Soluzioni diverse? Il gup non può prosciogliere

Se è vero che il giudice dell’udienza preliminare può prosciogliere nel merito l’imputato anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori e sempre che i detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio , è anche vero che l’insufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova a carico degli imputati ha sempre, come parametro, la prognosi dell’inutilità del dibattimento. Di conseguenza, deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 18887, depositata il 7 maggio 2014. Il caso. Il gip presso il tribunale di Roma emetteva una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per diffamazione aggravata, tramite la pubblicazione di messaggi sulla bacheca di Facebook. Secondo il giudice, l’oggettiva difficoltà, se non l’impossibilità, di identificare chi avesse elaborato gli scritti non consentiva di ritenere sussistenti elementi probatori idonei per celebrare un dibattimento a carico del titolare del profilo Facebook, identificato nell’imputato. La persona offesa, costituitasi parte civile, ricorreva in Cassazione, contestando al gip di aver affermato l’impossibilità sulla base di un dato formale la difficoltà di recuperare i files necessari ad identificare il reo , solo presunto. In più, l’imputato avrebbe manifestato l’intenzione di denunciare il furto della password necessaria per accedere al sito consentendo, quindi, a terzi di utilizzare liberamente il suo account solo mesi dopo essere venuto a conoscenza dei fatti addebitati Giudizio inutile. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, in tema di requisiti per il proscioglimento dell’imputato all’esito dell’udienza preliminare, l’intenzione è quella di evitare che arrivino alla fase di giudizio situazioni in cui risulti, con ragionevole certezza, che l’imputato meriti il proscioglimento. Ciò avviene nel caso di sicura infondatezza dell’accusa, quando, cioè, gli atti offrono la prova dell’innocenza dell’accusato o la totale mancanza di elementi a suo carico, e nell’ipotesi di presenza di sicura inidoneità delle fonti di prova acquisite ad un adeguato sviluppo probatorio. Soluzioni diverse. Tuttavia, i giudici di legittimità ricordavano che, se è vero che il giudice dell’udienza preliminare può prosciogliere nel merito l’imputato anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori e sempre che i detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio , è anche vero che l’insufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova a carico degli imputati ha sempre, come parametro, la prognosi dell’inutilità del dibattimento. Di conseguenza, deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte. Perciò, quando gli elementi probatori analizzati dal gup potrebbero pur essere adeguati, in giudizio, a condurre al proscioglimento, ma si presentano, in udienza preliminare, come suscettibili di interpretazioni alternative, il gup deve prescindere dalla formula liberatoria e rimettere il giudizio alla fase di delibazione ordinaria. Nel caso di specie, il giudice non chiariva le ragioni specifiche della sicura inidoneità delle fonti di prova, omettendo di considerare il profilo dell’esigibilità, in concreto, dell’onere di controllo del profilo Facebook da parte del titolare. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 aprile – 7 maggio 2014, numero 18887 Presidente Marasca – Relatore Positano Ritenuto in fatto 1. Il difensore di D.M.C. , detta B. , persona offesa costituita parte civile, propone ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti di T.L. in data 6 giugno 2013 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. T. era imputato di diffamazione aggravata per avere pubblicato sulla bacheca di Facebook alcuni messaggi aventi ad oggetto la trasmissione televisiva omissis alla quale partecipava la figlia e nei quali si offendeva la reputazione di D.B. . 2. Secondo il GIP l'oggettiva difficoltà, se non l'impossibilità, di identificare chi abbia elaborato gli scritti poi diffusi tramite Facebook sulla rete, non consentiva di ritenere sussistenti elementi probatori idonei per celebrare un futuro dibattimento a carico del titolare del profilo Facebook, identificato nell'imputato. 3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore della parte civile lamentando 4. vizio di motivazione, nella parte in cui il giudice pone a fondamento della decisione la nota della Polizia Postale dell'8 agosto 2012, secondo la quale è ipotizzabile che Facebook non possa più fornire i log inerenti l'invio dei messaggi indicati, per decorrenza del termine di 60 giorni previsto dalla normativa statunitense per la loro conservazione. Tale argomentazione costituisce una resa dello Stato di fronte alla complessità dell'accertamento penale. In ogni caso, sia la difficoltà, che l'impossibilità viene affermata sulla base di un dato formale, cioè la difficoltà di recuperare i file di log, solo presunto. Al contrario, il giudice avrebbe dovuto considerare che l'imputato, solo quattro mesi dopo essere venuto a conoscenza dei fatti addebitati, ha manifestato l'intenzione di presentare denunzia per furto della password del proprio account di Facebook con ciò consentendo a terzi di utilizzare liberamente il suo account, pur nella consapevolezza di essere stato indagato per un reato commesso proprio attraverso quello strumento informatico. 5. In data 11 aprile 2014 T.L. ha depositato memorie difensive. Considerato in diritto 1. La sentenza impugnata merita censura. 2. La valutazione che il giudice dell'udienza preliminare opera con l'emissione della sentenza di non luogo a procedere attiene alla mancanza delle condizioni su cui fondare la prognosi di evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale di prova raccolto Rv. 239514 . Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non può, conseguentemente, avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la riconoscibilità del criterio prognostico adottato dal giudice dell'udienza preliminare - alla stregua della sommaria valutazione delle fonti di prova offerte dal P.M. - per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio Rv. 246874 . Si è aggiunto, sulla stessa linea , in tema di requisiti per il proscioglimento dell'imputato all'esito dell'udienza preliminare, che il legislatore ha inteso evitare che pervengano alla fase del giudizio situazioni nelle quali risulti, con ragionevole certezza, che l'imputato meriti il proscioglimento ciò avviene nei casi di sicura infondatezza dell'accusa, quando cioè gli atti offrono la prova dell'innocenza dell'accusato o la totale mancanza di elementi a carico, ma altresì in presenza di sicura inidoneità delle fonti di prova acquisite ad un adeguato sviluppo probatorio, nella dialettica del contraddittorio dibattimentale Rv. 214047 . E ciò in quanto, a seguito della modifica apportata all'articolo 425 cod. proc. penumero dell'articolo 1 della Legge 8 aprile 1993 numero 105 soppressione del requisito dell’”evidenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento , s'impone oggi la necessità di pronunziare sentenza di non luogo a procedere, sia nel caso di prova positiva dell'innocenza, sia nel caso di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova di colpevolezza, sempre che essa non appaia integrabile nella successiva fase del dibattimento Rv. 212335 . Si è però anche osservato, nella giurisprudenza di legittimità, che il giudice dell'udienza preliminare, a fronte di elementi di prova favorevoli all'imputato che in dibattimento condurrebbero all'assoluzione, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo in forza di un giudizio prognostico di immutabilità del quadro probatorio, specificamente di non modificabilità in dibattimento per effetto dell'acquisizione di nuove prove o di una diversa rivalutazione degli elementi in atti Rv. 242092 . Se ne è fatto discendere il corollario per cui , se è vero che il giudice dell'udienza preliminare può oggi prosciogliere nel merito l'imputato anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori e sempre che i detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, è anche vero che l'insufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova a carico degli imputati ha comunque quale parametro la prognosi dell'inutilità del dibattimento, sicché correttamente deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte Rv. 221303 . 3. In conclusione, quando gli elementi probatori analizzati dal Gup sarebbero pur adeguati, in un giudizio ordinario o abbreviato, a condurre al proscioglimento, ma si presentano, all'udienza preliminare, come suscettibili di interpretazioni alternative e in evoluzione da parte del giudice compente, anche alla luce degli sviluppi ordinari della dinamica dibattimentale, il Gup deve prescindere dalla formula liberatoria e lasciare che abbia vita la fase della delibazione ordinaria. Nel caso di specie la motivazione è insufficiente poiché il primo giudice non chiarisce le ragioni specifiche della sicura inidoneità delle fonti di prova, omettendo di considerare il profilo della esigibilità, in concreto, dell'onere di controllo del profilo facebook da parte del titolare ovvero altra causa che escluda soluzioni aperte e alternative in dibattimento. Conseguentemente, la sentenza va annullata sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.