Sgravio 2013 in edilizia: atteso il decreto

Con il messaggio n. 11999 del 25 luglio 2013, l’INPS ha chiarito che, in assenza di un decreto del Ministero del Lavoro che confermi o ridetermini la misura dello sgravio contributivo entro il 31 luglio prossimo, a partire dal 30 agosto 2013 le aziende edili potranno applicare lo sgravio contributivo nella misura fissata per il 2012 pari a 11,50%.

Ogni anno, ai sensi dell’art. 29, d.l. n. 244/1995, è previsto che, mediante apposito decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali proceda alla conferma oppure alla rideterminazione della misura dello sgravio contributivo nel settore dell’edilizia. Il decreto deve essere emanato entro il 31 luglio L’INPS, con il messaggio diffuso il 25 luglio scorso, n. 11999/2013, ha informato i datori di lavoro che operano nel settore dell’edilizia che, qualora entro il 31 luglio prossimo non dovesse essere emanato tale decreto dal Ministero, trascorsi 30 giorni, trova applicazione la riduzione stabilita per l’anno precedente, ovvero l’anno 2012. altrimenti si applica lo sgravio nella misura fissata per il 2012. Ciò significa che, in assenza di tale decreto, a partire dal 30 agosto prossimo, le aziende edili potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2012, pari a 11,50%. Per poter fruire del beneficio è necessario inoltrare apposita istanza telematica modulo Rid-Edil . Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013. L’Istituto di previdenza fa sapere, infine, che qualora fosse emanato successivamente il decreto del Ministero del Lavoro e dovesse essere modificata la misura dello sgravio rispetto all’anno 2012, si provvederà a recuperare l’eccedenza, fornendo alle aziende edili istruzioni operative per il conguaglio delle differenze a credito. fonte www.fiscopiu.it

TP_LAV_13msgINPS11999