Rendite finanziarie, i chiarimenti delle Entrate sulle nuove aliquote

Con la circolare numero 19/E del 27 giugno scorso l'Agenzia delle Entrate fa il punto sull'ambito di applicazione della nuova aliquota per la tassazione delle rendite finanziarie, che passa dal 20 al 26% a partire da domani, e sulle relative deroghe. L'aumento dell'aliquota è stato disposto dagli articolo 3 e 4, d.l. numero 66/2014 c.d. Decreto IRPEF , convertito in legge, con modifiche dalla l. numero 89/2014.

Scatta da domani l'aumento dell'aliquota, dal 20 al 26%, per la tassazione delle rendite finanziarie, disposto dagli articolo 3 e 4, d.l. numero 66/2014 c.d. Decreto IRPEF , convertito con modifiche dalla Legge numero 89/2014. L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare numero 19 del 27 giugno, fa il punto sull'ambito di applicazione della nuova aliquota e sulle relative deroghe. Ambito di applicazione. Si applicano nella misura del 26%, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, D.L. numero 66/2014, le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 T.U.I.R. e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, T.U.I.R., lett. da c-bis a c-quinquies , maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Rientrano, dunque, nell'ambito di applicazione della nuova aliquota gli interessi e altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali gli interessi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'articolo 26, d.P.R. numero 600/1973 gli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni di cui all'articolo 2, comma 1, d.lgs. numero 239/1996 i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate indicate dalla lettera c dell’articolo 67 T.U.I.R. è prevista la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze latenti, in modo da evitare che l'aumento dell'aliquota incida sui redditi maturati prima del 1° luglio 2014 . Deroghe all'applicazione della nuova aliquota. Si applica l’aliquota d’imposta del 12,5% agli interessi, premi e ogni altro provento derivanti da titoli pubblici italiani Bot, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e titoli equiparati ai redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettere g-bis e g-ter , T.U.I.R., derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato e titoli equiparati, nonché ai redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. c-ter , T.U.I.R., derivanti dalla cessione o dal rimborso dei predetti titoli ai redditi diversi relativi alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, T.U.I.R. cosiddetta “white list” ai redditi diversi relativi alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri, la cui aliquota di tassazione viene eguagliata a quella prevista per i titoli emessi dagli enti territoriali italiani, passando dal 20 al 12,5% con riferimento agli interessi e altri proventi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla medesima data agli interessi delle obbligazioni di progetto project bond emesse dalle società di cui all’articolo 157, d.lgs. numero 163/2006, ai sensi dell’articolo 1, D.L. numero 83/2012 gli altri redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli in questione si applica invece l’imposta nella misura del 26% . Agli interessi e agli altri proventi derivanti in via diretta dai titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4, D.L. numero 70/2011 continua ad applicarsi l’aliquota nella misura 5%. Previdenza e redditi da investimenti e attività estere. Per quanto riguarda le forme di previdenza complementare d.lgs. numero 252/2005 , l'articolo 4, comma 6-ter, d.l. numero 66/2014 inserito in sede di conversione ha aumentato dall’11 all’11,50% la misura dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sul risultato netto maturato per l’anno 2014. Per le casse professionali, ai proventi di natura finanziaria erogati in loro favore si applica l'aliquota del 26%, ma il comma. 6-bis del citato articolo 4 ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 e l’ammontare delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20%. Infine l'articolo 4, comma 2, del citato Decreto numero 66 dispone l'abrogazione della ritenuta del 20% da applicare, in precedenza, ai redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria. L’abrogazione esplica effetti ai fini dell’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari. fonte www.fiscopiu.it

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