La valutazione del giudice di merito è insindacabile salvo le ipotesi di vizio della motivazione

In tema di responsabilità civile della P.A. e in costanza di applicazione dell’articolo 348-ter c.c., il Giudice di merito, che riconosce di non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, la dichiara inammissibile con ordinanza essa sarà impugnabile in Cassazione entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla comunicazione dell’atto, tenuto conto che la ricostruzione del fatto operata è ormai da ritenersi insindacabile in sede di legittimità, soltanto ove la motivazione al riguardo sia viziata da vizi giuridici ovvero se la motivazione manca del tutto o è parzialmente incoerente o ancora è inconciliabile con le prove fornite o è obiettivamente sindacabile perché incomprensibile.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 12928/2014, depositata il 9 giugno. Il caso. A seguito di un sinistro stradale occorso mentre si percorreva la strada su autoveicolo, in un punto in cui dal piano di essa sporgeva un tombino -non segnalato della rete fognaria, si chiedeva la condanna per il risarcimento del danno al Comune. Sia in primo che secondo grado si assiste ad un rigetto della domanda in Cassazione si ricorre, quindi, con quattro motivi di doglianza contro l’ordinanza della Corte d’Appello che rigettava la domanda per inammissibilità. Contestato l’iter motivazionale del giudice di primo grado. Con i seguenti motivi si decide di impugnare la decisione dei Giudici territorialmente competenti. In sostanza, si lamenta nel ricorso a la violazione e falsa applicazione degli articolo 101 e 348-ter, comma 1, c.p.c., con riferimento all’articolo 111, comma 7, Cost. e all’articolo 360 ult. comma c.p.c., lamentando la mancata e previa instaurazione del contraddittorio circa la possibilità di definire il giudizio di appello b la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 2043 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, c.p.c., lamentando l’erroneità dell’esclusione di un’anomalia della strada, malamente individuandola non nell’esistenza di per sé sola sulla sede stradale del tombino, anziché nell’insidia che lo caratterizzava c la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 comma primo numero 3 c.p.c., lamentando l’erroneità della valutazione di non assolvimento dell’onere probatorio sulla percepibilità dell’insidia d la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 1227 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, c.p.c., lamentando la scorrettezza dell’esclusione del nesso di causalità e prima ancora dell’applicazione dell’articolo 1227 c.c., anche in tal caso censurando l’iter motivazionale del giudice di primo grado. Il Comune contesta l’ammissibilità di un’autonoma impugnazione avverso l’ordinanza. Impugnazione entro il sessantesimo giorno dalla comunicazione dell’atto. Chiamata la Sesta Sezione, il giudicante rileva l’importanza di iniziare la disamina con la valutazione del primo motivo di ricorso, ritenendolo tuttavia inammissibile. È noto che, con i nuovi articolo 348-bis e 348-ter c.p.c., il Giudice d’appello, che riconosca di non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, la dichiari inammissibile con ordinanza, impugnabile in Cassazione entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla comunicazione dell’atto. Ne consegue che l’ordinanza d’inammissibilità non sia mai autonomamente impugnabile, poiché la valutazione dev’essere davvero sommaria e risolversi in una schematica conferma della validità delle ricostruzioni di fatto e delle decisioni in diritto operate dal giudice. In ogni caso, essa non è mai definitiva, visto che è sempre possibile impugnare ulteriormente il provvedimento di primo grado, sia pure con i termini e nelle forme previste dal nuovo articolo 348-ter c.c Tale spiccata sommarietà della valutazione di non accoglimento dell’appello impedisce che se ne possa operare, nel successivo grado di legittimità se riferita all’intensità od entità della probabilità di non accoglimento, se riferita alla completezza dell’esposizione delle ragioni su cui il non ragionevole accoglimento è stato pregiudicato e se è riferito al merito della fondatezza dell’appello. Inoltre, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, è ormai da ritenersi insindacabile in sede di legittimità, soltanto ove la motivazione al riguardo sia viziata da vizi giuridici ovvero se la motivazione manca del tutto o è parzialmente incoerente o ancora è inconciliabile con le prove fornite o è obiettivamente sindacabile perché incomprensibile. I restanti motivi sono infondati o inammissibili, in quanto il giudice correttamente rileva nella condotta di guida del danneggiato, in relazione alle condizioni di avvistamento dell’anomalia stradale, la causa esclusiva del fatto dannoso, eliminando ogni possibile collegamento causale con la condotta omissiva in vigilando della Pubblica Amministrazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 15 aprile – 9 giugno 2014, numero 12928 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. - I.P. e D. , nonché T.R.M. ricorrono, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione tanto dell'ordinanza - loro comunicata il 23.4.13 - con cui la corte di appello di Messina, ai sensi dell'articolo 348-bis cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile il loro appello avverso la sentenza 30.12.11 del tribunale di Messina, quanto di quest'ultima, con la quale è stata rigettata la domanda proposta di I.P. e della T. , in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale su I.D. all'epoca minorenne , volta a conseguire la condanna del Comune di Messina al risarcimento dei danni per il sinistro stradale causato a quest'ultimo da una caduta dal motoveicolo sulla sede stradale in un punto in cui dal piano di essa sporgeva un tombino, non segnalato, della rete fognaria. L'intimato Comune di Messina notifica e deposita controricorso ed i ricorrenti depositano altresì memoria ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ. in relazione all'udienza pubblica del 15.4.14. Motivi della decisione 2. - I ricorrenti si dolgono a con un primo motivo, proposto avverso l'ordinanza della corte di appello, di violazione e falsa applicazione degli articolo 101 e 348 ter primo comma cpc, con riferimento all'articolo 111 comma settimo Costituzione nonché all'articolo 360 ultimo comma cpc lamentando, al riguardo ed una volta esposta la tesi dell'autonoma impugnabilità dell'ordinanza in parola per vizi processuali suoi propri, la mancata previa instaurazione del contraddittorio circa la possibilità di definire il giudizio di appello in applicazione della novella del 2012 b con un secondo motivo, proposto contro la sentenza di primo grado, di violazione ed erronea applicazione dell'articolo 2043 cod. civ. in relazione all'articolo 360 primo comma numero 3 cpc lamentando l'erroneità dell'esclusione di un'anomalia della strada, malamente individuandola non nell'esistenza di per sé sola sulla sede stradale del tombino, anziché nell'insidia che lo caratterizzava c con un terzo motivo, proposto sempre contro la sentenza di primo grado, di violazione ed erronea applicazione dell'articolo 2697 cod. civ., dell'articolo 116 cpc, in relazione all'articolo 360 primo comma numero 3 cpc lamentando l'erroneità della valutazione di non assolvimento dell'onere della prova sulla percepibilità dell'insidia ed analizzando al riguardo le risultanze dell'istruttoria di primo grado d con un quarto motivo, proposto sempre contro la sentenza di primo grado, di violazione ed erronea applicazione dell'articolo 1227 e 2697 cod. civ., in riferimento all'articolo 360 numero 3 primo comma cpc lamentando la scorrettezza dell'esclusione del nesso di causalità e, prima ancora, dell'applicazione - per di più ufficiosa - dell'articolo 1227, co. 1, cod. civ., anche in tal caso censurando l'iter motivazionale del giudice di primo grado alla stregua della loro lettura delle risultanze istruttorie. 3. - Dal canto suo, il controricorrente Comune di Messina contesta l'ammissibilità di un'autonoma impugnazione avverso l'ordinanza ex articolo 348-ter cod. proc. civ., per poi confutare gli altri motivi in rito e nel merito. 4. - Va esaminato dapprima il motivo dispiegato avverso l'ordinanza ex articolo 348-ter cod. proc. civ. ma esso è inammissibile. È noto, al riguardo, che, con i nuovi articoli 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. [di cui all'articolo 54, co. 1, lett. a , del d.l. 22 giugno 2012, numero 83, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, numero 134, in S.O. numero 171 alla G.U. 11.8.12], il giudice dell'appello, che riconosca non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, la dichiara inammissibile con ordinanza. La pronuncia di tale ordinanza comporta che, entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla comunicazione o - se anteriore - dalla notificazione di essa o, comunque, entro il termine previsto dall'articolo 327 cod. proc. civ. e quindi entro un anno - maggiorato della sospensione feriale, se applicabile - dal suo deposito, se trattasi di giudizio intrapreso in primo grado prima del 4.7.09, o, per quelli intrapresi dopo, entro sei mesi dal deposito, maggiorati della sospensione feriale se applicabile , sia proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado ove poi la pronuncia di inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui ai nnumero 1 , 2 , 3 e 4 del primo comma dell'articolo 360. 5. - E tuttavia l'ordinanza di inammissibilità in parola non è mai autonomamente impugnabile. Invero, affinché sia coerente con le finalità della novella, la valutazione, per quanto necessariamente completa se non altro con riferimento alle questioni più liquide, deve essere davvero sommaria e risolversi in una schematica conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operati dal primo giudice. In ogni caso, essa non è mai definitiva, visto che è sempre possibile impugnare ulteriormente il provvedimento di primo grado, sia pure coi termini e nelle forme previste dal nuovo articolo 348-ter cod. proc. civ. non essendo garantito dalla Carta fondamentale il doppio grado di giurisdizione nel merito e potendo allora il legislatore modularne l'estrinsecazione in ragione anche dei principi di economia processuale e di contenimento dei tempi dei processi entro termini ragionevoli. Proprio tale spiccata sommarietà - e comunque la vista carenza di definitività - della valutazione di non accoglibilità dell'appello impedisce che se ne possa operare, nel successivo grado di legittimità, alcuna riconsiderazione - se riferita all'intensità od entità della probabilità di non accoglimento, perché allora una tale rivalutazione implicherebbe ictu oculi un mero apprezzamento di fatto, sostituendo una valutazione di probabilità ad altra - se riferita alla completezza dell'esposizione delle ragioni su cui la non ragionevole accoglibilità è stata predicata, perché una motivazione concisa è per definizione non del tutto esauriente - se riferita al merito della fondatezza dell'appello, perché si risolverebbe nella necessità di riconsiderare i relativi motivi, ma appunto mediante la proposizione delle contestazioni del loro rigetto ad un giudice sovraordinato rispetto a quello che pur sempre li ha disattesi. 6. - Quanto agli altri tre motivi, unitariamente considerati ed incentrati sulla valutazione degli elementi di fatto in punto di inesistenza e qualificazione di una insidia od anomalia della strada, come operata dal giudice di primo grado e confermata da quello di appello , essi sono inammissibili o infondati. Infatti, il giudice di primo grado - solo la pronunzia del quale può essere presa in considerazione, per quanto sviluppato al paragrafo precedente - identifica nella sola condotta di guida del danneggiato, in relazione alle condizioni di avvistabilità dell'anomalia della strada, la causa esclusiva del fatto dannoso pag. 8 sentenza di primo grado, poi ripetuta a pie di pag. 9 e seg. del ricorso e così ritiene efficacemente eliso in radice il nesso di causalità e quindi la responsabilità della convenuta P.A. proprietaria della strada. La pronuncia è conforme al principio di diritto per il quale è sempre necessario, quale presupposto di qualunque tipologia di responsabilità, anche l'accertamento del nesso causale tra condotta o situazione dannosa e danno stesso sicché l'oggetto della verifica della correttezza della decisione del giudice di merito diviene la sussistenza di tale nesso il quale però è in concreto escluso. 7. - Ora, tale ricostruzione si sottrae alle censure mossele. 7.1. Anche prima della riformulazione del numero 5 dell'articolo 360 cod. proc. civ. [di cui all'articolo 54, co. 1, lett. b , del D.L. 22 giugno 2012, numero 83, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, numero 134 norma applicabile per essere la sentenza gravata stata pubblicata dopo il dì 11.9.12, secondo quanto previsto dall'articolo 54, co. 3, della stessa legge], a mente della quale disposizione è motivo di ricorso per cassazione un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , costituiva consolidato insegnamento essere sempre vietato invocare in sede di legittimità un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché non ha la corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo invero la valutazione degli elementi probatori attività istituzionalmente riservata al giudice di merito tra le molte, v. Cass. 17 novembre 2005, numero 23286, oppure Cass. 18 maggio 2006, numero 11670, oppure Cass. 9 agosto 2007, numero 17477 Cass. 23 dicembre 2009, numero 27162 Cass. 6 marzo 2008, numero 6064 Cass. sez. unumero , 21 dicembre 2009, numero 26825 Cass. 26 marzo 2010, numero 7394 Cass. 18 marzo 2011, numero 6288 Cass. 16 dicembre 2011, numero 27197 . 7.2. Pertanto, neppure sotto il profilo della violazione dell'articolo 2697 cod. civ. del resto, in astratto configurabile solo se invocata un'erronea specifica individuazione del soggetto onerato della prova di un altrettanto specifico fatto ciò che non accade nella fattispecie, se non altro in termini chiari può essere invocata una lettura delle risultanze probatorie difforme da quella operata dalla corte territoriale, essendo la valutazione di quelle - al pari della scelta di quelle, tra esse, ritenute più idonee a sorreggere la motivazione - un tipico apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili , non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva Cass. 20 aprile 2012, numero 6260 . 7.3. Nel sistema l'intervento di modifica del numero 5 dell'articolo 360 cod. proc. civ., come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un'ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Invero, si è affermato Cass. Sez. Unumero , 7 aprile 2014, numero 8053 essersi avuta, con la riforma del numero 5 dell'articolo 360 cod. proc. civ., la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. 7.4. Per di più, dopo la ricordata riforma è impossibile ogni rivalutazione delle questioni di fatto in ipotesi di c.d. doppia conforme sul punto, come stabilisce il co. 4 dell'articolo 348-ter cod. proc. civ. a mente del quale, quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1 , 2 , 3 e 4 del primo comma dell'articolo 360 . 7.5. Ne consegue che la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito - fermi gli ulteriori e preliminari limiti già esposti e ricordati sopra ai punti 7.1 e 7.2 - è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia viziata da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili. 7.6. Ma è evidente che, nella specie, la valutazione di esclusione del nesso causale non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie avendo il primo giudice espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno della sua ricostruzione in punto di esclusione dello stesso nesso causale. Anche i potenziali profili di erronea lettura nel travisamento di una deposizione in ordine alla stato di illuminazione o meno del tratto di strada si risolvono nella complessiva valutazione che assorbe anche le deposizioni degli altri testi di possibilità di idoneo avvistamento, da parte della vittima del sinistro, dello stato dei luoghi ma in tal modo si perviene comunque ad un giudizio sul complesso dei fatti, non affetto da quegli specifici vizi soli deducibili in questa sede di legittimità, anche - se non soprattutto - alla stregua della riformulazione del numero 5 dell'articolo 360 cod. proc. civ 8. - In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Tuttavia, l'assoluta novità delle questioni processuali in base alle quali è stato sostanzialmente definito il ricorso, non constando ad oggi altri arresti di questa corte, rende di giustizia - ad avviso del Collegio - la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 9. - Nondimeno, nonostante la disposta compensazione Cass. 14 marzo 2014, numero 5955 , deve trovare applicazione l'articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, inserito dall'articolo 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, numero 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione ai sensi di tale disposizione, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni discrezionali - della sussistenza dei presupposti rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo articolo 13. Non vi è altra scelta, pertanto ed anche nel presente caso, che dare atto della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, quale presupposto per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso compensa le spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla L. 228/12, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.