbiamo accennato deve comunque essere letta anche alla luce del principio di effettività ed equivalenza dal momento che disciplina un diritto chiaramente di derivazione comunitaria ad esempio dovremmo, poi, chiederci se - magari in certi casi - il termine di prescrizione ovvero l'individuazione del relativo dies a quo renda, oppure no in concreto, l'esercizio di quel diritto troppo gravoso . Ordinamento forense sì alle società di capitali per l'esercizio di attività professionali. Terminata l'analisi delle principali novità processuali con un'incursione nel diritto sostanziale della prescrizione dei diritti resta ora da approfondire quelle norme che, maggiormente, sono state fortemente criticate e che incidono sull'ambito delle professioni ed in particolare della professione forense. Innanzitutto, i commi 1 e 2 dell'articolo 10, modificano le disposizioni contenute nella Manovra bis relativa alla riforma degli ordinamenti professionali prevedendo, da un lato, che quelle modifiche secondo i principi in quella sede indicati avvenga con decreto del Presidente della Repubblica. D'altro lato, poi, introducono una disposizione in base alla quale «le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo» di cui sopra . Ma ciò che ha maggiormente colpito è stata la previsione contenuta nel comma 3 in base alla quale «è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordini stico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile». Sarà possibile costituire società tra professionisti. Il riferimento consentirà, quindi, di costituire società tra professionisti indicazione che deve, comunque essere presente nella denominazione sociale secondo tutte le tipologie di società, di persone e di capitali, oltre che le società cooperative e mutue assicuratrici. E, soprattutto, «la società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali». Ecco allora che, definitivamente, viene meno per abrogazione espressa comma 11 l'antica legge 23 novembre 1939, numero 1815. Compensi derogabili le tariffe forensi. Da ultimo, l'articolo 10, comma 12 interviene, ancora una volta, in materia di determinazione dei compensi dovuti dal cliente al professionista. Ancora una volta perché, da ultimo, sul punto era intervento il d.l. 138/2011 c.d. Manovra bis che aveva previsto come criterio direttivo per la riforma degli ordinamenti professionali quello in base al quale «il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia». La determinazione dei compensi sarà pattuita liberamente, anche in deroga ai minimi tariffari. Domani, invece, per effetto della modifica apportata dalla legge di stabilità il primo periodo avrà il seguente tenore «il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale». Il che significa - se non mi inganno - che la determinazione del compenso rappresenta un elemento del contratto che rappresenta - in via generale e di principio - esclusivamente il frutto della libera contrattazione delle parti se esse decideranno di prendere a modello le tariffe professionali lo potranno certamente fare, ma se, viceversa, vogliono totalmente prescindere da ciò in deroga ai minini [a tutto favore, in primis , del cliente] o ai massimi [a tutto favore, in primis , del professionista] lo potranno fare senza problemi vedremo, poi, se questa norma espressione di un principio generale tollererà, oppure no, un contemperamento con quei codici deontologici che, comunque, prevedono limiti interni ai rapporti con il cliente . Tutto ciò, però, non significa che le Tariffe professionali vengano meno. Esse rimangono «operative» in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi come nell'ipotesi di liquidazione delle spese a carico del soccombente , ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi.