L’INPS, con circolare numero 78 del 17 giugno 2014, ha fornito le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nel 2013. L’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà comunicata con separato messaggio.
L’INPS, con circolare numero 78 di ieri, ha fornito le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2013. Lo sgravio contributivo, disciplinato dal d.m. 14 febbraio 2014, si riferisce ai premi di produzione e risultato erogati ai dipendenti nel 2013 e previsti da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. Si ricorda per il 2013 la dotazione finanziaria a disposizione per il finanziamento dell’agevolazione è ripartita nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale nel limite complessivo annuo di 607 milioni di euro il beneficio può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore per accedere allo sgravio, i contratti collettivi di secondo livello devono - essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le DTL entro il 30 giugno prossimo - prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Esclusioni. L’ammissione al beneficio non è, quindi, possibile in caso di mancato deposito presso la DTL competente degli accordi sottoscritti dal datore di lavoro. Sono escluse, altresì, le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti trattamenti economici e normativi non conformi al D.L. numero 338/1989, nonché le P.A. di cui al D.Lgs. numero 165/2001 con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN. Misura Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati totale sulla quota del lavoratore. Modalità di richiesta e ammissione. La domanda deve contenere i dati identificativi dell’azienda per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda la tipologia di contratto aziendale o territoriale e data di sottoscrizione dello stesso la data di avvenuto deposito del contratto presso la DTL competente l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto. In previsione del rilascio su www.inps.it della procedura per l’invio delle domande di sgravio sia con acquisizione online delle singole domande, che tramite flussi contenenti molteplici istanze con apposito Messaggio verrà comunicata la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML, nonché il giorno e l’ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze. Al fine di semplificare la compilazione delle domande di accesso, la procedura renderà possibile l’utilizzo dei dati già presenti nei flussi UniEMens. Entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati. Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse nei termini, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito. Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo. La concreta fruizione del beneficio resta subordinata alla verifica, da parte dell’INPS, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva. fonte www.fiscopiu.it
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