Non è necessario allegare il processo verbale di constatazione all'atto di accertamento qualora il verbale sia stato portato a piena conoscenza del contribuente mediante notificazione.
Non è necessario allegare il processo verbale di constatazione all'atto di accertamento qualora il verbale sia stato portato a piena conoscenza del contribuente mediante notificazione. A ribadirlo è la sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 20539, depositata lo scorso 6 ottobre. La fattispecie. CTP e CTR annullavano l'avviso di accertamento emesso nei confronti di una s.r.l., vista la mancata allegazione del processo verbale di constatazione. Verdetto, questo, ribaltato in sede di legittimità. Il contribuente era a conoscenza del pvc. In particolare, l'Agenzia delle Entrate - ricorrendo per cassazione - sostiene che l'allegazione del pvc non è necessaria laddove l'atto sia stato in precedenza notificato. Non solo. Ad avviso del Fisco, la Commissione avrebbe omesso di verificare se l'atto riproduceva il contenuto essenziale del verbale ed avrebbe anche sbagliato nell'affermare che al contribuente era stata assicurata una mera conoscibilità del pvc anziché una conoscenza piena in quanto in precedenza notificato. Basta che il verbale sia stato notificato prima. In particolare, osserva la S.C. la Commissione ha ritenuto che la allegazione al pvc all'atto di accertamento che su questo si fonda sia atto indefettibile e non surrogabile ai fini della validità dell'atto ai sensi dell'articolo 7, L. numero 212/2000, laddove la stessa non è necessaria ove il PVC sia stato portato altrimenti a piena conoscenza del contribuente mediante notificazione ovvero quando sia in esso riprodotto il contento essenziale dell'atto . Allo stesso modo, secondo i giudici di legittimità, la Commissione non ha considerato il fatto essenziale, ai fini della decisione della controversia della avvenuta notifica del PVC alla società contribuente prima dell'accertamento, fatto pacifico ed ammesso espressamente dalla società intimata . Tant'è che non è necessaria anche la notifica degli allegati od atti comunque ivi citati, essendo materia relativa non alla motivazione dell'atto di accertamento, ma alla prova dei fatti in sede contenziosa.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 22 settembre - 6 ottobre 2011, numero 20539Presidente Merone - Relatore ParmeggianiRitenuto in fattoNella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio numero 217/40/09, in data 27 marzo 2009, depositata il 1 giugno 2009, confermativa della sentenza della CTP di Latina che aveva annullato l'atto di accertamento della Agenzia delle Entrate di Latina nei confronti di O.V.E.L. s.r.l., concernente le imposte IRPEG, IRAP, IVA per l'anno 1998, sul rilevo della mancata allegazione all'atto del PVC della Guardia di Finanza che aveva verificato le violazioni contestate. La società in fallimento resiste con controricorso.Con il primo motivo la Agenzia delle Entrate sostiene la violazione dell'articolo 112 c.p.c. in quanto la Commissione nella sentenza aveva ritenuto la necessità della allegazione del PVC all'atto di accertamento ai sensi della L. numero 212 del 2000, articolo 7 statuto del contribuente sul presupposto della motivazione dell'atto per relationem con un verbale conoscibile laddove in fatto era pacifico per ammissione del contribuente che il PVC le era stato in precedenza notificato, con violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato con il secondo violazione dell'articolo 7 cit. in quanto per giurisprudenza pacifica la allegazione del PVC non è necessaria ove l'atto sia stato in precedenza notificato con il terzo violazione della stessa disposizione di legge nonchè del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 42 e D.P.R. numero 633 del 1972, articolo 56, in quanto la Commissione aveva omesso di verificare se fatto riproducesse il contenuto essenziale del PVC con il quarto insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo affermato che al contribuente era stata assicurata una mera conoscibilità del citato PVC anzichè una conoscenza piena in quanto in precedenza notificato.In controricorso la società sostiene che la notifica del PVC non era sufficiente ad integrare il presupposto di cui all'articolo 7 cit. non essendo stati notificati gli allegati al PVC stesso.Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto il fatto delle notifica o meno del PVC attiene non alla domanda bensì ai presupposti in fatto della stessa, per cui non sussiste violazione dell'articolo 112 c.p.c Gli altri motivi appaiono fondati.La Commissione ha ritenuto che la allegazione al PVC all'atto di accertamento che su questo si fonda sia atto indefettibile e non surrogabile ai fini della validità dell'atto ai sensi della L. numero 212 del 2000, articolo 7, laddove la stessa non è necessaria ove il PVC sia stato portato altrimenti a piena conoscenza del contribuente mediante notificazione v Cass. numero 18073 del 2008 ovvero quando sia in esso riprodotto il contento essenziale dell'atto v. Cass. numero 28058 del 2009 con conseguente fondatezza del secondo e del terzo motivo del pari sembra fondato il quarto motivo, in quanto la Commissione non ha considerato il fatto essenziale, ai fini della decisione della controversia della avvenuta notifica del PVC alla società contribuente prima dell'accertamento, fatto pacifico ed ammesso espressamente dalla società intimata, in ordine al quale si osserva che non è necessaria anche la notifica degli allegati od atti comunque ivi citati, essendo materia relativa non alla motivazione dell'atto di accertamento, ma alla prova dei fatti in sede contenziosa.Considerato in dirittoChe il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato, e, non essendovi questioni di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo della contribuente. La stessa deve essere condannata alle spese di questa case di legittimità, laddove si ritiene di compensare tra le parti le spese delle fasi di merito.P.Q.M.La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie i rimanenti, cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo della contribuente.Condanna la contribuente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000, oltre spese prenotate a debito, e compensa le spese della fase di merito.